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mercoledì 23 novembre 2011

Riscossione: Registro, ipotecaria e catastale traslocano in F24

Riscossione

Registro, ipotecaria e catastale traslocano in F24

Il DM 8 novembre 2011 ha stabilito che potranno corrispondersi con F24 alcune tipologie di imposte e tributi che finora utilizzavano l’F23

/ Lunedì 21 novembre 2011
Il DM 8 novembre 2011 ha ampliato le tipologie di tributi che possono essere versate mediante il modello F24, anche in via telematica, estendendo tale modalità di pagamento alle principali imposte indirette, tributi finora pagabili mediante F23.
Obiettivo del decreto è quello di consentire il pagamento con il modello F24 anche per le seguenti imposte o tributi:
- le imposte sulle successioni e donazioni;
- l’imposta di registro;
- le imposte ipotecaria e catastale;
- le tasse ipotecarie;
- l’imposta di bollo (limitatamente ad alcune ipotesi);
- l’imposta sostitutiva sui finanziamenti a medio e lungo termine;
- i tributi speciali;
- i relativi accessori, interessi e sanzioni, compresi gli oneri e le sanzioni dovuti per l’inosservanza della normativa catastale.
Per il bollo, in realtà, restano ancora valide le “vecchie” modalità di pagamento limitatamente alle ipotesi in cui l’imposta sia corrisposta:
- mediante pagamento dell’imposta ad intermediario dell’Agenzia (il quale rilascia l’apposito contrassegno telematico);
- in modo “virtuale”, mediante pagamento dell’imposta all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate o ad altri Uffici autorizzati o mediante versamento in conto corrente postale.
Si tratta di una semplificazione di particolare importanza, in quanto il richiamo alle disposizioni dell’art. 17 del DLgs. 241/97 dovrebbe consentire a questi tributi di accedere al meccanismo della compensazione introdotto a suo tempo dal decreto e, sino ad oggi, precluso alle imposte indirette.
Nel caso in cui il contribuente disponga di crediti utilizzabili in compensazione (ad esempio, IRES, IRPEF, IVA ecc.) e sia tenuto ad assolvere l’imposta di registro, o le altre imposte indirette indicate dal DM 8.11.2011, sarà possibile compensare crediti e debiti, evitando così di riportare in avanti i suddetti crediti e di dovere assolvere le imposte indirette, in quanto sino ad oggi non compensabili.
Per l’applicazione pratica della nuova disciplina, tuttavia, è necessario attendere l’emanazione di un Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, d’intesa con l’Agenzia del Territorio (per i tributi e le entrate di sua competenza), che definirà il termine e le modalità operative per l’attuazione, anche progressiva, delle norme che estendono l’impiego del modello F24 a tali tributi, che finora si versavano con il modello F23.
Per l’applicazione pratica bisogna attendere un Provvedimento attuativo
L’emanazione di tale Provvedimento appare particolarmente importante in quanto, da una parte, consentirà di verificare le modalità e gli eventuali limiti per effettuare la compensazione, e d’altra parte ne indicherà le modalità concrete.
Si tratterà, con tutta probabilità, di un Provvedimento che approverà un nuovo modello F24, o apporterà apposite modifiche a quelli esistenti, per tenere conto dei particolari dati che sono presenti nel modello F23 per “identificare” i soggetti tenuti al pagamento o il bene oggetto di trasferimento o di altri contratti che hanno originato il debito d’imposta. Se, infatti, nel modello F24 “tradizionale” sono generalmente sufficienti pochi dati per ciascun tributo (normalmente codice tributo, mese e anno di riferimento e numero di rate), per le imposte indirette le modalità di versamento sono più complesse, derivando normalmente da atti i cui estremi devono essere collegabili al pagamento, e imponendo la menzione dei dati degli eventuali coobbligati in virtù della solidarietà del pagamento.
Tecnicamente la cosa non dovrebbe creare problematiche particolari, posto che già in molte circostanze (ad esempio, tributi e collegate sanzioni per la definizione di accertamenti) il modello F24 richiede obbligatoriamente dati ulteriori finalizzati ad “agganciare” il versamento all’atto emesso dagli Uffici.
 / Anita MAURO

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