Contenzioso
Errore scusabile se l’irregolarità non è dovuta a negligenza
Sono moltissime le ipotesi in cui il computo dei versamenti appare complesso, quindi il principio dovrebbe avere larga applicazione
Il termine per il versamento delle somme relative alla definizione delle liti pendenti introdotta dal DL 98/2011 scade il 30 novembre 2011 (per un esempio di compilazione del modello F24 “Versamenti con elementi identificativi”, si veda “Definizione delle liti: come compilare l’F24 e la domanda di condono” del 14 ottobre 2011). Per espressa scelta del Legislatore, gli importi non possono essere compensati con crediti disponibili nel modello F24, e il pagamento, a differenza di quel che è avvenuto nel 2002, non può avvenire in forma rateale.
Anche nel caso del 2011, opera l’istituto dell’errore scusabile, secondo cui “in caso di pagamento in misura inferiore a quella dovuta, qualora sia riconosciuta la scusabilità dell’errore, è consentita la regolarizzazione del pagamento medesimo entro trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione dell’ufficio”.
Considerate le complessità della sanatoria del 2011, la quale, a differenza di quella del 2002, presenta la soglia di accesso del valore della lite (possono essere definite le sole liti su atti emessi dall’Agenzia delle Entrate di valore non superiore a 20.000 euro), è opportuno che gli uffici facciano un ampio uso dell’errore scusabile.
Per fare qualche esempio, si consideri il caso della sentenza di primo grado appellata da entrambe le parti ove si è formato il giudicato interno su un recupero a tassazione, ove occorre, nel contempo, dividere la sentenza per calcolare sulla base del 10% le somme da condono parametrate alla parte di pronuncia favorevole, e sulla base del 50% per quella sfavorevole, scorporando però la parte coperta dal giudicato, la cui riscossione oramai avviene a titolo definitivo.
Ancora, si pensi al caso delle sanzioni non collegate al tributo (che concorrono a formare il valore della lite) contestate unitamente all’accertamento, ove si può porre il problema del cumulo giuridico (si veda su tale questione “Valore della lite complicato dal cumulo giuridico delle sanzioni” del 3 ottobre 2011).
Ad ogni modo, la presenza del cosiddetto “errore scusabile” comporta la necessità che gli uffici liquidino le somme dovute e invitino il contribuente al versamento integrativo, entro trenta giorni dalla data di ricezione della comunicazione.
Passando all’esame della prassi, emerge che l’errore scusabile difficilmente può essere riconosciuto nel caso delle liti di valore sino a 2.000 euro, posto che in tal caso vi è sempre da versare una somma fissa di 150 euro (circ. Agenzia delle Entrate 21 febbraio 2003 n. 12 § 11.10).
Comunque, l’istituto è inapplicabile tutte le volte in cui il contribuente ha tenuto un comportamento negligente, il che si ravvisa, per ipotesi, ove egli avesse “corrisposto l’importo previsto dalla lett. a) del comma 1 dell’articolo in esame, piuttosto che quello previsto dalle disposizioni recate dalla successiva lett. b) del medesimo comma” (circ. Agenzia delle Dogane 4 marzo 2003 n. 10 § 3.6).
/ Alfio CISSELLO
Anche nel caso del 2011, opera l’istituto dell’errore scusabile, secondo cui “in caso di pagamento in misura inferiore a quella dovuta, qualora sia riconosciuta la scusabilità dell’errore, è consentita la regolarizzazione del pagamento medesimo entro trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione dell’ufficio”.
Considerate le complessità della sanatoria del 2011, la quale, a differenza di quella del 2002, presenta la soglia di accesso del valore della lite (possono essere definite le sole liti su atti emessi dall’Agenzia delle Entrate di valore non superiore a 20.000 euro), è opportuno che gli uffici facciano un ampio uso dell’errore scusabile.
Per fare qualche esempio, si consideri il caso della sentenza di primo grado appellata da entrambe le parti ove si è formato il giudicato interno su un recupero a tassazione, ove occorre, nel contempo, dividere la sentenza per calcolare sulla base del 10% le somme da condono parametrate alla parte di pronuncia favorevole, e sulla base del 50% per quella sfavorevole, scorporando però la parte coperta dal giudicato, la cui riscossione oramai avviene a titolo definitivo.
Ancora, si pensi al caso delle sanzioni non collegate al tributo (che concorrono a formare il valore della lite) contestate unitamente all’accertamento, ove si può porre il problema del cumulo giuridico (si veda su tale questione “Valore della lite complicato dal cumulo giuridico delle sanzioni” del 3 ottobre 2011).
Ad ogni modo, la presenza del cosiddetto “errore scusabile” comporta la necessità che gli uffici liquidino le somme dovute e invitino il contribuente al versamento integrativo, entro trenta giorni dalla data di ricezione della comunicazione.
Passando all’esame della prassi, emerge che l’errore scusabile difficilmente può essere riconosciuto nel caso delle liti di valore sino a 2.000 euro, posto che in tal caso vi è sempre da versare una somma fissa di 150 euro (circ. Agenzia delle Entrate 21 febbraio 2003 n. 12 § 11.10).
Termine per i versamenti al 30 novembre 2011
Invece, esso può trovare applicazione qualora vi sia obiettiva incertezza o complessità del calcolo, ad esempio “nel caso in cui il contribuente abbia determinato le somme dovute senza tener conto della sentenza depositata nello stesso giorno in cui viene presentata la domanda di definizione” (circ. Agenzia delle Entrate 21 febbraio 2003 n. 12 § 11.10 e 24 ottobre 2011 n. 48 § 14).Comunque, l’istituto è inapplicabile tutte le volte in cui il contribuente ha tenuto un comportamento negligente, il che si ravvisa, per ipotesi, ove egli avesse “corrisposto l’importo previsto dalla lett. a) del comma 1 dell’articolo in esame, piuttosto che quello previsto dalle disposizioni recate dalla successiva lett. b) del medesimo comma” (circ. Agenzia delle Dogane 4 marzo 2003 n. 10 § 3.6).
/ Alfio CISSELLO
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