riscossione
Acconto leggero anche per minimi e cedolare secca
L’Agenzia delle Entrate estende l’ambito di applicazione della disposizione che consente di ridurre l’acconto IRPEF
/ Sabato 26 novembre 2011
Con il DPCM 21 novembre 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 275 di ieri, è stata ridotta all’82% la misura dell’acconto IRPEF cosiddetto “storico” che deve essere versato entro il prossimo 30 novembre (si veda “Acconto IRPEF 2011 ridotto dal 99% all’82%“ del 24 novembre scorso).
Ai contribuenti che, alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del provvedimento in esame, quindi ieri, 25 novembre 2011, hanno già effettuato il versamento dell’acconto IRPEF senza tenere conto della suddetta riduzione, è riconosciuto un credito d’imposta pari alla differenza pagata in eccesso, da utilizzare in compensazione nel modello F24 secondo le consuete modalità, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. n. 241/1997.
La riduzione all’82% riguarda tutti i soggetti tenuti al versamento dell’acconto IRPEF e quindi, in particolare, gli imprenditori individuali, i professionisti, i soci di società di persone, i lavoratori dipendenti e pensionati in possesso di ulteriori redditi (es. redditi fondiari o compensi per prestazioni occasionali), che, entro fine novembre, devono versare la seconda o unica rata di acconto IRPEF. Inoltre, qualora il contribuente utilizzi il cosiddetto metodo previsionale, il versamento dell’acconto sarà considerato “sufficiente” se almeno pari all’82% (e non più al 99%) dell’IRPEF netta relativa al 2011.
In merito, il comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate pubblicato ieri ha chiarito che il decreto in argomento si applica anche al versamento della seconda o unica rata dell’acconto della “cedolare secca” sugli affitti degli immobili abitativi e dell’imposta sostitutiva dovuta da coloro che applicano il cosiddetto regime dei “contribuenti minimi”.
Ne consegue che, entro il 30 novembre 2011:
- per i contribuenti minimi tenuti al versamento dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF, pari al 20%, la misura dell’acconto si riduce dal 99% all’82% dell’imposta dovuta per il 2010;
- per i contribuenti tenuti al versamento della cedolare secca sugli affitti, la misura dell’acconto si riduce dall’85% al 68% dell’imposta dovuta per il 2011.
L’Agenzia delle Entrate, pertanto, ha esteso la disciplina della riduzione dell’acconto IRPEF anche agli acconti previsti per le relative imposte sostitutive (contribuenti minimi e cedolare secca). Tuttavia, in relazione alla cedolare secca, tale estensione appariva assai dubbia, in quanto il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 7 aprile 2011 prevede una particolare disciplina per i relativi versamenti in acconto, sia per il 2011, primo anno di applicazione di tale imposizione sostitutiva, sia a regime dal 2012, senza operare quindi un rinvio alla disciplina dell’IRPEF.
Se i contribuenti sopracitati hanno già effettuato il versamento applicando le percentuali in misura piena, compete loro un credito d’imposta di importo corrispondente al maggior acconto versato.
Si osserva poi che l’opzione per la cedolare ha un effetto indiretto anche sulla determinazione dell’acconto IRPEF. Infatti, al fine di evitare una duplicazione di acconti (IRPEF e, appunto, cedolare secca), la circolare Agenzia delle Entrate n. 26 (§ 8.2) del 1° giugno 2011 ha chiarito che l’acconto IRPEF relativo al 2011 non si considera incapiente ove risulti pari al 99% dell’IRPEF dovuta in base alla dichiarazione dei redditi relativa al 2010, assumendo tuttavia il relativo reddito al netto, rispettivamente:
- dell’intero reddito fondiario prodotto nel 2010 dagli immobili abitativi assoggettati al nuovo regime impositivo per l’intero periodo d’imposta 2011;
- del reddito fondiario prodotto nel corrispondente periodo del 2010 dagli immobili abitativi che, nel 2011, siano assoggettati al nuovo regime impositivo solo per un periodo infrannuale.
Tale impostazione si riferisce alla misura dell’acconto “storico” dovuto per il 2011 e riguarda la “base imponibile (nello specifico l’imposta netta)” cui occorre applicare la percentuale utile per il calcolo dell’acconto. Per questo motivo, pare logico ritenere che la riduzione della misura dell’acconto IRPEF si possa applicare anche all’imposta dovuta per il 2010 calcolata su un reddito al netto dei redditi fondiari derivanti dalle abitazioni.
Ai contribuenti che, alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del provvedimento in esame, quindi ieri, 25 novembre 2011, hanno già effettuato il versamento dell’acconto IRPEF senza tenere conto della suddetta riduzione, è riconosciuto un credito d’imposta pari alla differenza pagata in eccesso, da utilizzare in compensazione nel modello F24 secondo le consuete modalità, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. n. 241/1997.
La riduzione all’82% riguarda tutti i soggetti tenuti al versamento dell’acconto IRPEF e quindi, in particolare, gli imprenditori individuali, i professionisti, i soci di società di persone, i lavoratori dipendenti e pensionati in possesso di ulteriori redditi (es. redditi fondiari o compensi per prestazioni occasionali), che, entro fine novembre, devono versare la seconda o unica rata di acconto IRPEF. Inoltre, qualora il contribuente utilizzi il cosiddetto metodo previsionale, il versamento dell’acconto sarà considerato “sufficiente” se almeno pari all’82% (e non più al 99%) dell’IRPEF netta relativa al 2011.
In merito, il comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate pubblicato ieri ha chiarito che il decreto in argomento si applica anche al versamento della seconda o unica rata dell’acconto della “cedolare secca” sugli affitti degli immobili abitativi e dell’imposta sostitutiva dovuta da coloro che applicano il cosiddetto regime dei “contribuenti minimi”.
Ne consegue che, entro il 30 novembre 2011:
- per i contribuenti minimi tenuti al versamento dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF, pari al 20%, la misura dell’acconto si riduce dal 99% all’82% dell’imposta dovuta per il 2010;
- per i contribuenti tenuti al versamento della cedolare secca sugli affitti, la misura dell’acconto si riduce dall’85% al 68% dell’imposta dovuta per il 2011.
L’Agenzia delle Entrate, pertanto, ha esteso la disciplina della riduzione dell’acconto IRPEF anche agli acconti previsti per le relative imposte sostitutive (contribuenti minimi e cedolare secca). Tuttavia, in relazione alla cedolare secca, tale estensione appariva assai dubbia, in quanto il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 7 aprile 2011 prevede una particolare disciplina per i relativi versamenti in acconto, sia per il 2011, primo anno di applicazione di tale imposizione sostitutiva, sia a regime dal 2012, senza operare quindi un rinvio alla disciplina dell’IRPEF.
Per la cedolare secca, l’acconto si riduce dall’85% al 68%
Comunque, per i contribuenti che si avvalgono della cedolare secca, al ricorrere delle previste condizioni, per l’anno 2011 è sufficiente versare un acconto pari al 68% dell’imposta sostitutiva dovuta per le locazioni che abbiano avuto esecuzione nello stesso anno, rispetto alle quali il contribuente abbia optato (o opti in sede di dichiarazione dei redditi relativa al 2011) per il nuovo regime.Se i contribuenti sopracitati hanno già effettuato il versamento applicando le percentuali in misura piena, compete loro un credito d’imposta di importo corrispondente al maggior acconto versato.
Si osserva poi che l’opzione per la cedolare ha un effetto indiretto anche sulla determinazione dell’acconto IRPEF. Infatti, al fine di evitare una duplicazione di acconti (IRPEF e, appunto, cedolare secca), la circolare Agenzia delle Entrate n. 26 (§ 8.2) del 1° giugno 2011 ha chiarito che l’acconto IRPEF relativo al 2011 non si considera incapiente ove risulti pari al 99% dell’IRPEF dovuta in base alla dichiarazione dei redditi relativa al 2010, assumendo tuttavia il relativo reddito al netto, rispettivamente:
- dell’intero reddito fondiario prodotto nel 2010 dagli immobili abitativi assoggettati al nuovo regime impositivo per l’intero periodo d’imposta 2011;
- del reddito fondiario prodotto nel corrispondente periodo del 2010 dagli immobili abitativi che, nel 2011, siano assoggettati al nuovo regime impositivo solo per un periodo infrannuale.
Tale impostazione si riferisce alla misura dell’acconto “storico” dovuto per il 2011 e riguarda la “base imponibile (nello specifico l’imposta netta)” cui occorre applicare la percentuale utile per il calcolo dell’acconto. Per questo motivo, pare logico ritenere che la riduzione della misura dell’acconto IRPEF si possa applicare anche all’imposta dovuta per il 2010 calcolata su un reddito al netto dei redditi fondiari derivanti dalle abitazioni.
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