Accertamento
Accertamenti esecutivi: «doppio binario» per imposte e contributi INPS
Per le imposte vale l’esecutività dell’accertamento, quindi le somme verranno affidate ad Equitalia; per i contributi la palla passa all’INPS
Una nota dell’Agenzia delle Entrate, datata 30 settembre 2011 (per un commento si veda la Rassegna prassi Eutekne) illustra, punto per punto, le caratteristiche dei nuovi accertamenti esecutivi, mettendo in evidenza, tra l’altro, che la neointrodotta disciplina vale solo per le imposte sui redditi, per l’imposta sul valore aggiunto nonché per l’IRAP. Fermo restando quanto si esporrà, in pratica l’atto ex art. 29 del DL 78/2010 non vale per i contributi previdenziali, come del resto avveniva nel sistema pregresso.
L’Agenzia sostiene che l’accertamento continua a riportare gli importi dovuti a titolo di contributo, i quali possono essere oggetto di versamento spontaneo ai sensi dell’art. 15 del DLgs. 218/97.
Tale precisazione si rende necessaria in quanto, nel sistema dell’accertamento con adesione, l’art. 2, comma 3 del DLgs. 218/97 stabilisce che l’accertamento definito mediante adesione non ha effetti extratributari, “fatta eccezione per i contributi previdenziali e assistenziali”. Peraltro, nel comma 5 dello stesso articolo si specifica che sui contributi non sono applicati né sanzioni né interessi.
L’art. 15 del DLgs. 218/97 (concernente l’acquiescenza) rinvia al citato art. 2, comma 3 del medesimo decreto, per cui nell’acquiescenza i contributi possono essere oggetto di pagamento.
Questa è comunque un’eccezione: infatti, nonostante i contributi siano determinati nell’ambito di UNICO, in punto riscossione si ha un “doppio binario”, un po’ come si è detto in tema di definizione delle liti pendenti (si veda “Definibili le liti sul canone RAI, ma non quelle sui contributi INPS” dello scorso 8 novembre).
Schematizzando:
- per imposte sui redditi, IVA e IRAP, si rientra negli accertamenti esecutivi di cui all’art. 29 del DL 78/2010, la cui competenza è attribuita all’Agenzia delle Entrate;
- per i contributi INPS, si ha sempre un avviso di addebito esecutivo (la cui disciplina ricalca molto quella degli accertamenti esecutivi), ma la norma di applicazione è l’art. 30 del DL 78/2010, e la competenza è dell’INPS.
Infatti, se il contribuente non presta acquiescenza, l’INPS notificherà apposito avviso di addebito, che conterrà, al pari dell’avviso di accertamento, l’intimazione ad adempiere entro sessanta giorni dalla notifica.
A questo punto, in caso di inadempimento, Equitalia potrà procedere con le ordinarie attività esecutive. L’affidamento del credito ad Equitalia viene disposto con modalità stabilite dall’INPS, in deroga alla disciplina di cui al DLgs. 46/99.
Quanto esposto porta a sostenere che, con l’eccezione dell’accertamento con adesione/acquiescenza, l’esito della lite instaurata avverso l’avviso di accertamento non avrà nessun effetto in merito ai contributi previdenziali.
/ Alfio CISSELLO
L’Agenzia sostiene che l’accertamento continua a riportare gli importi dovuti a titolo di contributo, i quali possono essere oggetto di versamento spontaneo ai sensi dell’art. 15 del DLgs. 218/97.
Tale precisazione si rende necessaria in quanto, nel sistema dell’accertamento con adesione, l’art. 2, comma 3 del DLgs. 218/97 stabilisce che l’accertamento definito mediante adesione non ha effetti extratributari, “fatta eccezione per i contributi previdenziali e assistenziali”. Peraltro, nel comma 5 dello stesso articolo si specifica che sui contributi non sono applicati né sanzioni né interessi.
L’art. 15 del DLgs. 218/97 (concernente l’acquiescenza) rinvia al citato art. 2, comma 3 del medesimo decreto, per cui nell’acquiescenza i contributi possono essere oggetto di pagamento.
Questa è comunque un’eccezione: infatti, nonostante i contributi siano determinati nell’ambito di UNICO, in punto riscossione si ha un “doppio binario”, un po’ come si è detto in tema di definizione delle liti pendenti (si veda “Definibili le liti sul canone RAI, ma non quelle sui contributi INPS” dello scorso 8 novembre).
Schematizzando:
- per imposte sui redditi, IVA e IRAP, si rientra negli accertamenti esecutivi di cui all’art. 29 del DL 78/2010, la cui competenza è attribuita all’Agenzia delle Entrate;
- per i contributi INPS, si ha sempre un avviso di addebito esecutivo (la cui disciplina ricalca molto quella degli accertamenti esecutivi), ma la norma di applicazione è l’art. 30 del DL 78/2010, e la competenza è dell’INPS.
Acquiescenza valida anche per i contributi
Da ciò deriva che, se il contribuente omette i versamenti richiesti mediante l’accertamento, le somme relative ai contributi non verranno consegnate ad Equitalia decorsi i 30 giorni dal termine ultimo per il pagamento, o meglio, non verranno consegnate dall’Agenzia delle Entrate.Infatti, se il contribuente non presta acquiescenza, l’INPS notificherà apposito avviso di addebito, che conterrà, al pari dell’avviso di accertamento, l’intimazione ad adempiere entro sessanta giorni dalla notifica.
A questo punto, in caso di inadempimento, Equitalia potrà procedere con le ordinarie attività esecutive. L’affidamento del credito ad Equitalia viene disposto con modalità stabilite dall’INPS, in deroga alla disciplina di cui al DLgs. 46/99.
Quanto esposto porta a sostenere che, con l’eccezione dell’accertamento con adesione/acquiescenza, l’esito della lite instaurata avverso l’avviso di accertamento non avrà nessun effetto in merito ai contributi previdenziali.
/ Alfio CISSELLO
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