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martedì 15 novembre 2011

contenzioso Per sospendere il rimborso va notificato un provvedimento formale

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Per sospendere il rimborso va notificato un provvedimento formale

Secondo la Cassazione, l’Amministrazione finanziaria non può limitarsi a eccepire la pendenza di un contenzioso

/ Sabato 12 novembre 2011
L’Amministrazione finanziaria non può sospendere un rimborso d’imposta spettante al contribuente, eccependo la pendenza di un contenzioso, se non ha emesso un preventivo provvedimento di sospensione del pagamento ritualmente notificato. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 23601 di ieri, 11 novembre 2011.
L’art. 23 del DLgs. 472/1997 dispone che, nei casi in cui l’autore della violazione o i soggetti obbligati in solido vantano un credito nei confronti dell’Amministrazione finanziaria, il pagamento può essere sospeso se è stato notificato atto di contestazione o di irrogazione della sanzione, ancorché non definitivo; tale sospensione opera nei limiti della somma risultante dall’atto o dalla decisione della Commissione tributaria ovvero dalla decisione di altro organo. I provvedimenti di sospensione, che devono essere notificati all’autore della violazione e ai soggetti obbligati in solido, sono impugnabili avanti alla Commissione tributaria, che può disporne la sospensione ai sensi dell’art. 47 del DLgs. 546/1992.
Dai fatti di causa, oggetto della pronuncia in commento, emerge che una spa aveva presentato un’istanza di rimborso ai fini IRPEG e ILOR, ma l’Ufficio non vi aveva dato seguito. Avverso il silenzio-rifiuto, la contribuente aveva proposto ricorso alla C.T. Prov., che le aveva dato ragione. Anche i giudici del riesame si pronunciavano, poi, a suo favore, respingendo l’appello dell’Ufficio, ed affermando che la facoltà prevista dal summenzionato art. 23 di sospendere il rimborso spettante al contribuente può essere esercitata soltanto attraverso l’adozione di un provvedimento formale in tal senso, che, però, nel caso di specie non era stato adottato. Conseguentemente, non poteva essere sufficiente, ai fini della sospensione, l’eccezione sollevata dal Fisco in giudizio circa l’esistenza di un altro contenzioso pendente.
Ricorreva, allora, per Cassazione l’Agenzia delle Entrate, lamentando la violazione della prefata disposizione, atteso che essa consentirebbe di eccepire, nell’ambito di uno specifico giudizio di rimborso, come nel caso di specie, la sospensione del pagamento, anche in assenza di un precedente provvedimento formale in tal senso.
I Giudici di piazza Cavour, però, non hanno condiviso l’assunto della difesa erariale. Dopo aver ripreso il dettato normativo, hanno ricordato, quindi, che la disposizione in oggetto detta una specifica disciplina in ambito tributario, mutuata dal cosiddetto “fermo amministrativo” di cui all’art. 69, comma 6 del RD 2440/1923, in base al quale un’amministrazione pubblica può sospendere temporaneamente il pagamento di somme dovute al suo creditore se nei confronti di quest’ultimo vanta, a sua volta, una contrapposta ragione di credito.
Specifica disciplina mutuata dal “fermo amministrativo”
La norma consente, pertanto, in via eccezionale, di sospendere temporaneamente il pagamento in attesa che i debiti reciproci eventualmente si estinguano per compensazione: si tratta – ha evidenziato la Suprema Corte – di un potere autoritativo, espressione di esigenze cautelari, che comporta l’affievolimento temporaneo del diritto di credito del privato (cfr. Cass. SS.UU. nn. 1733 e 15382 del 2002).
Alla luce di tale normativa, gli Ermellini hanno stabilito che l’applicazione di tale fermo amministrativo da parte dell’amministrazione pubblica richiede necessariamente l’adozione di un provvedimento formale, frutto del suo potere discrezionale, che sia provvisto, peraltro, di tutti i requisiti previsti dalla legge, tra cui la motivazione in ordine al fumus boni iuris relativo al credito vantato; inoltre, tale provvedimento sospensivo deve essere notificato al contribuente, affinché questi possa eventualmente impugnarlo, al fine di ottenerne l’annullamento o la disapplicazione (cfr. Cass. nn. 18208/2010 e 4564/2004).
La Cassazione ha stabilito, infine, che, contrariamente a quanto affermato dalla difesa erariale, i principi sopra illustrati non trovano deroga nel caso in cui la sospensione venga eccepita dal Fisco nel corso di uno specifico giudizio avente ad oggetto un rimborso, atteso che la formulazione testuale della norma non la prevede. Pertanto, anche nel caso di specie, era necessaria l’adozione di un provvedimento formale sospensivo. Non essendo stato emesso, la sospensione non poteva essere fatta valere in giudizio. La Cassazione ha rigettato, quindi, il ricorso dell’Agenzia delle Entrate.

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