diritto camerale
Diritto camerale all’esame della Corte Ue
Verificherà la compatibilità dei criteri di determinazione del diritto annuale con la Direttiva che vieta l’imposizione indiretta sulla raccolta di capitali
Presso la Corte di giustizia europea è in corso il procedimento C-443/09, nel quale verrà accertata la compatibilità con la Direttiva del Consiglio 12 febbraio 2008 n. 7, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali, dei criteri di determinazione del diritto annuale. La trattazione orale della causa si è tenuta il 20 ottobre scorso.
L’art. 5 comma 1 lett. c) della Direttiva citata dispone che gli Stati membri non possano assoggettare le società di capitali ad alcuna forma di imposizione indiretta, tra l’altro, per le operazioni di registrazione o qualsiasi altra formalità preliminare all’esercizio di un’attività alla quale una società di capitali può essere soggetta a causa della sua forma giuridica. Peraltro, in deroga alla disposizione, ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. e) della medesima Direttiva, possono essere applicati diritti di carattere remunerativo.
Il rinvio pregiudiziale alla Corte è stato presentato dal giudice delegato della Sezione Fallimentare del Tribunale di Cosenza a fronte della domanda di ammissione al passivo fallimentare presentata dalla CCIAA di Cosenza per il diritto annuale dovuto dall’impresa fallita per l’anno 2009.
Pertanto, la Corte di giustizia dovrà decidere se i criteri di determinazione del diritto annuale si pongano in contrasto con la Direttiva n. 2008/7, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali. In particolare, occorrerà stabilire se:
- il diritto annuale presenta il carattere della “remuneratività”, posto che per la sua determinazione si fa riferimento al “fabbisogno necessario per l’espletamento dei servizi che il sistema delle camere di commercio è tenuto a fornire sull’intero territorio nazionale”;
- la previsione di un “fondo di perequazione”, che persegue lo scopo di rendere omogeneo sull’intero territorio nazionale l’espletamento di tutte le “funzioni amministrative” attribuite dalla legge alla Camera di Commercio, escluda il carattere remunerativo del tributo;
- la facoltà attribuita alle singole CCIAA di aumentare fino al 20% l’importo del diritto al fine di co-finanzare iniziative volte all’incremento della produzione e al miglioramento delle condizioni economiche della circoscrizione territoriale di appartenenza sia compatibile con il carattere remunerativo del diritto stesso;
- l’omessa indicazione delle modalità di individuazione del fabbisogno relativo alla tenuta e all’aggiornamento delle iscrizioni e delle annotazioni nel Registro delle imprese da parte delle CCIAA escluda il carattere remunerativo del diritto annuale;
- la determinazione forfettaria del diritto annuale, in assenza di previsioni sulla verifica ad “intervalli regolari” della sua adeguatezza al costo medio del servizio, sia compatibile con la natura remunerativa del diritto;
- l’obbligo di pagamento del tributo gravante su una società di capitali che non eserciti l’attività e, quindi, risulti inattiva si ponga in contrasto con la Direttiva in questione.
Si segnala che, sulla medesima questione, è stato attivato un altro procedimento di rinvio pregiudiziale dalla C.T. Prov. Benevento 24 novembre 2010 n. 473/01/10 (causa C-21/11).
/ Paola RIVETTIhttp://www.eutekne.info/Sezioni/Art_360679.aspx
L’art. 5 comma 1 lett. c) della Direttiva citata dispone che gli Stati membri non possano assoggettare le società di capitali ad alcuna forma di imposizione indiretta, tra l’altro, per le operazioni di registrazione o qualsiasi altra formalità preliminare all’esercizio di un’attività alla quale una società di capitali può essere soggetta a causa della sua forma giuridica. Peraltro, in deroga alla disposizione, ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. e) della medesima Direttiva, possono essere applicati diritti di carattere remunerativo.
Il rinvio pregiudiziale alla Corte è stato presentato dal giudice delegato della Sezione Fallimentare del Tribunale di Cosenza a fronte della domanda di ammissione al passivo fallimentare presentata dalla CCIAA di Cosenza per il diritto annuale dovuto dall’impresa fallita per l’anno 2009.
Il diritto camerale sarebbe privo di carattere remunerativo
A parere del giudice, infatti, il diritto annuale sarebbe privo del carattere remunerativo e, quindi, in contrasto con la normativa comunitaria, in quanto il calcolo del medesimo, previsto dall’art. 18 commi 3-6 della L. n. 580/1993 (nella formulazione precedente le modifiche apportate dall’art. 1 comma 19 del DLgs. n. 23/2010), non sarebbe ancorato direttamente al costo del servizio reso alle imprese in relazione al mantenimento dell’iscrizione nel Registro delle imprese.Pertanto, la Corte di giustizia dovrà decidere se i criteri di determinazione del diritto annuale si pongano in contrasto con la Direttiva n. 2008/7, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali. In particolare, occorrerà stabilire se:
- il diritto annuale presenta il carattere della “remuneratività”, posto che per la sua determinazione si fa riferimento al “fabbisogno necessario per l’espletamento dei servizi che il sistema delle camere di commercio è tenuto a fornire sull’intero territorio nazionale”;
- la previsione di un “fondo di perequazione”, che persegue lo scopo di rendere omogeneo sull’intero territorio nazionale l’espletamento di tutte le “funzioni amministrative” attribuite dalla legge alla Camera di Commercio, escluda il carattere remunerativo del tributo;
- la facoltà attribuita alle singole CCIAA di aumentare fino al 20% l’importo del diritto al fine di co-finanzare iniziative volte all’incremento della produzione e al miglioramento delle condizioni economiche della circoscrizione territoriale di appartenenza sia compatibile con il carattere remunerativo del diritto stesso;
- l’omessa indicazione delle modalità di individuazione del fabbisogno relativo alla tenuta e all’aggiornamento delle iscrizioni e delle annotazioni nel Registro delle imprese da parte delle CCIAA escluda il carattere remunerativo del diritto annuale;
- la determinazione forfettaria del diritto annuale, in assenza di previsioni sulla verifica ad “intervalli regolari” della sua adeguatezza al costo medio del servizio, sia compatibile con la natura remunerativa del diritto;
- l’obbligo di pagamento del tributo gravante su una società di capitali che non eserciti l’attività e, quindi, risulti inattiva si ponga in contrasto con la Direttiva in questione.
Si segnala che, sulla medesima questione, è stato attivato un altro procedimento di rinvio pregiudiziale dalla C.T. Prov. Benevento 24 novembre 2010 n. 473/01/10 (causa C-21/11).
/ Paola RIVETTIhttp://www.eutekne.info/Sezioni/Art_360679.aspx
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