reddito d'impresa
Per l’affrancamento «una tantum» spazio al ravvedimento operoso
Secondo Assonime, sarebbe possibile esercitare validamente l’opzione anche dopo il 30 novembre
La circolare Assonime n. 31 del 25 novembre 2011 ha commentato il Provv. Agenzia delle Entrate 22 novembre 2011 n. 168379 in merito al cosiddetto affrancamento “una tantum” introdotto dal DL 98/2011. Tale regime consente alle società che abbiano acquisito partecipazioni di controllo di ottenere il riconoscimento fiscale della quota parte del maggior valore delle partecipazioni riferibile all’avviamento (e agli altri asset immateriali) della società partecipata (sul tema si veda anche “Conto alla rovescia per il riallineamento «una tantum»“ del 28 novembre 2011).
Con riferimento alle operazioni che possono beneficiare dell’agevolazione, rilevano astrattamente tutte le fattispecie che possono condurre all’iscrizione, nel bilancio di esercizio redatto in base all’art. 2423 c.c. o in base ai principi contabili internazionali, di una partecipazione di controllo. Le operazioni di cui tener conto ai fini dell’applicazione dell’imposta sostitutiva del 16% sono, quindi, non soltanto quelle desumibili dalla lettera del DL 98/2011 (fusioni, scissioni, conferimenti d’azienda, cessioni di azienda o di partecipazioni), ma anche altre operazioni che, per natura, possono condurre ad analogo risultato, come gli scambi di partecipazioni e i conferimenti di partecipazioni di controllo.
Al riguardo, si osserva poi che, nell’ipotesi di conferimento d’azienda, le disposizioni attuative puntualizzano che, ai fini della determinazione del maggior valore contabile della partecipazione di controllo acquisita dal conferente, occorre assumere il patrimonio netto del ramo d’azienda conferito così come risultante dalla situazione contabile redatta dalla conferente. Peraltro, in relazione proprio al conferimento d’azienda, il provvedimento dell’Agenzia precisa che il valore contabile dell’azienda conferita deve essere conteggiato al netto dell’avviamento già iscritto dal medesimo conferente, sul presupposto che tale valore non sarebbe suscettibile di essere trasferito con il compendio aziendale. In sostanza, il provvedimento si uniforma all’impostazione già indicata dalla circ. Agenzia delle Entrate del 4 marzo 2010 n. 8, nonostante le numerose critiche avanzate dalla dottrina in merito.
Quanto al versamento dell’imposta, il provvedimento precisa che non è consentito avvalersi dell’istituto della compensazione e ribadisce che il termine ultimo per assolvere l’imposta è il prossimo 30 novembre 2011.
L’Assonime ritiene che la posizione dell’Agenzia delle Entrate (circ. n. 28/2009) con riferimento all’opzione dell’affrancamento delle immobilizzazioni immateriali ex art. 15 comma 10 del DL 185/2008 è stata quella di ritenere valido il versamento dell’imposta sostitutiva, al fine del perfezionamento dell’opzione, senza richiedere al contempo la sua tempestività e la sua congruità; pertanto, in questo ambito dovrebbero essere idonei all’esercizio dell’opzione anche i versamenti regolarizzati mediante ricorso al ravvedimento operoso. Se così è, l’Associazione ritiene logico che questi stessi principi possano ritenersi validi anche per il regime in esame, poiché fa espresso richiamo all’imposta sostitutiva di cui al citato art. 15 comma 10, con la conseguenza che anche ai fini dell’esercizio dell’opzione in argomento dovrebbero valere le medesime conclusioni in merito alla possibilità di avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso.
Il punto meriterebbe comunque un chiarimento ufficiale.
Per le imprese che adottano i principi contabili nazionali, si ritiene che l’imposta sostitutiva rappresenti un’anticipazione di imposte correnti future e che debba essere rilevata nella voce II - Crediti, 4-ter) imposte anticipate dello Stato patrimoniale. Tale valore sarà poi imputato a Conto economico in concomitanza con l’ammortamento extracontabile degli asset immateriali oggetto dell’affrancamento secondo lo stesso approccio indicato dal documento interpretativo n. 3 dell’OIC, datato marzo 2009.
Per i soggetti che adottano gli IAS/IFRS, dovrebbero risultare ancora valide le soluzioni alternative già indicate dall’OIC in relazione alle altre discipline di riallineamento previste dall’art. 15 comma 10 del DL 185/2008. Tra queste, in particolare, oltre all’ipotesi di imputazione diretta dell’imposta sostitutiva a Conto economico e quella alternativa di una sua capitalizzazione quale anticipazione di future imposte correnti, dovrebbe essere consentito di accedere anche alla terza soluzione indicata nel documento dell’OIC, e cioè quella di procedere alla rilevazione dell’intero beneficio dovuto al differenziale tra imposizione ordinaria e sostitutiva nel Conto economico e all’iscrizione nello Stato patrimoniale di imposte differite attive pari all’intero importo dell’IRES e dell’IRAP sull’importo affrancato.
/ Salvatore SANNA
Con riferimento alle operazioni che possono beneficiare dell’agevolazione, rilevano astrattamente tutte le fattispecie che possono condurre all’iscrizione, nel bilancio di esercizio redatto in base all’art. 2423 c.c. o in base ai principi contabili internazionali, di una partecipazione di controllo. Le operazioni di cui tener conto ai fini dell’applicazione dell’imposta sostitutiva del 16% sono, quindi, non soltanto quelle desumibili dalla lettera del DL 98/2011 (fusioni, scissioni, conferimenti d’azienda, cessioni di azienda o di partecipazioni), ma anche altre operazioni che, per natura, possono condurre ad analogo risultato, come gli scambi di partecipazioni e i conferimenti di partecipazioni di controllo.
Al riguardo, si osserva poi che, nell’ipotesi di conferimento d’azienda, le disposizioni attuative puntualizzano che, ai fini della determinazione del maggior valore contabile della partecipazione di controllo acquisita dal conferente, occorre assumere il patrimonio netto del ramo d’azienda conferito così come risultante dalla situazione contabile redatta dalla conferente. Peraltro, in relazione proprio al conferimento d’azienda, il provvedimento dell’Agenzia precisa che il valore contabile dell’azienda conferita deve essere conteggiato al netto dell’avviamento già iscritto dal medesimo conferente, sul presupposto che tale valore non sarebbe suscettibile di essere trasferito con il compendio aziendale. In sostanza, il provvedimento si uniforma all’impostazione già indicata dalla circ. Agenzia delle Entrate del 4 marzo 2010 n. 8, nonostante le numerose critiche avanzate dalla dottrina in merito.
Quanto al versamento dell’imposta, il provvedimento precisa che non è consentito avvalersi dell’istituto della compensazione e ribadisce che il termine ultimo per assolvere l’imposta è il prossimo 30 novembre 2011.
L’Assonime ritiene che la posizione dell’Agenzia delle Entrate (circ. n. 28/2009) con riferimento all’opzione dell’affrancamento delle immobilizzazioni immateriali ex art. 15 comma 10 del DL 185/2008 è stata quella di ritenere valido il versamento dell’imposta sostitutiva, al fine del perfezionamento dell’opzione, senza richiedere al contempo la sua tempestività e la sua congruità; pertanto, in questo ambito dovrebbero essere idonei all’esercizio dell’opzione anche i versamenti regolarizzati mediante ricorso al ravvedimento operoso. Se così è, l’Associazione ritiene logico che questi stessi principi possano ritenersi validi anche per il regime in esame, poiché fa espresso richiamo all’imposta sostitutiva di cui al citato art. 15 comma 10, con la conseguenza che anche ai fini dell’esercizio dell’opzione in argomento dovrebbero valere le medesime conclusioni in merito alla possibilità di avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso.
Il punto meriterebbe comunque un chiarimento ufficiale.
L’imposta può essere capitalizzata e spesata durante il periodo di ammortamento
Infine, la circolare n. 31/2011 si occupa degli aspetti contabili derivanti dall’esercizio dell’affrancamento “una tantum”.Per le imprese che adottano i principi contabili nazionali, si ritiene che l’imposta sostitutiva rappresenti un’anticipazione di imposte correnti future e che debba essere rilevata nella voce II - Crediti, 4-ter) imposte anticipate dello Stato patrimoniale. Tale valore sarà poi imputato a Conto economico in concomitanza con l’ammortamento extracontabile degli asset immateriali oggetto dell’affrancamento secondo lo stesso approccio indicato dal documento interpretativo n. 3 dell’OIC, datato marzo 2009.
Per i soggetti che adottano gli IAS/IFRS, dovrebbero risultare ancora valide le soluzioni alternative già indicate dall’OIC in relazione alle altre discipline di riallineamento previste dall’art. 15 comma 10 del DL 185/2008. Tra queste, in particolare, oltre all’ipotesi di imputazione diretta dell’imposta sostitutiva a Conto economico e quella alternativa di una sua capitalizzazione quale anticipazione di future imposte correnti, dovrebbe essere consentito di accedere anche alla terza soluzione indicata nel documento dell’OIC, e cioè quella di procedere alla rilevazione dell’intero beneficio dovuto al differenziale tra imposizione ordinaria e sostitutiva nel Conto economico e all’iscrizione nello Stato patrimoniale di imposte differite attive pari all’intero importo dell’IRES e dell’IRAP sull’importo affrancato.
/ Salvatore SANNA
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