La «soglia» per l’ipoteca esattoriale comprende anche i debiti INPS
Nel limite di ottomila euro non rientrano solo i debiti tributari, ma tutti quelli dati ad Equitalia dai vari enti
L’art. 77 del DPR 602/73 stabilisce che, decorsi sessanta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, Equitalia può iscrivere ipoteca esattoriale sui beni immobili del contribuente; nel sistema degli accertamenti esecutivi, invece, l’ipoteca può essere disposta decorsi, di norma, novanta giorni dalla notifica dell’avviso di accertamento.In entrambe le ipotesi, l’adozione dell’ipoteca deve sottostare a specifici limiti di valore, che poi sono gli stessi dettati dall’art. 76 del DPR 602/73 per l’espropriazione immobiliare.
Come criterio generale, essa non può essere adottata per i debiti di valore inferiore a ottomila euro. Poi, se il debito è contestato o contestabile in via giudiziale e se l’immobile da ipotecare è adibito ad abitazione principale del contribuente, il limite è elevato a 20.000 euro (quest’ultima soglia è stata introdotta dal DL 70/2011, si veda “Ipoteca esattoriale limitata per la «prima casa»” del 19 luglio 2011).
La Commissione tributaria provinciale di Novara, sentenza del 14 marzo scorso n. 23 sezione VI, si è pronunciata in merito al criterio per quantificare la soglia degli ottomila euro (ma alle stesse conclusioni si può giungere per la neointrodotta soglia dei ventimila euro).
Lo stesso discorso dovrebbe valere per il limite dei 20.000 euro
Nello specifico, i giudici affermano che il carico iscritto a ruolo nei confronti del contribuente ammontava a più di 17.000 euro, quindi ciò, di per sé, legittima l’iscrizione dell’ipoteca.In altri termini, non è necessario che il limite di ottomila euro si riferisca a crediti di natura esclusivamente fiscale.
I giudici affermano che “la ratio della norma consiste nel delimitare, dal punto di vista quantitativo, la possibilità per l’Agente della riscossione di ricorrere ad esecuzione immobiliare, in modo da contemperare l’interesse degli enti impositori all’incasso di quanto dovuto con quello dei contribuenti/debitori a non essere sottoposti a procedure coattive troppo onerose in relazione alle somme a debito”.
Tirando le somme, la natura giuridica del debito rileva solo ai fini della determinazione del giudice fornito di giurisdizione, ma non ai fini della quantificazione della soglia.
Equitalia, come noto, riceve ruoli e debiti di vari enti impositori, infatti si va dalle imposte, alle sanzioni Antitrust, ai premi previdenziali, sino alla contravvenzioni per violazioni del Codice della Strada. Tutti questi debiti devono essere riscossi, e, salvo alcune eccezioni, le norme che disciplinano l’esecuzione sono sempre quelle del DPR 602/73.
Se nel complesso il debito a carico di un contribuente è superiore alle soglia, l’ipoteca può essere adottata.
Da ciò consegue a nostro avviso che, qualora il debito, per effetto dello sgravio di un ente impositore o di annullamento del giudice fornito di giurisdizione, venga portato sotto la soglia, l’ipoteca diviene automaticamente inadottabile: infatti, se il debito deve essere considerato nel suo complesso, devono avere rilievo le vicende di quel debito, prescindendo dalla natura dello stesso.
/ Alfio CISSELLO