sviluppo economico
Subito in vigore il Decreto Sviluppo
Pubblicato nella G.U. ieri sera, il DL n. 83/2012 contiene le annunciate misure in tema di IVA, concordato preventivo e bonus del 36 e 55%
Decorrenza immediata per il Decreto Sviluppo: il DL n. 83/2012 (“Misure urgenti per la crescita del Paese”) è entrato infatti in vigore ieri, contestualmente alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 26 giugno.
Settanta gli articoli che compongono il testo, pubblicato con alcune modifiche rispetto alle bozze circolate nei giorni scorsi. Cominciando però dalle “conferme”, nulla cambia per quanto riguarda la detrazione del 36 e del 55% sulle spese sostenute – rispettivamente – per interventi di recupero edilizio e per la riqualificazione energetica degli edifici esistenti (si veda “Bonus da 36% a 50% dall’entrata in vigore del Decreto Sviluppo” del 23 giugno 2012). Due, dunque, le novità più rilevanti, contenute nell’art. 11 del Decreto: l’agevolazione del 36% sarà incrementata al 50% per circa un anno, ossia per le spese sostenute a partire dalla data di entrata in vigore del DL (26 giugno 2012) e fino al 30 giugno 2013; quanto alla detrazione IRES/IRPEF del 55%, competerà per una quota pari al 50% delle spese sostenute tra il 1° gennaio 2013 e il 30 giugno dello stesso anno.
Nessuna modifica rispetto alle bozze anche per le novità in tema di concordato preventivo (si vedano “Efficacia potenziata per il nuovo concordato preventivo” del 20 giugno e “Nuove regole per il concordato preventivo con continuità aziendale” del 26 giugno). Il Decreto Sviluppo, all’art. 33, è intervenuto modificando l’art. 161 L. fall., con alcune integrazioni che dovrebbero migliorare l’efficacia del concordato preventivo nella composizione delle crisi d’impresa, quindi non soltanto come procedura liquidatoria alternativa al fallimento. In sintesi, la domanda di concordato deve ora essere accompagnata da un piano contenente la descrizione di modalità e tempistiche per l’adempimento della proposta concordataria, così da permettere ai creditori una valutazione adeguata. La nomina del professionista, inoltre, spetta al debitore. Rilevante, poi, la possibilità per l’imprenditore in stato di crisi di presentare la proposta, il piano concordatario e l’attestazione in un periodo successivo al deposito del ricorso per l’ammissione al concordato preventivo (termine compreso tra i 60 e i 120 giorni dal deposito, con facoltà di proroga fino a un massimo di 60 giorni).
Restano confermate, inoltre, le misure per l’edilizia contenute al Capo III, art. 9 del Decreto, ossia quelle riguardanti il ripristino IVA per le cessioni e le locazioni di nuove costruzioni (si veda, tra gli altri, “Il DL Sviluppo porta l’immobiliare fuori dall’esenzione IVA” del 16 giugno 2012). In particolare, sono stati riformulati i numeri 8), 8-bis) e 8-ter) dell’art. 10 del DPR 633/1972, prevedendo: la possibilità di esercitare l’opzione per l’imponibilità IVA anche per le locazioni di fabbricati abitativi effettuate dalle imprese costruttrici o che abbiano ristrutturato gli immobili, con applicazione dell’IVA al 10% in caso di esercizio dell’opzione; rimangono esenti IVA le cessioni di fabbricati abitativi effettuate da imprese diverse da quelle costruttrici o ristrutturatrici. Infine – sempre in estrema sintesi – si applica il regime del reverse charge a tutte le cessioni di fabbricati abitativi e strumentali per i quali sia stata esercitata l’opzione in luogo del regime naturale.
Tutto invariato rispetto alle bozze, poi, per quanto concerne il credito d’imposta per le nuove assunzioni a tempo indeterminato di personale altamente qualificato (art. 24 del Decreto Sviluppo). L’agevolazione ammonta al 35% delle spese calcolate sul costo aziendale, con un limite massimo di 200mila euro annui ad impresa e il vincolo di trattenere il personale assunto per almeno 3 anni, oltre ad alcune specifiche ipotesi di decadenza dal beneficio (si veda “Agevolate le assunzioni di personale altamente qualificato” del 18 giugno 2012).
Gli stessi testi suggerivano che gli immobili delle imprese di costruzione rimasti invenduti per tre anni potessero beneficiare dell’esenzione dall’IMU, purché destinati dalle stesse imprese alla vendita. La norma è stata però stralciata e non compare più nella versione definitiva del Decreto.
/ Rossella QUARANTA fonte :eutekne
Settanta gli articoli che compongono il testo, pubblicato con alcune modifiche rispetto alle bozze circolate nei giorni scorsi. Cominciando però dalle “conferme”, nulla cambia per quanto riguarda la detrazione del 36 e del 55% sulle spese sostenute – rispettivamente – per interventi di recupero edilizio e per la riqualificazione energetica degli edifici esistenti (si veda “Bonus da 36% a 50% dall’entrata in vigore del Decreto Sviluppo” del 23 giugno 2012). Due, dunque, le novità più rilevanti, contenute nell’art. 11 del Decreto: l’agevolazione del 36% sarà incrementata al 50% per circa un anno, ossia per le spese sostenute a partire dalla data di entrata in vigore del DL (26 giugno 2012) e fino al 30 giugno 2013; quanto alla detrazione IRES/IRPEF del 55%, competerà per una quota pari al 50% delle spese sostenute tra il 1° gennaio 2013 e il 30 giugno dello stesso anno.
Nessuna modifica rispetto alle bozze anche per le novità in tema di concordato preventivo (si vedano “Efficacia potenziata per il nuovo concordato preventivo” del 20 giugno e “Nuove regole per il concordato preventivo con continuità aziendale” del 26 giugno). Il Decreto Sviluppo, all’art. 33, è intervenuto modificando l’art. 161 L. fall., con alcune integrazioni che dovrebbero migliorare l’efficacia del concordato preventivo nella composizione delle crisi d’impresa, quindi non soltanto come procedura liquidatoria alternativa al fallimento. In sintesi, la domanda di concordato deve ora essere accompagnata da un piano contenente la descrizione di modalità e tempistiche per l’adempimento della proposta concordataria, così da permettere ai creditori una valutazione adeguata. La nomina del professionista, inoltre, spetta al debitore. Rilevante, poi, la possibilità per l’imprenditore in stato di crisi di presentare la proposta, il piano concordatario e l’attestazione in un periodo successivo al deposito del ricorso per l’ammissione al concordato preventivo (termine compreso tra i 60 e i 120 giorni dal deposito, con facoltà di proroga fino a un massimo di 60 giorni).
Restano confermate, inoltre, le misure per l’edilizia contenute al Capo III, art. 9 del Decreto, ossia quelle riguardanti il ripristino IVA per le cessioni e le locazioni di nuove costruzioni (si veda, tra gli altri, “Il DL Sviluppo porta l’immobiliare fuori dall’esenzione IVA” del 16 giugno 2012). In particolare, sono stati riformulati i numeri 8), 8-bis) e 8-ter) dell’art. 10 del DPR 633/1972, prevedendo: la possibilità di esercitare l’opzione per l’imponibilità IVA anche per le locazioni di fabbricati abitativi effettuate dalle imprese costruttrici o che abbiano ristrutturato gli immobili, con applicazione dell’IVA al 10% in caso di esercizio dell’opzione; rimangono esenti IVA le cessioni di fabbricati abitativi effettuate da imprese diverse da quelle costruttrici o ristrutturatrici. Infine – sempre in estrema sintesi – si applica il regime del reverse charge a tutte le cessioni di fabbricati abitativi e strumentali per i quali sia stata esercitata l’opzione in luogo del regime naturale.
Tutto invariato rispetto alle bozze, poi, per quanto concerne il credito d’imposta per le nuove assunzioni a tempo indeterminato di personale altamente qualificato (art. 24 del Decreto Sviluppo). L’agevolazione ammonta al 35% delle spese calcolate sul costo aziendale, con un limite massimo di 200mila euro annui ad impresa e il vincolo di trattenere il personale assunto per almeno 3 anni, oltre ad alcune specifiche ipotesi di decadenza dal beneficio (si veda “Agevolate le assunzioni di personale altamente qualificato” del 18 giugno 2012).
Niente esenzione IMU per gli immobili invenduti da tre anni
Passando, invece, alle norme modificate rispetto alle anticipazioni, l’art. 44 del Decreto Sviluppo affianca alla srl ordinaria e a quella semplificata ex art. 2634-bis c.c. – tipologia introdotta dal DL 1/2012 per gli “under 35” – la nuova srl a capitale ridotto, rivolta a coloro che, in punto costituzione, abbiano compiuto 35 anni (si veda “Il Decreto Sviluppo istituisce la srl a capitale ridotto” di oggi). Nulla di fatto, dunque, per la soppressione del vincolo anagrafico ai fini della costituzione della srl semplificata, come era stato suggerito dai testi provvisori.Gli stessi testi suggerivano che gli immobili delle imprese di costruzione rimasti invenduti per tre anni potessero beneficiare dell’esenzione dall’IMU, purché destinati dalle stesse imprese alla vendita. La norma è stata però stralciata e non compare più nella versione definitiva del Decreto.
/ Rossella QUARANTA fonte :eutekne
Nessun commento:
Posta un commento