Accertamento
Lettere di primavera da non trascurare in caso di spese rilevanti
I contribuenti devono tenere bene a mente gli effetti della presunzione sulle spese sostenute nel corso del periodo d’imposta
Le cosiddette “lettere di primavera” che gli uffici finanziari stanno recapitando ai contribuenti non sono avvisi di accertamento: tale affermazione, per un operatore del diritto tributario, non può apparire che scontata. A volte, come emerge da varie lettere pervenute alla redazione di Eutekne.info, le spese che il Fisco afferma essere state sostenute dai contribuenti sono frutto di errori, e, in tal caso, va da sé che i contribuenti non devono avere di che preoccuparsi.
Nel caso in cui, invece, le spese indicate dall’Agenzia delle Entrate siano in realtà avvenute, occorre interrogarsi su ciò che può accadere successivamente all’invio delle lettere, soffermandosi sulla maniera in cui il contribuente può tentare di tutelare i propri diritti, posto che la confutazione dell’accertamento può essere ciò che si chiama una probatio diabolica.
È importante ricordare che le irregolarità che derivano dall’applicazione dell’accertamento sintetico fondato sulle spese sostenute sono tali solo per semplice presunzione e non per inosservanza di una specifica norma di legge: siamo lontani, per fare un esempio, da irregolarità circa la deduzione di costi non inerenti, la mancata fatturazione e l’errata imputazione a periodo. L’art. 38 del DPR 600/73 è chiaro nell’affermare che le spese sostenute nel corso del periodo d’imposta si imputano quale maggior reddito per intero nell’anno del loro sostenimento; invece, prima della riforma del DL 78/2010, la spesa si presumeva sostenuta con redditi conseguiti per quote costanti nell’anno di effettuazione della spesa e nei quattro antecedenti.
Ora, molte volte le somme utili per l’acquisto dell’immobile sono state accantonate da vari anni, magari nel 2000 (anno in cui, per fare un esempio, con grandi sacrifici la famiglia ha cominciato a risparmiare per acquistare, se e quando si potrà, un immobile), quindi in un contesto in cui non si poteva ancora sapere l’importanza di dover documentare, puntualmente, le risorse impiegate per l’acquisto che sarebbe stato effettuato.
In altri termini, se il contribuente riesce a dimostrare, non mediante semplici dichiarazioni di parte, ma con documentazione bancaria o di altro tipo, la circostanza illustrata, il contraddittorio che può instaurarsi dopo la cosiddetta “lettera di primavera” può condurre all’archiviazione del caso ma, in ipotesi contraria, vi è, in giudizio, una vera e propria probatio diabolica, allora tanto vale prestare acquiescenza fruendo del versamento rateale senza garanzie e della riduzione delle sanzioni, che può anche essere ad un sesto.
Quanto alla correttezza dell’interpretazione relativa alla “vecchia” presunzione della formazione del reddito per quinti, sempre concernente la spesa patrimoniale, può essere interessante riportare un caso segnalatoci dai nostri lettori.
I funzionari, per accertare il 2008, hanno considerato una spesa avvenuta nel 2009 per poi procedere a ritroso, imputando il quinto del reddito, senza accertare quest’ultima annualità.
Tralasciando eventuali valutazioni sulla correttezza di detto accertamento, possiamo affermare con certezza che la medesima spesa non verrà imputata quale maggior reddito nel 2009, anno in cui trova applicazione la disciplina post DL 78/2010?
/ Alfio CISSELLO
FONTE:EUTEKNE
Nel caso in cui, invece, le spese indicate dall’Agenzia delle Entrate siano in realtà avvenute, occorre interrogarsi su ciò che può accadere successivamente all’invio delle lettere, soffermandosi sulla maniera in cui il contribuente può tentare di tutelare i propri diritti, posto che la confutazione dell’accertamento può essere ciò che si chiama una probatio diabolica.
È importante ricordare che le irregolarità che derivano dall’applicazione dell’accertamento sintetico fondato sulle spese sostenute sono tali solo per semplice presunzione e non per inosservanza di una specifica norma di legge: siamo lontani, per fare un esempio, da irregolarità circa la deduzione di costi non inerenti, la mancata fatturazione e l’errata imputazione a periodo. L’art. 38 del DPR 600/73 è chiaro nell’affermare che le spese sostenute nel corso del periodo d’imposta si imputano quale maggior reddito per intero nell’anno del loro sostenimento; invece, prima della riforma del DL 78/2010, la spesa si presumeva sostenuta con redditi conseguiti per quote costanti nell’anno di effettuazione della spesa e nei quattro antecedenti.
Ora, molte volte le somme utili per l’acquisto dell’immobile sono state accantonate da vari anni, magari nel 2000 (anno in cui, per fare un esempio, con grandi sacrifici la famiglia ha cominciato a risparmiare per acquistare, se e quando si potrà, un immobile), quindi in un contesto in cui non si poteva ancora sapere l’importanza di dover documentare, puntualmente, le risorse impiegate per l’acquisto che sarebbe stato effettuato.
In altri termini, se il contribuente riesce a dimostrare, non mediante semplici dichiarazioni di parte, ma con documentazione bancaria o di altro tipo, la circostanza illustrata, il contraddittorio che può instaurarsi dopo la cosiddetta “lettera di primavera” può condurre all’archiviazione del caso ma, in ipotesi contraria, vi è, in giudizio, una vera e propria probatio diabolica, allora tanto vale prestare acquiescenza fruendo del versamento rateale senza garanzie e della riduzione delle sanzioni, che può anche essere ad un sesto.
Difesa del contribuente talvolta difficile
A nostro avviso, è fondamentale sottolineare che l’irregolarità consiste nell’aver acquistato un bene senza avere, per le più varie ragioni, la documentazione giustificativa delle risorse utili per l’esborso. Si badi bene: si tratta di presunzione legale relativa, quindi una volta che il Fisco abbia dimostrato che vi è lo scostamento del quinto e che la spesa è stata sostenuta (defalcata la parte mutuata), esso, dal punto di vista probatorio, è a posto.Quanto alla correttezza dell’interpretazione relativa alla “vecchia” presunzione della formazione del reddito per quinti, sempre concernente la spesa patrimoniale, può essere interessante riportare un caso segnalatoci dai nostri lettori.
I funzionari, per accertare il 2008, hanno considerato una spesa avvenuta nel 2009 per poi procedere a ritroso, imputando il quinto del reddito, senza accertare quest’ultima annualità.
Tralasciando eventuali valutazioni sulla correttezza di detto accertamento, possiamo affermare con certezza che la medesima spesa non verrà imputata quale maggior reddito nel 2009, anno in cui trova applicazione la disciplina post DL 78/2010?
/ Alfio CISSELLO
FONTE:EUTEKNE
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