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lunedì 4 giugno 2012

iva

Il ricevimento della fattura è indice di ultimazione del servizio

Il chiarimento reso dall’Agenzia delle Entrate nel corso del MAP si riferisce alle prestazioni «generiche» effettuate dal 17 marzo 2012
/ Sabato 02 giugno 2012
L’emissione della fattura da parte del fornitore non residente costituisce l’indice dell’ultimazione della prestazione “generica”; sicché il momento impositivo e, quindi, l’esigibilità dell’imposta che deve essere assolta dal committente si verifica con il ricevimento del documento, anche se il corrispettivo non è stato ancora pagato.
Con questa precisazione, fornita dall’Agenzia delle Entrate nell’ambito della videoconferenza MAP del 31 maggio 2012, sono state privilegiate le esigenze di certezza e di semplificazione dei rapporti commerciali. Gli operatori nazionali, uniformandosi a questa regola, eviteranno pertanto l’eventuale applicazione delle sanzioni in tutti i casi in cui sia stata ricevuta la fattura dal fornitore estero prima dell’ultimazione del servizio o del pagamento anticipato della prestazione.
Il 17 marzo 2012 sono entrate in vigore le novità, in materia di IVA, introdotte dalla L. n. 217/2011 (Comunitaria 2010), tra le quali quelle riguardanti le prestazioni di servizi “generiche” scambiate con soggetti passivi non stabiliti in Italia, la cui territorialità – dopo le modifiche operate dal DLgs. n. 18/2010 – non è più collegata al Paese del prestatore, ma a quello del committente.
Rispetto a questa tipologia di prestazioni, la Comunitaria 2010 è intervenuta non solo sul piano temporale, in riferimento cioè al momento in cui l’operazione assume rilevanza agli effetti dell’IVA, ma anche sulla modalità applicativa dell’imposta in capo al committente.
Sotto il primo profilo, a prescindere dal luogo di stabilimento del prestatore (altro Paese Ue o extra-Ue), le prestazioni “generiche”, vale a dire quelle non rientranti nelle deroghe territoriali di cui agli articoli da 7-quater a 7-septies del DPR n. 633/1972, si considerano effettuate nel momento in cui sono ultimate, salvo che anteriormente sia pagato, in tutto o in parte, il corrispettivo; in tale ipotesi, la prestazione s’intende effettuata, limitatamente all’importo pagato, alla data del pagamento.
La fatturazione anticipata non integra più il momento impositivo
A differenza della disciplina previgente, la fatturazione anticipata non integra più il momento impositivo. Da qui il dubbio sul comportamento da adottare in caso di fattura emessa dal fornitore estero anteriormente all’ultimazione della prestazione o al pagamento del corrispettivo. L’indicazione fornita sul punto dall’Agenzia abbraccia non solo le prestazioni rese da fornitori stabiliti in altri Paesi comunitari, per le quali il committente è obbligato ad assolvere l’imposta previa integrazione della fattura ricevuta dalla controparte, ma anche quelle rese da fornitori extracomunitari; pure per queste ultime, infatti, l’obbligo di autofatturazione del committente deve essere adempiuto avendo riguardo, come regola generale, al momento di ultimazione della prestazione, per cui il documento commerciale ricevuto rappresenta l’indice dell’ultimazione dell’operazione.
Se il fornitore è comunitario, il committente italiano deve integrare la fattura secondo la procedura prevista, dagli artt. 46 e 47 del DL n. 331/1993, per gli acquisti intracomunitari di beni. Ne consegue che il committente, in caso di mancato ricevimento della fattura entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, è tenuto ad emettere entro il mese seguente autofattura indicando anche il codice IVA del prestatore. In proposito, l’Agenzia ha inoltre chiarito che l’adempimento in esame deve essere assolto quando il committente ha avuto conoscenza che la prestazione è stata effettuata o quando ha eseguito il pagamento.
Posto che le modifiche introdotte dalla Comunitaria 2010 sono entrate in vigore il 17 marzo 2012, può accadere che a tale data la prestazione fosse già ultimata senza essere intervenuto il pagamento. In questa ipotesi, è stato chiesto all’Agenzia delle Entrate di chiarire se l’operazione debba considerarsi effettuata alla data del successivo pagamento o, per “finzione giuridica”, alla precedente data di entrata in vigore della nuova disciplina.
L’art. 8, comma 5, della L. n. 217/2011 dispone che le novità si applicano “alle operazioni effettuate a partire dal sessantesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge”, ovvero dal 17 marzo 2012. Dunque, la nuova regola sul momento impositivo si riferisce alle operazioni effettuate dal 17 marzo 2012 e, quindi, alle prestazioni di servizi “generiche” ultimate a partire da tale data; per quelle concluse anteriormente, continuano invece ad applicarsi le regole previgenti, con momento impositivo “agganciato” al pagamento del corrispettivo o al momento (anticipato) di emissione della fattura.

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