accertamento
La franchigia non copre il socio trasparente
L’imputazione del reddito per trasparenza amplia i margini dell’accertamento sintetico
L’aumento della franchigia da accertamenti sintetici da un quinto ad un terzo, previsto nella lettera c) del comma 9 dell’articolo 10 del DL n. 201/2011, non si rende applicabile per i soci di società trasparenti (ad esempio, snc, sas, ecc.), ancorché esse siano congrue, coerenti e fedeli agli studi di settore. La predetta franchigia, infatti, sarà applicabile solo laddove il contribuente persona fisica percepisca un reddito prodotto da impresa individuale o lavoro autonomo.
Con la circolare n. 25/2012 diffusa ieri ( http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/db31b6804bac30e29394f7d94f8d55f4/circolare+25e.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=db31b6804bac30e29394f7d94f8d55f4), l’Agenzia delle Entrate ha, infatti, negato ai contribuenti ai quali viene imputato per trasparenza un reddito da una società partecipata quella stessa franchigia premiale accordata ai contribuenti persone fisiche che vedono giungere il reddito al quadro RN, invece che da quadro RH, dai quadri RG e RF.
Dal punto di vista tecnico, il Fisco sostiene la sua posizione in ragione della circostanza che, da un lato, il comma 9 dell’articolo 10 del DL n. 201/2011 prevede limiti ai poteri di accertamento “nei confronti dei contribuenti soggetti al regime di accertamento basato sugli studi di settore” e che, dall’altro lato, alla lettera c) è previsto che, per tali soggetti, la determinazione sintetica del reddito complessivo è ammessa a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un terzo quello dichiarato.
Ora, se per l’applicabilità del beneficio premiale non sembra immune da incertezze anche la non chiarita posizione del collaboratore partecipante all’impresa familiare (che, isolatamente considerato, non è soggetto agli studi di settore), la posizione dei soci trasparenti, privati anche di eventuale franchigia, sarà ancor più facilmente esposta all’esperibilità di un accertamento sintetico per un altro profilo più generale dello stesso tema colto dalla citata circolare.
Infatti, interpretando il nuovo articolo 38, comma 6, del DPR n. 600/1973, l’Agenzia delle Entrate ha confermato quella posizione (pro Fisco) già espressa nel corso dell’ultimo Telefisco e, nel ricordare che la disposizione normativa prevede che la determinazione sintetica del reddito sia ammessa a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un quinto il reddito dichiarato, ritiene che detta previsione vada letta in continuità con la precedente formulazione (applicazione della percentuale di scostamento al reddito dichiarato) che, peraltro, non era poi così luminosa.
La stessa Relazione Secit del 31 ottobre 1993 avvertiva, infatti, che la formulazione normativa dell’art. 38, comma 4, del DPR n. 600/1973 (ove era contenuta la disciplina dello scostamento ante modifiche del DL 78/2010) “andrebbe modificata al fine di rendere del tutto evidente tale impostazione, in quanto il testo vigente può far sorgere il dubbio che lo scostamento si riferisca, invece, al 25% del reddito complessivo dichiarato”.
In sostanza, il Secit riteneva dovesse essere meglio chiarita un’interpretazione che oggi, invece, si afferma non essere mai stata corretta.
In ogni caso, per la determinazione dell’eccedenza in commento, l’Agenzia ora interpreta inequivocabilmente la norma, applicando la percentuale di scostamento al reddito dichiarato.
E, con un esempio riportato nella stessa circolare (punto 8.3), afferma che se il maggiore reddito accertabile per effetto dell’accertamento sintetico risultasse pari a 100mila euro e il contribuente avesse dichiarato un reddito complessivo pari a 82mila euro, il calcolo dell’eccedenza (un quinto) si baserà sul reddito dichiarato (pari a 82mila euro) e, pertanto, l’accertamento pari a 100mila euro sarà effettuabile.
Nel cercare di rassicurare coloro che si porranno proprio al limite della soglia, l’Agenzia promette, tuttavia, di selezionare solo le posizioni dei contribuenti che presenteranno “incongruenze significative” tra le spese sostenute per consumi e investimenti e il reddito dichiarato e non, quindi, coloro per i quali lo scostamento sia sussistente solo con l’eventuale verifica al “fotofinish” di un confronto tra valori storicamente ambiguo.
/ Antonio ZAPPI
FONTE:EUTEKNE
Con la circolare n. 25/2012 diffusa ieri ( http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/db31b6804bac30e29394f7d94f8d55f4/circolare+25e.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=db31b6804bac30e29394f7d94f8d55f4), l’Agenzia delle Entrate ha, infatti, negato ai contribuenti ai quali viene imputato per trasparenza un reddito da una società partecipata quella stessa franchigia premiale accordata ai contribuenti persone fisiche che vedono giungere il reddito al quadro RN, invece che da quadro RH, dai quadri RG e RF.
Dal punto di vista tecnico, il Fisco sostiene la sua posizione in ragione della circostanza che, da un lato, il comma 9 dell’articolo 10 del DL n. 201/2011 prevede limiti ai poteri di accertamento “nei confronti dei contribuenti soggetti al regime di accertamento basato sugli studi di settore” e che, dall’altro lato, alla lettera c) è previsto che, per tali soggetti, la determinazione sintetica del reddito complessivo è ammessa a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un terzo quello dichiarato.
Posizione dei soci trasparenti ancora più esposta
Dalla lettura dei due incisi, l’Amministrazione fa discendere che il beneficio di cui alla citata lettera c) è riferibile ai soli contribuenti soggetti al regime di accertamento basato sugli studi di settore, nei cui confronti si applicano le previsioni normative in materia di determinazione sintetica del reddito.Ora, se per l’applicabilità del beneficio premiale non sembra immune da incertezze anche la non chiarita posizione del collaboratore partecipante all’impresa familiare (che, isolatamente considerato, non è soggetto agli studi di settore), la posizione dei soci trasparenti, privati anche di eventuale franchigia, sarà ancor più facilmente esposta all’esperibilità di un accertamento sintetico per un altro profilo più generale dello stesso tema colto dalla citata circolare.
Infatti, interpretando il nuovo articolo 38, comma 6, del DPR n. 600/1973, l’Agenzia delle Entrate ha confermato quella posizione (pro Fisco) già espressa nel corso dell’ultimo Telefisco e, nel ricordare che la disposizione normativa prevede che la determinazione sintetica del reddito sia ammessa a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un quinto il reddito dichiarato, ritiene che detta previsione vada letta in continuità con la precedente formulazione (applicazione della percentuale di scostamento al reddito dichiarato) che, peraltro, non era poi così luminosa.
La stessa Relazione Secit del 31 ottobre 1993 avvertiva, infatti, che la formulazione normativa dell’art. 38, comma 4, del DPR n. 600/1973 (ove era contenuta la disciplina dello scostamento ante modifiche del DL 78/2010) “andrebbe modificata al fine di rendere del tutto evidente tale impostazione, in quanto il testo vigente può far sorgere il dubbio che lo scostamento si riferisca, invece, al 25% del reddito complessivo dichiarato”.
In sostanza, il Secit riteneva dovesse essere meglio chiarita un’interpretazione che oggi, invece, si afferma non essere mai stata corretta.
In ogni caso, per la determinazione dell’eccedenza in commento, l’Agenzia ora interpreta inequivocabilmente la norma, applicando la percentuale di scostamento al reddito dichiarato.
E, con un esempio riportato nella stessa circolare (punto 8.3), afferma che se il maggiore reddito accertabile per effetto dell’accertamento sintetico risultasse pari a 100mila euro e il contribuente avesse dichiarato un reddito complessivo pari a 82mila euro, il calcolo dell’eccedenza (un quinto) si baserà sul reddito dichiarato (pari a 82mila euro) e, pertanto, l’accertamento pari a 100mila euro sarà effettuabile.
Nel cercare di rassicurare coloro che si porranno proprio al limite della soglia, l’Agenzia promette, tuttavia, di selezionare solo le posizioni dei contribuenti che presenteranno “incongruenze significative” tra le spese sostenute per consumi e investimenti e il reddito dichiarato e non, quindi, coloro per i quali lo scostamento sia sussistente solo con l’eventuale verifica al “fotofinish” di un confronto tra valori storicamente ambiguo.
/ Antonio ZAPPI
FONTE:EUTEKNE
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