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giovedì 21 giugno 2012

diritto tributario L’Agenzia ufficializza le risposte fornite alla stampa specializzata

diritto tributario

L’Agenzia ufficializza le risposte fornite alla stampa specializzata

In circolare le risposte fornite in occasione del Videoforum e del Telefisco di gennaio 2012
/ Mercoledì 20 giugno 2012
La circolare Agenzia delle Entrate n. 25/2012 di ieri, 19 giugno, ( http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/db31b6804bac30e29394f7d94f8d55f4/circolare+25e.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=db31b6804bac30e29394f7d94f8d55f4 ) recepisce i chiarimenti forniti in occasione degli incontri con la stampa specializzata, tenutisi nei primi mesi del 2012; le precisazioni riguardano, tra l’altro, la detrazione IRPEF del 36% (si veda “Per il bonus del 36%, vanno conservate le ricevute di pagamento dell’ICI” di oggi), lo spesometro, gli studi di settore, la disciplina della concessione di beni in godimento ai soci e delle società non operative; sono altresì interessati il nuovo accertamento sintetico e l’istituto della mediazione fiscale obbligatoria.
In materia di studi di settore, è chiarito che l’esonero dagli accertamenti presuntivi per i soggetti congrui (art. 10 comma 4-bis della L. 146/98), così come risultante dalle modifiche apportate dal DL 138/2011, trova applicazione per le rettifiche relative ai periodi d’imposta ancora accertabili, sino al 2010; la modifica attuata dal DL 138/2011, in base alla quale, per beneficiare dell’esonero, era necessario che il contribuente risultasse congruo per il periodo d’imposta oggetto del controllo e per quello precedente, in quanto avente natura procedimentale, è infatti applicabile anche ai periodi precedenti la sua entrata in vigore (13 agosto 2011).
Con riguardo ai requisiti di accesso al regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile (“nuovi minimi”), l’Agenzia delle Entrate ha precisato che il periodo di tre anni precedenti l’inizio dell’attività, durante i quali i soggetti interessati non devono aver esercitato attività artistica, professionale ovvero d’impresa, deve intendersi riferito al periodo effettivo di svolgimento dell’attività, e non al periodo d’imposta. Per il computo dei tre anni, quindi, occorre aver riguardo agli effettivi giorni trascorsi tra la chiusura della precedente attività e l’inizio di quella nuova.
Così, ad esempio, è ammesso a fruire del nuovo regime il soggetto che ha cessato un’attività il 10 maggio 2006 e ha iniziato una nuova attività il 30 maggio 2009.
Rilevano, inoltre, le precisazioni relative alla disciplina dei beni concessi in godimento ai soci o familiari; nello specifico, il nuovo art. 67 comma 1 lett. h-ter) del TUIR, in base al quale costituisce reddito diverso in capo al socio o al familiare dell’imprenditore la differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo per la concessione in godimento di beni dell’impresa, non opera nel caso in cui la società conceda un autoveicolo in godimento ad un amministratore o ad un socio che riveste anche la qualifica di dipendente.
L’Agenzia delle Entrate ha, tra l’altro, chiarito che l’obbligo di comunicazione relativa ai finanziamenti e ai versamenti effettuati o ricevuti dai soci sussiste, per l’intero ammontare, indipendentemente dal fatto che tali operazioni siano strumentali all’acquisizione dei beni poi concessi in godimento ai soci. Trova, quindi, conferma la circostanza in base alla quale oggetto di comunicazione debbano essere anche i finanziamenti che la società effettua nei confronti dei soci; ciò nonostante il provvedimento 16 novembre 2011 faccia esclusivo riferimento ai finanziamenti e alle capitalizzazioni poste in essere nei confronti della “società concedente”.
Oggetto di comunicazione anche i finanziamenti ricevuti dai soci
In merito alla disciplina del riporto delle perdite per i soggetti IRES, è precisato che l’art. 84 del TUIR, riformulato dal DL 98/2011, non stabilisce alcun ordine di priorità di utilizzo qualora il contribuente disponga di perdite pregresse in parte riferibili ai primi tre periodi d’imposta (utilizzabili in misura piena), in parte ai periodi d’imposta successivi (utilizzabili nel limite dell’80% del reddito imponibile). Pertanto se, in presenza di redditi d’impresa capienti, l’utilizzazione delle perdite fiscali disponibili è “obbligatoria”, resta invece libera per il contribuente la scelta circa la “natura” delle perdite fiscali da utilizzare in compensazione.
Quanto stabilito, per i soggetti IRES, dall’art. 84 del TUIR trova applicazione, per le società di comodo, congiuntamente allo speciale limite al riporto delle perdite previsto dall’art. 30 della L. 724/94; sempre in relazione ai soggetti non operativi, secondo l’Agenzia delle Entrate, nel 2012, il nuovo presupposto della “perdita sistematica” non opera per le società costituite nel corso del 2010 e del 2011.
Il nuovo regime introdotto dall’art. 2 comma 36-decies e ss. del DL 138/2011 richiede, infatti, quale condizione preliminare, un “periodo di osservazione” almeno triennale per verificare la sussistenza o meno dello stato di perdita. Ciò non esclude tuttavia che, per le stesse società, la disciplina di cui all’art. 30 della L. 724/94 possa trovare applicazione, qualora ne ricorrano i presupposti ivi previsti.

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