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sabato 9 giugno 2012

ilcasodelgiorno

Spese scolastiche, viaggio d’istruzione non sempre detraibile

La somma deve finanziare viaggi che ampliano l’offerta formativa scolastica e non essere versata a titolo di quota d’iscrizione
/ Sabato 09 giugno 2012
Nel fornire importanti chiarimenti su varie questioni riguardanti oneri deducibili e detraibili, la recente circolare n. 19 del 1° giugno 2012 ha perso l’occasione per fare chiarezza su alcune interpretazioni fuorvianti, in ordine alla possibilità di avvalersi della detrazione fiscale di cui all’art. 13 della legge n. 40/2007 (art. 15, comma 1, lett. i-octies del TUIR).
Trattasi, in sostanza, dello sconto fiscale per erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado (statali e paritari, senza scopo di lucro), purché finalizzate all’innovazione tecnologica, all’edilizia scolastica e all’ampliamento dell’offerta formativa. La detrazione è del 19% e spetta a condizione che il pagamento venga effettuato con pagamenti “tracciati”.
Poiché chi si occupa di tassazione dei redditi spesso non ha una percezione molto chiara della realtà scolastica e non sa, ad esempio, che il viaggio d’istruzione, se qualificato tempo-scuola e inserito nei piani dell’offerta formativa (POF) non è una mera gita, ma può consentire che il contributo economico volontario delle famiglie per la partecipazione allo stesso sia inquadrato come “finalizzato all’ampliamento dell’offerta formativa”, di converso qualche dirigente scolastico (che sulla rete diffonde informazioni fiscali troppo “aggressive”) ignora che un’erogazione liberale può essere considerata tale solo quando le somme versate volontariamente dalle famiglie non prevedano alcuna controprestazione specifica da parte della scuola beneficiaria.
In altri termini, la somma erogata può rientrare nella previsione di detraibilità solo quando un contribuente mecenate, con spirito di liberalità, finanzia viaggi di istruzione che amplino l’offerta formativa scolastica di una data classe (di cui magari fa parte anche il proprio figlio) e non, invece, quando il versamento sia effettuato a mero titolo di quota d’iscrizione, esclusiva e specifica, per il viaggio del proprio figlio.
In questo secondo caso, peraltro, qualora le somme accreditate alla scuola venissero comunque certificate, al fine di consentire surrettiziamente la detrazione fiscale, come erogazione liberale destinata all’ampliamento dell’offerta formativa (e che, invece, altro non sono che il pagamento di una controprestazione), sarebbero addirittura integrati i presupposti di falsità documentale ideologica della certificazione rilasciata dalla scuola, con le conseguenze anche penali che ciò potrebbe comportare. Nel falso ideologico, infatti, il documento è genuino, ma non è veridico, perché colui che l’ha formato gli fa dire cose diverse dal vero (esso si ha, ad esempio, allorché un ottico indichi in una ricevuta fiscale di aver montato lenti da vista su occhiali – che, in realtà, sono lenti da sole – solo per consentire la detrazione della relativa spesa da parte del contribuente).
Se, quindi, si dovesse ammettere la configurabilità del concetto di elemento passivo penalmente rilevante, ex DLgs. 74/2000, anche per falsità commesse su documenti comprovanti oneri detraibili, il tema diventerebbe interessante anche in relazione alla nuova fattispecie penale di cui all’art. 11, comma 1 del DL 201/2011.
Da un lato, infatti, l’emittente della ricevuta scolastica avrebbe prodotto un falso ideologico, dall’altro lato, invece, il contribuente sarebbe messo nella condizione di esibire all’Ufficio, in sede di eventuale controllo formale ex art. 36-ter del DPR 600/1973, un documento non veridico.
In attesa, quindi, che sul punto anche l’Agenzia delle Entrate fornisca un opportuno chiarimento, una recente nota del MIUR (prot. n. 312 del 22 marzo 2012) ha già segnalato l’esistenza di pratiche poco trasparenti poste in essere dalle istituzioni scolastiche nella gestione dei contributi volontari versati in favore delle scuole.
Nel precisare, peraltro, che i versamenti, ex L. 40/2007, sono assolutamente facoltativi, il Ministero ha richiesto alle istituzioni scolastiche di tenere ben distinte le risorse raccolte con contributi volontari (da indirizzare, come nel nostro caso, anche ad interventi di ampliamento dell’offerta culturale e formativa e detraibili nel modello 730 nei righi E17-18-19, codice 31 e, nel modello UNICO, nei righi RP17-18-19, codice 31), dalle tasse scolastiche obbligatorie (da destinare ad attività di funzionamento ordinario e amministrativo – rigo E13 per il modello 730 e RP13 per l’UNICO).
E, anche se le scuole dovessero anticipare alcune spese per conto delle famiglie (nella citata nota si segnalano anche quelle per le gite scolastiche), il rimborso delle predette spese anticipate dalla scuola non rientrerebbe, sic et simpliciter, nella citata nozione di erogazione liberale, laddove la detraibilità appare possibile solo quando un contribuente paga per ampliare l’offerta formativa dell’istituto e non già per ottenere una controprestazione che ampli gli orizzonti culturali solo del proprio figlio.

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