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mercoledì 13 giugno 2012

Contenzioso

Contenzioso

L’Agenzia detta gli indirizzi operativi per la gestione del contenzioso 2012

La circolare n. 22 di ieri conferma, quale obiettivo prioritario, la riduzione del contenzioso e individua le vie per perseguirlo

/ Martedì 12 giugno 2012
Con la circolare n. 22/2012, ( http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/bae9b3004b93d795b4b9f7a069e646f7/Cir22e+dell%2711+06+12.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=bae9b3004b93d795b4b9f7a069e646f7 ) l’Agenzia delle Entrate definisce e riepiloga in modo sistematico i contenuti del programma per la gestione del contenzioso per l’anno 2012.
L’obiettivo prioritario cui deve essere finalizzata l’attività svolta presso gli Uffici è individuato nella riduzione del contenzioso, finalità perseguibile mediante il miglioramento della sostenibilità della pretesa tributaria, determinato dal sistematico ed efficace esame delle istanze di mediazione e dal rafforzamento delle difese in giudizio, nonché dall’utilizzo delle esperienze maturate in sede di procedimenti di mediazione e giurisdizionali ai fini del miglioramento del livello di legittimità e fondatezza degli atti impugnabili.
Le tre direttive consentiranno di migliorare gli indici di vittoria (determinati dagli esiti delle controversie), sviluppare la tax compliance e incentivare l’adesione agli strumenti deflativi del contenzioso.
Questi ultimi risultano infatti cruciali nell’ottica della riduzione del contenzioso; tra di essi, in virtù delle recenti modifiche normative, particolare attenzione deve essere dedicata all’avvio della mediazione obbligatoria per le controversie fino a 20.000 euro e alla chiusura agevolata delle liti “minori” pendenti al 31 dicembre 2011. A tal fine, è stato introdotto il nuovo indicatore “Esame istanze di mediazione”, misurato dal numero delle istanze di mediazione esaminate tempestivamente, ovvero entro 90 giorni dalla proposizione, rispetto al numero delle istanze di mediazione presentate dai contribuenti. Tale indicatore, per il quale è stata prudenzialmente stabilita una soglia minima del 90%, mira a garantire l’esame sistematico ed “effettivo” delle istanze di mediazione, nonché la tempestiva conclusione (positiva o negativa) del procedimento.
Il rafforzamento della difesa in giudizio avviene, invece, attraverso lo sviluppo delle professionalità, il potenziamento degli strumenti di monitoraggio e analisi del contenzioso e la sistematica partecipazione alle pubbliche udienze in rappresentanza dell’Amministrazione finanziaria.
Al riguardo, si segnala che è stata fissata al 98% la percentuale di partecipazione alle udienze in Commissione tributaria centrale, al netto di quelle a cui non si è partecipato per rinvio, cessazione della materia del contendere o altre ipotesi di estinzione del giudizio, relative a controversie di valore superiore o uguale a 10.000 euro.
Valutazione o rating di sostenibilità delle controversie

A presidio del procedimento di mediazione, agli Uffici è richiesto di concludere con tempestività tutti i procedimenti con un atto che assicuri la “giusta imposizione”; in riferimento ai contenziosi non assoggettati al procedimento di mediazione, si raccomandano, invece, la valutazione del grado o rating di sostenibilità della controversia, l’esercizio dell’autotutela tutte le volte che ne ricorrono i presupposti, l’esperimento della conciliazione giudiziale tutte le volte in cui appaia possibile e probabile, la valutazione attenta delle probabilità di accoglimento dell’appello o del ricorso per cassazione.
La circolare sottolinea, inoltre, come le disposizioni introdotte dal DL 98/2011 (Manovra correttiva), volte a garantire l’efficienza del sistema giudiziario e la celere definizione delle controversie, offrano un’occasione di cooperazione con le Commissioni tributarie per ridurre il contenzioso pendente.
Da ultimo, la circolare segnala che, presso ciascuna Direzione provinciale, è istituito e attivo l’Organo consultivo interno con funzioni consultive e di supporto, necessario a supportare le decisioni più delicate nella valutazione del rating di sostenibilità delle controversie, oltre che a rendere pareri in sede di istruttoria delle istanze di mediazione.
FONTE : EUTEKNE

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