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giovedì 21 giugno 2012

Contenzioso Società di persone: litisconsorzio necessario anche per l’IRAP

Contenzioso

Società di persone: litisconsorzio necessario anche per l’IRAP

La Cassazione afferma che l’IRAP ha gli stessi caratteri dell’ILOR, da qui la sussistenza del litisconsorzio necessario

/ Giovedì 21 giugno 2012
È ormai noto che tra soci e società di persone sussiste il litisconsorzio necessario, in quanto la situazione giuridica sottesa alla fattispecie ha carattere iscindibile, tant’è che l’art. 40 del DPR 600/73 impone di effettuare la rettifica mediante atto unico.
Il litisconsorzio necessario permane anche per l’IRAP, e tale assunto è stato sostenuto dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza 10145 depositata ieri.
In sostanza, i giudici affrontano, sul versante del litisconsorzio, il frequente caso in cui l’accertamento abbia riflesso ai fini di tre imposte: l’IRPEF, l’IVA e l’IRAP.
Mentre per le imposte sui redditi non vi sono questioni, per gli altri due tributi, nonostante l’esclusione del litisconsorzio possa, a prima vista, sembrare scontata (si tratta infatti di imposte della società, ove i soci possono al massimo essere chiamati a rispondere in via sussidiaria), sorgono dubbi applicativi.
In relazione all’IVA, il litisconsorzio può sussistere, per così dire, in via “eventuale”, siccome la Corte, anche in precedenti sentenze, aveva sancito che “il profilo dell’accertamento impugnato concernente l’imponibile iva, ove non suscettibile di autonoma definizione in funzione di aspetti ad esso specifici, non si sottrae al vincolo necessario di simultaneus processus, attesa l’inscindibilità delle due situazioni, che scaturisce dalle peculiarità del processo tributario e della dimensione eminentemente processuale del litisconsorzio ivi previsto” (Cass. 12236/2010).
Allora, se vi è stata violazione del litisconsorzio, può accadere che la causa, giunta in Cassazione, sia rimessa in primo grado per le imposte sui redditi e rinviata alla Regionale per l’IVA, o, per quest’ultima imposta, che la Corte accolga o rigetti il ricorso decidendo nel merito. Però, se vi è quella comunanza di fattispecie appena enunciata, la causa verrà integralmente rinviata in primo grado.
Passiamo ora al caso dell’IRAP.
I giudici pervengono alla conclusione anticipata sulla base di un’interpretazione sistematica del corpus normativo vigente: il presupposto che sta alla base del vincolo litisconsortile è l’inscindibilità della causa, ragion per cui l’art. 40 del DPR 600/73 impone l’accertamento unico. Tuttavia, l’accertamento unico era necessario anche per l’ILOR, tributo proprio della società, quindi si tratta di verificare se l’IRAP possa assimilarsi all’IVA o all’ILOR.
L’assimilazione all’IVA è stata esclusa richiamando la giurisprudenza comunitaria che si è pronunciata sulla questione, mentre è stata ritenuta presente quella con l’ILOR.
Entrambe le imposte hanno carattere reale e proporzionale, l’art. 25 del DLgs. 446/97 rinvia, per ciò che riguarda l’accertamento, alla disciplina del DPR 600/73, quindi anche al sistema del cosiddetto “atto unico”, e, inoltre, l’art. 44 del medesimo decreto prevede l’equiparabilità tra IRAP e ILOR per l’applicazione dei trattati internazionali.
Per l’IVA litisconsorzio solo “consigliato”
Ci si potrebbe domandare che senso possa avere il litisconsorzio necessario tra società e soci, in virtù del fatto che l’IRAP è dovuta dalla società, e che i soci, su tale imposta, non ricevono alcun accertamento sul reddito di partecipazione.
Sul punto, la Cassazione afferma che “sussiste sostanziale coincidenza degli elementi economici che costituiscono i presupposti rispettivamente dell’imposta accertata in carico alla società (IRAP) e dell’imposta a carico dei soci (IRPEF), che vincola il tributo dovuto dai soci dal giudicato sull’imposta a carico della società”.
Oltre a ciò, si evidenzia che “avendo riguardo in particolare alla determinazione della base imponibile dell’IRAP per le società di persone, è agevole rilevare che essa è costituita (sostanzialmente) dalla differenza tra ricavi e costi, allo stesso modo della base imponibile dell’imposta a carico dei soci, per cui l’accrescimento di quella differenza (nella prassi più frequente, per imputazione di maggiori ricavi derivanti da incassi non contabilizzati) che legittima una maggior pretesa per l’imposta a carico della società, ha un’immediata e diretta conseguenza sulla pretesa tributaria relativa all’imposta a carico dei soci”.
Va detto che il principio enunciato dalla Cassazione sembra più che altro incidere sui processi pendenti o, in generale, sui processi in cui il vincolo litisconsortile non viene rispettato “alla radice”, perché nelle altre ipotesi il processo instaurato contro l’accertamento emesso ai fini IRPEF e IRAP si svolge con la partecipazione di tutti, e, nella maggior parte dei casi, l’annullamento o la conferma dell’accertamento ha effetto su entrambi i tributi.
Invece, nelle altre ipotesi, ad esempio la Regionale per IRPEF e IRAP deve rimettere la causa in primo grado se un socio non ha partecipato al processo, mentre per l’IVA può anche decidere nel merito.
 / Alfio CISSELLO
FONTE:EUTEKNE

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