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lunedì 4 giugno 2012

IMPOSTE SUI REDDITI

IMPOSTE SUI REDDITI

Per le deduzioni rileva l’esercizio in cui è certa l’irrecuperabilità del credito

Secondo la Cassazione, non è possibile «spalmare» una perdita su crediti lungo la durata della procedura concorsuale

/ Sabato 02 giugno 2012
La sentenza della Corte di Cassazione n. 8822 del 1° giugno 2012 si occupa di individuare l’esercizio nel quale è possibile dedurre una perdita su crediti secondo il principio della competenza economica.
Il caso esaminato dai giudici di legittimità riguarda una società che ha ripartito, lungo un arco temporale di più periodi d’imposta, la perdita relativa ad un credito vantato verso un soggetto ammesso al regime di concordato preventivo.
Ai sensi dell’art. 101 comma 5 del TUIR, le perdite su crediti sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi e, in ogni caso, per le perdite su crediti, se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali.
Nei casi in cui il debitore sia assoggettato a procedure concorsuali, gli “elementi certi e precisi” posti dalla legge quali requisito indefettibile per la deducibilità del costo, si considerano sussistere ex lege.
Faceva eccezione a questo principio la procedura di amministrazione controllata: qualora il debitore avesse ottenuto l’ammissione a questa procedura, pertanto, ciò non autorizzava automaticamente la deduzione della perdita in capo al creditore.
Ai fini della deducibilità della perdita, quindi, rileva quale momento iniziale:
- la sentenza dichiarativa del fallimento;
- il provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa;
- il decreto di ammissione al concordato preventivo;
- il decreto di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria.
Secondo la sentenza in commento, il tenore letterale della disposizione deve essere interpretato nel senso che l’anno di competenza per operare la deduzione deve coincidere con quello in cui si acquista la certezza che il credito non può più essere soddisfatto, perché in quel momento stesso si materializzano gli elementi “certi e precisi” della sua irrecuperabilità.
In caso contrario, si rimetterebbe all’arbitrio del contribuente la scelta del periodo di imposta in cui gli sarebbe più vantaggioso operare la deduzione, snaturando la regola espressa dal principio di competenza, che rappresenta, invece, criterio inderogabile ed oggettivo per determinare il reddito di impresa.
Pertanto, concludono i giudici, qualora il debitore sia sottoposto alla procedura di concordato preventivo, la perdita deve essere dedotta per intero nell’esercizio in cui è stato emesso il decreto di ammissione alla procedura, non essendo possibile frazionare tale perdita pro-quota negli esercizi successivi.
Sul tema, tutt’ora molto controverso (e che dovrebbe essere oggetto di rivisitazione nella futura riforma fiscale), si ritiene che sia ragionevole l’impostazione dottrinaria secondo la quale il fatto che la norma di cui all’art. 101 comma 5 menzioni in modo testuale gli eventi che “aprono” la procedura concorsuale, non deve necessariamente condurre alla conclusione per la quale quest’ultimo è l’unico esercizio in cui il diritto alla deduzione può essere esercitato.
Dovrebbe valere, invece, il criterio secondo cui per ciascun esercizio si considera deducibile la quota del credito che, in base allo “stato” della procedura, si considera irrecuperabile.
Si applica il principio della competenza economica
Ovviamente, come viene ricordato correttamente anche dalla sentenza in commento, ciò non significa che è possibile “ammortizzare” la perdita lungo la durata della procedura, ma più semplicemente che nel corso di ciascun periodo di imposta possono verificarsi eventi che determinano con certezza l’impossibilità di recuperare il credito o una sua parte.
In tal senso, si è espressa anche la norma di comportamento ADC 19 novembre 2008 n. 172, secondo cui l’art. 101 comma 5 del TUIR non ha il significato di presumere la perdita dell’intero credito alla data di inizio della procedura, ma soltanto di introdurre una presunzione semplice riguardo alla certezza della perdita, la cui entità deve essere vagliata in ogni singolo caso tenendo conto dell’effettivo grado di recuperabilità del credito.
In particolare, ad avviso dell’AIDC, ove l’imprenditore abbia sufficientemente documentato i criteri in base ai quali ha operato la stima del presumibile valore di realizzo dei crediti nei confronti di soggetti in procedura concorsuale (ad esempio – in presenza di crediti di importo significativo – mediante pareri di legali interni od esterni riguardanti l’effettiva recuperabilità del credito), sarà l’Amministrazione finanziaria a dover dimostrare, se ve ne saranno i motivi, che i criteri seguiti dall’imprenditore sono erronei.
 / Salvatore SANNA

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