agevolazioni
Detrazione del 36% negata se il bonifico è incompleto
Lo precisa la ris. 55 dell’Agenzia, aggiungendo, però, che è possibile ripetere il bonifico con tutti i dati, concordando la restituzione del pagamento
/ Venerdì 08 giugno 2012
In tal caso, infatti, non si ha diritto alla detrazione, perché la Banca o la Posta non è in grado di effettuare la ritenuta d’acconto del 4%. Possibile, però, ripetere il bonifico completo di tutti i dati, concordando la restituzione del precedente pagamento “difettoso”.
Queste, in estrema sintesi, le conclusioni a cui arriva la risoluzione n. 55 diffusa ieri dall’Agenzia delle Entrate, che, alla luce del mutato quadro normativo, ed in particolare in forza del recente obbligo di esecuzione della ritenuta del 4% in capo all’intermediario tramite cui è eseguito il pagamento, muta il proprio precedente indirizzo sul punto.
Nel caso di specie, due soggetti avevano acquistato, il 14 novembre 2011, un appartamento con relativo box pertinenziale, provvedendo ad eseguire il bonifico per il corrispondente costo di costruzione attestato dalla società costruttrice.
Tuttavia, non indicavano nella causale dell’ordine di bonifico il riferimento normativo alla L. n. 449/97, il codice fiscale degli ordinanti (beneficiari della detrazione), del numero di partita IVA del soggetto a favore del quale il bonifico era stato effettuato. Di conseguenza, la banca non aveva potuto operare la ritenuta fiscale del 4% sul corrispettivo versato alla società venditrice, così come, invece, previsto dall’art. 25 del DL n. 78/2010.
Gli istanti, pertanto, chiedevano se fosse possibile comunque fruire della detrazione del 36%, anche considerato quanto affermato in passato dall’Amministrazione finanziaria (da ultimo, con la risoluzione 15 luglio 2008 n. 300), secondo cui l’incompletezza dei dati esposti nel bonifico sarebbe colmata dalla coincidenza tra il soggetto ordinante il bonifico e il destinatario della fattura.
L’Agenzia, però, supera tale precedente orientamento alla luce del nuovo quadro normativo, delineatosi, in particolare, con l’introduzione della citata ritenuta del 4% che, in mancanza della indicazione dei suddetti dati rilevanti, non può essere eseguita dall’intermediario.
È bene ricordare, peraltro, che la ritenuta in esame ha un doppio effetto “benefico” per l’Erario, poiché, da una parte, viene di fatto anticipata parte dell’imposta (eventualmente) dovuta dal percipiente, e dall’altra c’è una tracciabilità in tempo reale dei corrispettivi incassati da tali soggetti e una maggiore facilità per il Fisco di incrociare i dati indicati dagli intermediari nel loro modello 770 con quelli dichiarati dai soggetti che ricevono il pagamento.
Se il bonifico è incompleto, non si può effettuare la ritenuta del 4%
Alla luce dell’importanza di tale adempimento, pertanto, l’Amministrazione finanziaria ha ritenuto il pagamento con dati incompleti preclusivo ai fini dell’agevolazione.Si può, tuttavia, ripetere il pagamento, con esposizione di tutti i riferimenti ritenuti necessari (e previsti, fra l’altro, dal DM n. 41/98). Ciò può avvenire anche nel periodo di imposta successivo, fermo restando che la detrazione deve sempre essere considerata in base al criterio di cassa.
Così, con riferimento al caso affrontato nell’interpello, il nuovo bonifico “corretto” nell’anno 2012 renderebbe detraibile la spesa sostenuta dalla dichiarazione dei redditi relativa al medesimo anno 2012 (UNICO 2013), considerato che l’art. 16-bis del TUIR, applicabile agli interventi di recupero del patrimonio edilizio a decorrere dal periodo d’imposta 2012, ha reso strutturale la detrazione in esame.
Per effetto del nuovo pagamento, ovviamente, le parti, nell’ambito della propria autonomia negoziale, potranno definire le modalità di restituzione dell’importo originariamente pagato.
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