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sabato 9 giugno 2012

previdenza

Gestione artigiani, obbligo contributivo legato all’effettivo esercizio dell’attività

La circolare 80 dell’INPS chiarisce che tale obbligo non dipende dall’iscrizione all’Albo delle imprese artigiane
/ Sabato 09 giugno 2012
L’obbligo contributivo nei confronti della Gestione artigiani è correlato all’effettivo esercizio dell’attività, indipendentemente dall’iscrizione all’Albo delle imprese artigiane. Le delibere delle Commissioni provinciali dell’artigianato o degli altri organismi cui compete la tenuta dell’Albo delle imprese artigiane non hanno valore vincolante per l’INPS e, quindi, non ne pregiudicano l’autonomia nella verifica dei requisiti previsti per l’iscrizione alla suddetta Gestione.
Sono questi gli importanti principi affermati dall’Istituto previdenziale nella circolare n. 80 di ieri, 8 giugno 2012, dedicata all’esame dei riflessi dell’introduzione nel DL 7/2007, ad opera del DL 70/2011, dell’art. 9-bis, recante ulteriori precisazioni in merito all’iscrizione presso l’Albo provinciale delle imprese artigiane tramite ComUnica. Il riferimento è alla Comunicazione unica per la nascita dell’impresa, la procedura introdotta dall’art. 9 del DL 7/2007 che consente di assolvere, contemporaneamente, oltre agli adempimenti dichiarativi richiesti ai fini dell’iscrizione nel Registro delle imprese, anche agli altri adempimenti amministrativi previsti per l’avvio dell’attività d’impresa ai fini fiscali, previdenziali ed assistenziali.
Tra di essi, vengono in considerazione la domanda d’iscrizione ai fini IVA, la domanda d’iscrizione all’INAIL ai fini dell’assicurazione contro gli infortuni, la domanda di iscrizione all’INPS dei dipendenti, dei titolari o dei soci e la domanda di iscrizione all’Albo delle imprese artigiane. A tale ultimo riguardo, l’art. 9-bis del DL 7/2007, nel ribadire l’applicazione delle disposizioni già vigenti in materia di requisiti per la qualificazione di impresa artigiana e la competenza della legislazione regionale per quanto concerne le procedure per gli accertamenti, i controlli e quant’altro attenga alla tenuta dell’Albo delle imprese artigiane, ha stabilito che, per l’avvio di un’impresa artigiana, l’interessato debba presentare, tramite ComUnica, una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di qualifica artigiana.
Tale dichiarazione determina l’iscrizione all’Albo delle imprese artigiane con la decorrenza prevista nella dichiarazione medesima, ossia dalla data di inizio dell’attività dichiarata dal richiedente. Dalla medesima data decorre l’obbligo contributivo e ciò anche nel caso in cui l’Organismo a cui è affidata la tenuta dell’Albo deliberi (a causa, ad esempio, del mancato possesso, all’atto dell’invio della domanda d’iscrizione, delle autorizzazioni o abilitazioni previste per lo svolgimento dell’attività) una diversa decorrenza: l’obbligo contributivo è, infatti, correlato all’effettivo esercizio dell’attività e la competenza attribuita alla legislazione regionale non pregiudica l’autonomia dell’Istituto nell’imposizione di tale obbligo, conformemente al principio di tutela della posizione previdenziale di tutti coloro che effettuino una prestazione lavorativa.
Da tale principio e dal fatto che la norma stessa ponga l’accento sull’effettivo esercizio dell’attività artigianale, l’Istituto trae (con riferimento alle verifiche ispettive e agli accertamenti d’ufficio successivi al 13 luglio 2011) altre conseguenze. In particolare, si osserva che, qualora da controlli e verifiche degli Organismi regionali competenti derivino provvedimenti di variazione o cancellazione dall’Albo artigiani per carenza dei requisiti tecnico-professionali (come definiti dalla circolare in commento), gli stessi non comporteranno – per il periodo di esercizio effettivo accertato – il venir meno dell’obbligo contributivo alla Gestione artigiani, che permarrà fino alla data della delibera di cancellazione del soggetto dall’Albo. Si deve presumere, infatti, che a tale data – stante l’avvenuta verifica della carenza dei requisiti richiesti dalla legge – abbia luogo l’immediata cessazione dell’attività.
L’Istituto si sofferma poi sulla valenza dell’iscrizione all’AIA (Albo delle imprese artigiane) ai fini previdenziali ed assistenziali, rilevando come l’art. 9-bis del DL 7/2007, nel dettare nuove regole per la suddetta iscrizione, nulla disponga al riguardo. La circolare in commento ripercorre, dunque, l’evoluzione normativa in materia, giungendo alla conclusione che, stante l’abrogazione dell’art. del DL 6/93 da parte dell’art. 9 del DL 7/2007, le delibere delle Commissioni provinciali dell’artigianato (C.P.A), in quanto aventi carattere costitutivo esclusivamente ai fini della concessione delle agevolazioni riconosciute a favore delle imprese artigiane, qualora disconoscano la qualifica di impresa artigiana, non pregiudicano l’autonomia dell’Istituto nella verifica dei requisiti previsti per l’iscrizione alla Gestione previdenziale degli artigiani.
In altri termini, le determinazioni delle C.P.A. o degli Organismi equipollenti non hanno valore vincolante per l’INPS che, dopo aver acquisito il provvedimento emanato da tali Organismi, potrà riscontrare la sussistenza o meno, in capo ad un soggetto, dell’obbligo di contribuzione di cui si tratta. Nondimeno, l’iscrizione all’Albo delle imprese artigiane da parte delle C.P.A. o Organismi equipollenti costituisce un elemento che, in assenza di diversa evidenza, avrà efficacia anche per l’iscrizione alla relativa Gestione previdenziale.

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