ires
Per le cooperative, acconto con ricalcolo
Per il 2012, si calcola prendendo come base imponibile 2011 quella che si sarebbe determinata applicando le nuove norme in vigore da quest’anno
ll DL 13 agosto 2011, n. 138 ha previsto, nei commi da 36-bis a 36-quater dell’art. 2, un inasprimento della tassazione delle cooperative. Le disposizioni decorrono dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 17 settembre 2011 e, dunque, per la generalità di cooperative a decorrere dal 2012.Tuttavia, l’acconto per il 2012, se calcolato con il metodo storico, va già tarato in base alle nuove regole: così, ad esempio, gli acconti per il 2012 che scadranno a luglio e novembre, si dovranno basare sulle imposte che si sarebbero dovute pagare nel 2011 nel caso in cui tale normativa fosse stata già applicabile su tale periodo.
Come noto, il comma 1 dell’art. 6 del DL 15 aprile 2002, n. 63, consentiva la non tassabilità della quota di utili destinati a riserva minima legale, che, per la generalità delle cooperative, è pari al 30% dell’utile netto.
I nuovi criteri di tassazione prevedono che tale quota di utile diventerà esente dal 2012 solo per il 90%. Da ciò deriva che, fatto 100 l’utile netto, a fronte di una destinazione a riserva legale di 30, solo 27 saranno deducibili nella determinazione del reddito imponibile, mentre 3 saranno soggetti ad IRES.
Per quanto riguarda, invece, la novità introdotta dal comma 36-bis, che ha modificato l’art. 1, comma 460, della L. 30 dicembre 2004, n. 311, questa ha disposto l’incremento della percentuale di utile netto, da assoggettare a tassazione, come segue:
- per le cooperative “in genere”, è previsto l’incremento dal 30% al 40%;
- per le cooperative di consumo, dal 55% al 65%.
Sono, quindi, escluse da questo inasprimento le cooperative agricole e quelle sociali.
Soffermandosi sulle cooperative generiche a mutualità prevalente, lo schema della tassazione dell’utile netto è dunque oramai quello proposto nella tabella 1 in calce all’articolo.
L’acconto IRES per il 2012 va ricalcolato effettuando dunque una simulazione, ossia sostituendo nel modello UNICO nel quadro RF (rigo residuale RF54) gli importi frutto delle deduzioni riportate nella tabella 2 in calce all’articolo. I valori devono intendersi in percentuale dell’utile netto.
Se la cosa sembra di per sé lineare, di fatto diviene più complessa nell’ipotesi in cui la cooperativa disponesse di perdite fiscali scomputabili. La nuova regola, come noto, prevede, dal 2011, che le perdite post triennio di costituzione si scomputano fino all’80% del reddito dichiarato, mentre quelle del triennio si possono scomputare fino all’intero importo del reddito dichiarato.
Dunque, se per il calcolo dell’acconto 2012 il reddito del 2011 si deve espandere a seguito dell’inasprimento della normativa, è comunque possibile ridurlo decurtandolo delle perdite pregresse, nei limiti consentiti dalle disposizioni in vigore dal 2011.
La vicenda sembrerebbe conclusa ma così non è, poiché, se la cooperativa ha realizzato per il 2011 una detassazione ACE nell’ambito della quale ha fatto la sua parte anche l’utile dell’esercizio accantonato a riserva (il decreto attuativo 14 marzo 2011 ne dispone la rilevanza ai fini dell’agevolazione anche per le cooperative), allora occorrerebbe, nella simulazione, rideterminare l’utile dell’esercizio (riducendolo) che è un componente rilevante ai fini ACE.
Tale pignoleria concettuale, tuttavia, incontra un ulteriore ostacolo, vale a dire che l’utile accantonato a riserva, al di là di quello a riserva obbligatoria, è frutto di una decisione dell’assemblea e sembra inappropriato simulare anche cosa avrebbe fatto l’assemblea di fronte ad un risultato d’esercizio diverso. Talché il (ri)calcolo dell’ACE diviene aleatorio.
Dunque, non resta, a parere di chi scrive, che fermarsi al ricalcolo della base imponibile con le regole 2012, riducendola però di tutte le perdite scomputabile e disinteressandosi dell’ACE. Con la speranza che, in caso di verifica fiscale, si adotti il buon senso senza infierire.
TABELLA 1 | ||
Utile netto d’esercizio 40% | Tassato | |
Accantonamento a riserva legale 30% | ||
di cui | 27% | Non tassato |
3% | Tassato | |
Accantonamento a fondi mutualistici 3% | Non tassato | |
Rimanente quota di utile (100-40-30-3) 27% | ||
Ove destinato a riserva indivisibile | Non tassato | |
Ove destinato a rivalutazione gratuita del capitale | Non tassato | |
Ove destinato a ristorno | Non tassato | |
Ove destinato a dividendi nei limiti di quanto stabilito dall’art. 2514 c.c. | Tassato |
TABELLA 2 | ||||
Utile netto 100 | Imposte per 2011 | Ricalcolo acconto 2012 | ||
Accantonamento riserva legale | Esente 30 | Esente 27 | ||
Accantonamento ai fondi mutualistici | Esente 3 | Esente 3 | ||
Ulteriore accantonamento a riserva | Esente 40 | Esente 30 |
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