In arrivo la proroga per versamenti relativi a UNICO e IRAP 2012
17.31 / Venerdì 08 giugno 2012
Il DPCM che ufficializza la proroga dei termini di versamento delle imposte e dei contributi collegati a UNICO 2012, IRAP 2012 e alla dichiarazione unificata è stato firmato ed è ora in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Confermando quanto anticipato dalla bozza circolata nei giorni scorsi, il Decreto prevede lo slittamento:
- dal 18 giugno (il 16 giugno cade di sabato) al 9 luglio 2012 (l’8 luglio cade di domenica) del termine per il versamento senza alcuna maggiorazione;
- dal 10 luglio al 20 agosto 2012 del termine per il versamento con la maggiorazione dello 0,40%, a titolo di interesse corrispettivo.
Beneficiano della doppia proroga dei termini:
- le persone fisiche (anche non soggette agli studi settore),
- i contribuenti diversi dalle persone fisiche soggetti agli studi di settore e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascuno studio di settore;
- i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese che presentano i suddetti requisiti, ovvero i soggetti che devono dichiarare redditi “per trasparenza”, ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR.
La proroga riguarda le imposte dirette (IRPEF e IRES), le relative addizionali, l’IRAP, le imposte sostitutive e gli altri versamenti che devono essere effettuati entro il termine previsto per i pagamenti risultanti dalla dichiarazione dei redditi (rimane quindi esclusa l’IMU). (Redazione)
Confermando quanto anticipato dalla bozza circolata nei giorni scorsi, il Decreto prevede lo slittamento:
- dal 18 giugno (il 16 giugno cade di sabato) al 9 luglio 2012 (l’8 luglio cade di domenica) del termine per il versamento senza alcuna maggiorazione;
- dal 10 luglio al 20 agosto 2012 del termine per il versamento con la maggiorazione dello 0,40%, a titolo di interesse corrispettivo.
Beneficiano della doppia proroga dei termini:
- le persone fisiche (anche non soggette agli studi settore),
- i contribuenti diversi dalle persone fisiche soggetti agli studi di settore e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascuno studio di settore;
- i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese che presentano i suddetti requisiti, ovvero i soggetti che devono dichiarare redditi “per trasparenza”, ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR.
La proroga riguarda le imposte dirette (IRPEF e IRES), le relative addizionali, l’IRAP, le imposte sostitutive e gli altri versamenti che devono essere effettuati entro il termine previsto per i pagamenti risultanti dalla dichiarazione dei redditi (rimane quindi esclusa l’IMU). (Redazione)
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