imposte sostitutive
Per l’accesso al regime dei minimi, conta il requisito della novità
A precisarlo è la recente circolare n. 17/2012 dell’Agenzia, ma il requisito rimane di difficile individuazione
Per accedere al nuovo regime di vantaggio – nonché alla relativa tassazione agevolata del 5% – accanto ai requisiti già previsti dai commi 96 e 99 dell’art. 1 della L. 244/07, l’art. 27 comma 2 del DL 98/11 ha stabilito che debbano essere rispettati anche ulteriori tre requisiti, i quali, in estrema sintesi, impongono che:
- il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l’inizio dell’attività, alcuna attività artistica, professionale ovvero d’impresa, anche in forma associata o familiare;
- l’attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l’attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni;
- qualora venga proseguita un’attività d’impresa svolta in precedenza da altro soggetto, l’ammontare dei relativi ricavi, realizzati nel periodo d’imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore a 30.000 euro.
I chiarimenti recentemente offerti dalla circolare n. 17/2012 si affiancano a quelli già contenuti nel provvedimento 185820 del 22 dicembre 2011 fornendo – senza troppa tempestività, posto che si tratta di disposizioni già pienamente operative dallo scorso 1° gennaio – un quadro più preciso della situazione.
Si tralascia il caso di cui al terzo punto, sopra citato: non pare certo frequente il caso di subentro in altra attività di dimensioni tanto modeste, a maggior ragione cumulando nell’anno di passaggio i componenti positivi del dante causa e dell’avente causa. Sul tema del primo requisito (mancato esercizio, nei tre anni precedenti, di attività artistica, professionale o d’impresa), viene confermato il chiarimento già anticipato nei forum di gennaio con la stampa specializzata: la verifica del triennio senza svolgimento dell’attività dev’essere conteggiato retroattivamente con riferimento alla data di apertura della partita IVA, facendo riferimento ai giorni di calendario e non ai periodi d’imposta (nel caso di chiusura al 31 maggio 2009, occorreva aspettare il 31 maggio 2012 e non il 1° gennaio 2013).
Nessun problema se il contribuente è stato associato in partecipazione di solo lavoro, analogamente per il socio accomandante di sas, purché non abbia svolto attività gestoria, così come è ammesso al regime dei minimi il socio di società inattiva.
Più delicato il secondo requisito, volto a scongiurare manovre elusive da parte di coloro che potrebbero trasformare in attività imprenditoriali o professionali delle attività che già in passato erano svolte sotto forma di lavoro dipendente (evidentemente per ottenere una tassazione molto più tenue). Sotto questo profilo, già il provv. 185820/2011 aveva ammesso al beneficio, escludendo profili di elusione, il contribuente che dia prova di aver perso il lavoro o di essere in mobilità per cause indipendenti dalla propria volontà. Nella stessa direzione tende la circolare n. 17/2012, laddove ammette al nuovo regime i contribuenti che continuano l’attività precedentemente svolta in forma di lavoro dipendente precario (attività che comunque doveva protrarsi al massimo per un anno e mezzo nel triennio precedente). Non vi è continuità neppure se l’attività viene svolta successivamente al pensionamento del contribuente, così come il fatto di aver svolto l’attività in forma occasionale.
Al di fuori di questi casi, il requisito in commento risulta spesso difficilmente valutabile. In proposito, il punto di riferimento è costituito da un celebre passaggio della circolare n. 8/2001, nella quale l’Agenzia, con riferimento all’analogo requisito previsto per le neoattività, ha avuto modo di affermare: “Si ha una mera prosecuzione della stessa attività in precedenza esercitata quando quella intrapresa presenta il carattere della novità unicamente sotto l’aspetto formale ma viene svolta in sostanziale continuità, ad esempio nello stesso luogo, nei confronti degli stessi clienti ed utilizzando gli stessi beni dell’attività precedente”.
Sotto tale profilo, nella circolare in commento, viene specificato che non può considerarsi nuova l’attività del contribuente che fattura prevalentemente al precedente datore di lavoro o comunque a clienti di questo. Così come non può accedere al regime chi si mette in proprio, ma svolge sostanzialmente la stessa attività: la circolare fa l’esempio del medico che decide di diventare libero professionista. Pare di capire che la preclusione vi sia solo se i clienti sono i medesimi che prima curava nella struttura presso la quale era assunto, e non anche se il parco clienti è diverso. Su questo punto, che probabilmente è il più delicato dell’intera questione, la circolare poteva essere più chiara.
Sandro CERATO e Fabio GARRINI
FONTE : EUTEKNE
- il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l’inizio dell’attività, alcuna attività artistica, professionale ovvero d’impresa, anche in forma associata o familiare;
- l’attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l’attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni;
- qualora venga proseguita un’attività d’impresa svolta in precedenza da altro soggetto, l’ammontare dei relativi ricavi, realizzati nel periodo d’imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore a 30.000 euro.
I chiarimenti recentemente offerti dalla circolare n. 17/2012 si affiancano a quelli già contenuti nel provvedimento 185820 del 22 dicembre 2011 fornendo – senza troppa tempestività, posto che si tratta di disposizioni già pienamente operative dallo scorso 1° gennaio – un quadro più preciso della situazione.
Si tralascia il caso di cui al terzo punto, sopra citato: non pare certo frequente il caso di subentro in altra attività di dimensioni tanto modeste, a maggior ragione cumulando nell’anno di passaggio i componenti positivi del dante causa e dell’avente causa. Sul tema del primo requisito (mancato esercizio, nei tre anni precedenti, di attività artistica, professionale o d’impresa), viene confermato il chiarimento già anticipato nei forum di gennaio con la stampa specializzata: la verifica del triennio senza svolgimento dell’attività dev’essere conteggiato retroattivamente con riferimento alla data di apertura della partita IVA, facendo riferimento ai giorni di calendario e non ai periodi d’imposta (nel caso di chiusura al 31 maggio 2009, occorreva aspettare il 31 maggio 2012 e non il 1° gennaio 2013).
Nessun problema se il contribuente è stato associato in partecipazione di solo lavoro, analogamente per il socio accomandante di sas, purché non abbia svolto attività gestoria, così come è ammesso al regime dei minimi il socio di società inattiva.
Più delicato il secondo requisito, volto a scongiurare manovre elusive da parte di coloro che potrebbero trasformare in attività imprenditoriali o professionali delle attività che già in passato erano svolte sotto forma di lavoro dipendente (evidentemente per ottenere una tassazione molto più tenue). Sotto questo profilo, già il provv. 185820/2011 aveva ammesso al beneficio, escludendo profili di elusione, il contribuente che dia prova di aver perso il lavoro o di essere in mobilità per cause indipendenti dalla propria volontà. Nella stessa direzione tende la circolare n. 17/2012, laddove ammette al nuovo regime i contribuenti che continuano l’attività precedentemente svolta in forma di lavoro dipendente precario (attività che comunque doveva protrarsi al massimo per un anno e mezzo nel triennio precedente). Non vi è continuità neppure se l’attività viene svolta successivamente al pensionamento del contribuente, così come il fatto di aver svolto l’attività in forma occasionale.
Al di fuori di questi casi, il requisito in commento risulta spesso difficilmente valutabile. In proposito, il punto di riferimento è costituito da un celebre passaggio della circolare n. 8/2001, nella quale l’Agenzia, con riferimento all’analogo requisito previsto per le neoattività, ha avuto modo di affermare: “Si ha una mera prosecuzione della stessa attività in precedenza esercitata quando quella intrapresa presenta il carattere della novità unicamente sotto l’aspetto formale ma viene svolta in sostanziale continuità, ad esempio nello stesso luogo, nei confronti degli stessi clienti ed utilizzando gli stessi beni dell’attività precedente”.
Sotto tale profilo, nella circolare in commento, viene specificato che non può considerarsi nuova l’attività del contribuente che fattura prevalentemente al precedente datore di lavoro o comunque a clienti di questo. Così come non può accedere al regime chi si mette in proprio, ma svolge sostanzialmente la stessa attività: la circolare fa l’esempio del medico che decide di diventare libero professionista. Pare di capire che la preclusione vi sia solo se i clienti sono i medesimi che prima curava nella struttura presso la quale era assunto, e non anche se il parco clienti è diverso. Su questo punto, che probabilmente è il più delicato dell’intera questione, la circolare poteva essere più chiara.
Sandro CERATO e Fabio GARRINI
FONTE : EUTEKNE
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