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giovedì 14 giugno 2012

Accertamento

Accertamento

Le lettere del Fisco senza specificazioni sull’adeguamento da «redditometro»

Se il contribuente ha sostenuto spese «non congrue», la via meno rischiosa pare essere quella di indicare un reddito diverso
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/ Giovedì 14 giugno 2012
Le lettere che l’Agenzia delle Entrate, come del resto è avvenuto l’anno scorso, sta inviando ai contribuenti che hanno sostenuto spese nel 2010, comportano vari problemi applicativi.
Dopo aver affrontato il tema relativo al contenuto della prova contraria (si veda “Lettere di primavera da non trascurare in caso di spese rilevanti” dell’11 giugno 2012), è bene soffermarsi sulla possibilità, per il contribuente, di adeguare il proprio reddito alle spese sostenute nel 2010.
Se, nel corso del 2010, un contribuente ha speso 200.000 euro per l’acquisto di un immobile, tale spesa viene imputata quale maggior reddito interamente nell’anno 2010 e, in assenza di prova contraria, può essere opportuno inviare un UNICO 2011 integrativo entro il 30 settembre di quest’anno, in modo da poter fruire del ravvedimento operoso, versando quindi le maggiori imposte, gli interessi legali e le sanzioni da dichiarazione infedele ridotte a un ottavo.
È noto che nella dichiarazione dei redditi non è presente, sulla falsariga di ciò che avviene negli studi di settore, una procedura che consente l’adeguamento alle risultanze derivanti dall’applicazione dell’accertamento sintetico, quindi occorre prospettare una soluzione che non danneggi i contribuenti, vista l’assoluta mancanza di chiarimenti a livello ufficiale.
Ora, se il contribuente possiede reddito d’impresa, egli potrebbe dichiarare maggiori ricavi, per raggiungere la congruità, ma ciò comporterebbe il seguente effetto. Il Fisco, vedendo detta dichiarazione integrativa, potrebbe emettere un accertamento sia ai fini IVA che ai fini IRAP, posto che i maggiori ricavi dichiarati hanno, astrattamente, effetto anche su detti tributi. La situazione sarebbe quindi paradossale, dato che il contribuente, “stimolato” dalla lettera dell’Agenzia delle Entrate, prima si adegua per porsi al riparo da accertamenti sintetici e poi si deve difendere da accertamenti IVA/IRAP causati proprio dal suo comportamento.
Anche l’indicazione di un maggior reddito complessivo nel quadro RN (non corrispondente alla somma dei singoli redditi posseduti dal contribuente) comporterebbe problemi, posto che verrebbe attivato il controllo automatico.
Preso atto di tali inconvenienti, l’unica via, per quanto strana, appare quella di “inventare” un reddito diverso in dichiarazione, in modo da raggiungere il livello di congruità con l’accertamento sintetico.
Urge un chiarimento ufficiale sulle condotte da tenere
Come avvenuto l’anno scorso, restano privi di tutela i contribuenti che, in merito all’anno 2010, non erano obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi, in quanto non possono presentare alcuna dichiarazione integrativa.
Per questi motivi, sarebbe quanto mai opportuno che nei prossimi modelli di dichiarazione venga inserito un apposito campo strumentale all’adeguamento, o almeno uno spazio ove il contribuente può spiegare che l’indicazione di un reddito diverso o di maggiori ricavi è stata effettuata al solo fine di rendere il dichiarato compatibile con l’accertamento sintetico (occorre, si rammenta, uno scostamento del quinto anche per una sola annualità).
Quale che sia la scelta del contribuente circa le modalità per l’adeguamento, è comunque opportuno che, in caso di successivi atti istruttori (esempio, inviti al contraddittorio e richieste di comparizione), il contribuente, magari mediante apposita memoria, faccia presente di aver dichiarato ad esempio maggiori ricavi con il solo fine di adeguarsi all’accertamento sintetico
  Alfio CISSELLO e Massimo NEGRO
FONTE : EUTEKNE

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