immobili
Aliquota agevolata IMU per i fabbricati rurali strumentali
I fabbricati vanno considerati rurali anche se posseduti da soggetti che non conducono direttamente i terreni agricoli
/ Giovedì 07 giugno 2012
Il tema infinito dei fabbricati rurali strumentali riserva ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali (IAP) una piacevole sorpresa ai fini dell’applicazione dell’IMU. Non si tratta dell’esenzione, prevista dal comma 8 del novellato art. 9 del DLgs. n. 23/2011 per i fabbricati ubicati nei Comuni classificati montani di cui all’elenco predisposto dall’ISTAT (http://www.istat.it/it/archivio/6789), né della facoltà attribuita ai Comuni delle Province autonome di Trento e Bolzano di introdurre per detti fabbricati esenzioni, detrazioni o deduzioni (si veda Legge provinciale di Bolzano n. 8/2012), bensì dell’opportunità di procedere comunque alla presentazione delle domande di variazione della categoria catastale entro il termine del 30 giugno 2012 (art. 29, comma 8, del DL n. 216/2011 convertito dalla L. n. 14/2012).
In questo modo, infatti, anche se la classificazione catastale di tali fabbricati non è decisiva ai fini del riconoscimento della ruralità agli effetti dell’IMU, come confermato anche dalla C.M. n. 3/DF del 18 maggio 2012 (paragrafo 7.3), la procedura di (ri)accatastamento consente ai soggetti interessati di determinare una minore IMU per effetto di un minore coefficiente moltiplicatore. Ad esempio, coloro che entro il termine originario del 30 settembre 2011 (art. 7, comma 2-bis, del DL n. 70/2011 convertito dalla L. n. 106/2011) hanno presentato le domande di variazione – secondo le modalità di cui al DM 14 settembre 2011 (si veda la circolare Agenzia del Territorio n. 6/T del 22 settembre 2011) – per le stalle o i locali per deposito attrezzi già censiti alla categoria catastale C/2, non possono che determinare la base imponibile IMU con riferimento alla “nuova” categoria catastale D/10 e, quindi, applicando il relativo coefficiente moltiplicatore 60, che è notevolmente inferiore del 160 previsto per la categoria C/2.
Lo stesso discorso vale anche per gli immobili destinati all’agriturismo (in conformità alla L. n. 96/2006), per le abitazioni dei dipendenti esercenti le attività agricole nell’azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero di giornate lavorative superiore a 100, per gli uffici (categoria catastale A/10 il cui coefficiente moltiplicatore è pari a 80) nell’azienda agricola e per gli immobili destinati all’esercizio dell’attività agricola in maso chiuso. Per gli impianti fotovoltaici o parchi eolici, censibili alla categoria catastale D/1 (Corte di Cassazione, sezione tributaria, sentenza n. 4028 del 14 marzo 2012), la base imponibile rimane invece immutata, giacché entrambe le categorie (D/1 e D/10) hanno il medesimo coefficiente moltiplicatore (60). In buona sostanza, riteniamo che la presentazione delle domande di variazione catastale sia obbligatoria per escludere l’imposizione ai fini dell’ICI, con effetto retroattivo all’annualità 2011, e opportuna perché consente ai soggetti interessati di sopportare un minore carico dell’IMU, se dovuta.
Si ricorda che, poiché ai fini dell’IMU i fabbricati rurali a uso strumentale all’esercizio delle attività agricole sono quelli indicati dall’art. 9, comma 3-bis, del vigente DL n. 557/93 (convertito dalla L. n. 133/94), per i quali si applica l’aliquota agevolata pari allo 0,2% (modificabile dal Comune impositore competente fino allo 0,1%), oppure l’esenzione per gli immobili ubicati nei Comuni montani (totalmente o parzialmente), i soggetti interessati sono anche i contribuenti diversi dai coltivatori diretti o IAP (persone fisiche, società agricole). Infatti, ai fini del riconoscimento della ruralità degli immobili agli effetti fiscali, le costruzioni (o porzioni di esse) non devono soddisfare congiuntamente le condizioni soggettive e oggettive, come previsto invece per i fabbricati destinati ad edilizia abitativa. Ne discende che i fabbricati vanno considerati rurali anche se posseduti da soggetti che non conducono direttamente i terreni agricoli (persone fisiche, società, enti pubblici), purché destinati allo svolgimento delle attività agricole di cui al vigente art. 2135 c.c.
La natura di costruzione strumentale alle attività agricole rimane anche a seguito di “mutazione delle caratteristiche oggettive e di destinazione d’uso dell’immobile” (art. 1, comma 3, del provvedimento direttoriale 9 febbraio 2007 dell’Agenzia del Territorio). Si segnala, infine, che per i fabbricati rurali che dal Catasto terreni devono essere iscritti al Catasto edilizio urbano (esclusi quelli che non costituiscono oggetto di inventariazione ai sensi dell’art. 3, comma 3, del DM n. 28/1998), entro il termine del 30 novembre 2012 (art. 13, comma 14-ter, del DL n. 201/2011 convertito dalla L. n. 214/2011), a prescindere dalla circostanza che la costruzione da iscrivere sia un fabbricato a uso abitativo o strumentale, la dichiarazione IMU deve essere presentata entro 90 giorni da tale data (C.M. n. 3/DF del 18 maggio 2012, paragrafo 11); quindi entro il 28 febbraio 2013.
In questo modo, infatti, anche se la classificazione catastale di tali fabbricati non è decisiva ai fini del riconoscimento della ruralità agli effetti dell’IMU, come confermato anche dalla C.M. n. 3/DF del 18 maggio 2012 (paragrafo 7.3), la procedura di (ri)accatastamento consente ai soggetti interessati di determinare una minore IMU per effetto di un minore coefficiente moltiplicatore. Ad esempio, coloro che entro il termine originario del 30 settembre 2011 (art. 7, comma 2-bis, del DL n. 70/2011 convertito dalla L. n. 106/2011) hanno presentato le domande di variazione – secondo le modalità di cui al DM 14 settembre 2011 (si veda la circolare Agenzia del Territorio n. 6/T del 22 settembre 2011) – per le stalle o i locali per deposito attrezzi già censiti alla categoria catastale C/2, non possono che determinare la base imponibile IMU con riferimento alla “nuova” categoria catastale D/10 e, quindi, applicando il relativo coefficiente moltiplicatore 60, che è notevolmente inferiore del 160 previsto per la categoria C/2.
Lo stesso discorso vale anche per gli immobili destinati all’agriturismo (in conformità alla L. n. 96/2006), per le abitazioni dei dipendenti esercenti le attività agricole nell’azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero di giornate lavorative superiore a 100, per gli uffici (categoria catastale A/10 il cui coefficiente moltiplicatore è pari a 80) nell’azienda agricola e per gli immobili destinati all’esercizio dell’attività agricola in maso chiuso. Per gli impianti fotovoltaici o parchi eolici, censibili alla categoria catastale D/1 (Corte di Cassazione, sezione tributaria, sentenza n. 4028 del 14 marzo 2012), la base imponibile rimane invece immutata, giacché entrambe le categorie (D/1 e D/10) hanno il medesimo coefficiente moltiplicatore (60). In buona sostanza, riteniamo che la presentazione delle domande di variazione catastale sia obbligatoria per escludere l’imposizione ai fini dell’ICI, con effetto retroattivo all’annualità 2011, e opportuna perché consente ai soggetti interessati di sopportare un minore carico dell’IMU, se dovuta.
Si ricorda che, poiché ai fini dell’IMU i fabbricati rurali a uso strumentale all’esercizio delle attività agricole sono quelli indicati dall’art. 9, comma 3-bis, del vigente DL n. 557/93 (convertito dalla L. n. 133/94), per i quali si applica l’aliquota agevolata pari allo 0,2% (modificabile dal Comune impositore competente fino allo 0,1%), oppure l’esenzione per gli immobili ubicati nei Comuni montani (totalmente o parzialmente), i soggetti interessati sono anche i contribuenti diversi dai coltivatori diretti o IAP (persone fisiche, società agricole). Infatti, ai fini del riconoscimento della ruralità degli immobili agli effetti fiscali, le costruzioni (o porzioni di esse) non devono soddisfare congiuntamente le condizioni soggettive e oggettive, come previsto invece per i fabbricati destinati ad edilizia abitativa. Ne discende che i fabbricati vanno considerati rurali anche se posseduti da soggetti che non conducono direttamente i terreni agricoli (persone fisiche, società, enti pubblici), purché destinati allo svolgimento delle attività agricole di cui al vigente art. 2135 c.c.
La natura di costruzione strumentale alle attività agricole rimane anche a seguito di “mutazione delle caratteristiche oggettive e di destinazione d’uso dell’immobile” (art. 1, comma 3, del provvedimento direttoriale 9 febbraio 2007 dell’Agenzia del Territorio). Si segnala, infine, che per i fabbricati rurali che dal Catasto terreni devono essere iscritti al Catasto edilizio urbano (esclusi quelli che non costituiscono oggetto di inventariazione ai sensi dell’art. 3, comma 3, del DM n. 28/1998), entro il termine del 30 novembre 2012 (art. 13, comma 14-ter, del DL n. 201/2011 convertito dalla L. n. 214/2011), a prescindere dalla circostanza che la costruzione da iscrivere sia un fabbricato a uso abitativo o strumentale, la dichiarazione IMU deve essere presentata entro 90 giorni da tale data (C.M. n. 3/DF del 18 maggio 2012, paragrafo 11); quindi entro il 28 febbraio 2013.
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