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venerdì 22 giugno 2012

imposta di registro

Registro in misura fissa per gli accordi di ristrutturazione dei debiti

Lo chiarisce la circolare 27 dell’Agenzia, in base alla quale, inoltre, le agevolazioni prima casa restano anche in caso di separazione o divorzio
/ Venerdì 22 giugno 2012
Continua, anche nel campo delle imposte indirette, l’attività dell’Agenzia delle Entrate in tema di risposte ai quesiti dei contribuenti. Infatti, con la circolare n. 27 di ieri, sono state affrontate alcune tematiche di natura interpretativa in materia di imposta di registro.
Innanzitutto l’Agenzia affronta nuovamente il tema della tassazione sia del decreto di omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all’art. 182-bis del RD n. 267/42 (L. fall.) che di quello di omologazione del concordato preventivo.
Infatti, già nella risoluzione n. 27 del 26 marzo 2012, veniva precisato che i decreti di omologazione dei concordati preventivi, sia con cessione di beni che con garanzie, dovevano scontare l’imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’art. 8, lett. g) della Tariffa, parte prima, allegata al TUR. Viceversa, se il concordato prevede il trasferimento dei beni al terzo assuntore, allora l’imposta di registro deve essere applicata in misura proporzionale.
Per analogia, anche l’omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti, se non prevede il trasferimento o la costituzioni di diritti reali su beni immobili, unità da diporto ovvero su altri beni e diritti, sconterà l’imposta di registro nella misura fissa di 168 euro. In caso contrario, si dovrà applicare l’art.8, lett. a), della Tariffa, parte prima, allegata al TUR, con applicazione dell’imposta di registro in misura proporzionale.
Successivamente, viene affrontato il tema della tassazione delle disposizioni patrimoniali in favore dei figli effettuate a seguito di accordi di separazione e divorzio. In tale situazione, l’Agenzia ritiene possa essere applicata l’esenzione prevista dall’art.19 della L. 6 marzo 1987 n. 74, in quanto tale disposizione riguarda genericamente “tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio” e non solamente quelli in cui sono parti gli ex coniugi.
Rimanendo nell’ambito della fase “patologica” del matrimonio, l’Agenzia esamina poi gli effetti del trasferimento infraquinquennale della casa coniugale, acquistata con le agevolazioni prima casa” effettuato in adempimento di accordi di separazione e divorzio.
In tale fattispecie, se uno dei coniugi trasferisce all’altro la propria quota del 50% della casa coniugale, trova applicazione il regime di esenzione da imposte previsto dall’art. 19 della L. n. 74/87, per cui il cedente non dovrà scontare né la differenza di imposta rispetto all’aliquota ordinaria e neppure la sanzione amministrativa del 30% e gli interessi di mora.
Tale regime agevolato trova applicazione anche nel caso in cui entrambi i coniugi vendano a terzi la propria casa coniugale con rinuncia da parte di uno dei coniugi a favore dell’altro all’incasso del ricavato della vendita, purché, però, il coniuge al quale viene assegnato l’intero corrispettivo derivante dalla vendita riacquisti, entro un anno dall’alienazione, un altro immobile da adibire ad abitazione principale.
Assoggettata a IVA la cessione di cubatura
L’ultimo caso affrontato dall’Agenzia riguarda la tassazione del trasferimento, tra soggetti passivi IVA, di un’area che, pur avendo una capacità edificatoria intrinseca, risulta gravata da un vincolo di inedificabilità assoluta. L’ipotetico acquirente, infatti, pur sapendo di non poter edificare alcunché sul sedime acquistato, potrà trasferire su altre aree, attraverso uno scambio con il Comune, il diritto di cubatura ivi insistente.
In tale fattispecie, laddove si possa distinguere la parte di corrispettivo ascrivibile alla cessione del terreno non suscettibile di utilizzazione edificatoria dalla parte riconducibile alla cessione della futura cubatura nella nuova localizzazione, si ritiene si possa assoggettare ad imposta di registro proporzionale (8%) la prima cessione, mentre il residuo importo del corrispettivo rientrerà nel campo di applicazione dell’IVA.
Viceversa, se le parti non effettuano alcuna distinzione nell’ambito del corrispettivo dovuto, l’intera operazione sconterà l’imposta di registro proporzionale nella misura ordinaria dell’8%, ai sensi dell’art. 1 della Tariffa, parte prima, allegata al TUR.

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