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giovedì 21 giugno 2012

Accertamento La dichiarazione integrativa non fa «slittare» i termini per l’accertamento

Accertamento

La dichiarazione integrativa non fa «slittare» i termini per l’accertamento

Nessuna norma prevede che i termini di decadenza dall’accertamento debbano computarsi con riferimento alla dichiarazione integrativa
/ Mercoledì 20 giugno 2012
Gli artt. 43 del DPR 600/73 e 57 del DPR 633/72 prevedono che gli avvisi di accertamento debbano essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.
L’art. 2 del DPR 322/98 prevede la possibilità che il contribuente invii una dichiarazione rettificativa, che, tralasciando il grande dibattito sussistente in merito all’interpretazione della norma, se a favore del contribuente, deve essere presentata entro il termine per l’invio della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, mentre se a favore del Fisco entro l’ordinario termine per l’accertamento.
Varie volte gli interpreti si sono domandati se la presentazione di una dichiarazione integrativa possa avere effetti in merito ai termini di decadenza dal potere di accertamento.
Sulla questione si è pronunciata, per quanto ci consta per la prima volta, la giurisprudenza di merito.
Infatti, la Commissione tributaria provinciale di Siracusa, con la sentenza n. 246/1/12 depositata il 12 giugno 2012, ha affermato che “nessuna norma prevede che a seguito di presentazione di dichiarazione integrativa, il termine di decadenza per la notifica dell’avviso di accertamento decorre dalla data di presentazione di quest’ultima e non dalla data di presentazione della dichiarazione originaria”.
Con questa chiara affermazione, i giudici si pronunciano sul tema menzionato: in effetti, anche se l’argomento meriterebbe un adeguato approfondimento, nessuna norma, né nei DPR 600 e 633 del 1972 né nel DPR 322 del 1998 disciplina la questione.
Principio che mette “al riparo” i contribuenti
Allora, si pensi ad un contribuente che, in merito all’annualità 2010, si accorge, dopo l’invio di UNICO 2011, di aver omesso di dichiarare un certo numero di ricavi.
Egli, entro il termine per l’invio di UNICO 2012, potrebbe presentare un modello UNICO 2011 integrativo, per sanare la situazione e versare in forma ridotta le sanzioni per dichiarazione infedele.
I termini per la dichiarazione del 2010 scadono, ordinariamente, il 31 dicembre  2015 e, in base a quanto sostenuto dalla Commissione di Siracusa, così è anche nel caso di dichiarazione rettificativa.
Invece, adottando la tesi fatta propria dall’Ufficio, i termini andrebbero computati dal modello UNICO 2011 integrativo, quindi la decadenza coinciderebbe con il 31 dicembre 2016.
 Alfio CISSELLO
FONTE:EUTEKNE

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