Diritto societario
Il Decreto Sviluppo istituisce la srl a capitale ridotto
In base al DL, pubblicato in Gazzetta e in vigore da ieri, il nuovo tipo di società si affianca alle srl ordinaria e semplificata ed è rivolta agli over 35
Il DL 22 giugno 2012 n. 83, pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 129 della Gazzetta Ufficiale n. 147 e in vigore da ieri (Decreto Sviluppo), ha ulteriormente modificato la disciplina delle srl in punto costituzione. In particolare, oltre alla srl ordinaria ed affianco alla srl semplificata di cui all’art. 2463-bis c.c. (articolo inserito dall’art. 3 del DL 1/2012, convertito nella L. 27/2012), quest’ultima limitata ai soggetti under 35 anni, è stata introdotta la nuova “società a responsabilità limitata a capitale ridotto” specificatamente rivolta ai soggetti che alla data di costituzione della società hanno compiuto 35 anni d’età.A tal proposito, si ricorda che, nelle prime bozze del decreto circolate nei giorni scorsi, era stata prevista, fra l’altro, la soppressione del vincolo anagrafico ai fini della costituzione della srl semplificata, alla quale, dunque, avrebbe potuto accedere ogni persona fisica indipendentemente dall’età. Veniva, inoltre, prescritta l’imputazione obbligatoria di una quota pari al 25% degli utili netti risultanti dal bilancio approvato annualmente a riserva indisponibile fino al suo raggiungimento, insieme al capitale, dell’ammontare di 10.000 euro (si veda “Srl semplificate per tutti” del 19 giugno 2012).
Ai sensi dell’art. 44, comma 1, del DL n. 83/2012, la srl a capitale ridotto – al pari della srl semplificata – può essere costituita solo da persone fisiche, over 35 anni, mediante contratto o atto unilaterale. Quindi, spazio anche alle srl a capitale ridotto unipersonali, con un socio unico.
Per la redazione dell’atto costitutivo è prevista la forma dell’atto pubblico, senza il richiamo – così, invece, come nella srl semplificata (art. 2463-bis, comma 2 c.c.) – al modello standard tipizzato con decreto del Ministro della Giustizia.
L’atto costitutivo deve indicare gli stessi “elementi” prescritti per la srl semplificata di cui all’art. 2463-bis, comma 2 c.c. (art. 44, comma 2, del DL Sviluppo), quindi, ad esempio l’ammontare del capitale sociale, che deve essere pari ad almeno 1 euro e comunque inferiore a 10.000 euro, sottoscritto e interamente versato alla data di costituzione. Il conferimento va fatto esclusivamente in denaro e deve essere versato all’organo amministrativo (art. 2463-bis, comma 2, n. 3 c.c.).
Per quanto riguarda l’amministrazione della società, viene specificato che può essere affidata ad una o più persone fisiche anche non soci. Diversamente, invece, nella srl semplificata il legislatore ha limitato la scelta dell’amministratore solo all’interno della compagine societaria (art. 2463-bis, comma 2, n. 6 c.c.).
Nell’atto costitutivo va indicata, poi, la denominazione sociale (art. 2463-bis, comma 2, n. 2 c.c.) contenente l’indicazione di “società a responsabilità limitata a capitale ridotto”.
Denominazione, ammontare del capitale sottoscritto e versato, sede della società e ufficio del Registro delle imprese di iscrizione vanno indicati negli atti, nella corrispondenza della società e nello spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato con la rete telematica ad accesso pubblico (art. 44, comma 3, del DL Sviluppo).
Per la restante parte, il legislatore rinvia – così come per la srl semplificata – alla disciplina della srl ordinaria (art. 44, comma 4, del DL Sviluppo).
Non è prevista nessuna disposizione specifica in tema di agevolazioni
Nessuna disposizione specifica è prevista in tema di agevolazioni per la costituzione di tali società. Sembrerebbe, quindi, che la nuova srl a capitale ridotto sia esclusa dalle agevolazioni riguardanti gli oneri notarili e le imposte di bollo e le spese di segreteria. A tal proposito, si ricorda che ai sensi dell’art. 3, comma 3, del DL 1/2012, l’atto costitutivo e l’iscrizione nel Registro delle imprese della srl semplificata sono esenti da diritto di bollo e di segreteria e non sono dovuti gli onorari notarili./ Roberta VITALE
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