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lunedì 4 giugno 2012

Imposta di bollo

Niente bollo sui conti correnti per giacenze sotto i 5.000 euro

Lo chiarisce il DM, pubblicato in Gazzetta, che dà attuazione alle nuove disposizioni sull’imposta su conti correnti e strumenti finanziari

/ Sabato 02 giugno 2012
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 127 di ieri il Decreto 24 maggio 2012, con cui il Ministero dell’Economia e delle Finanze, in ossequio all’art. 19, comma 5 del DL 201/2011 (cosiddetto decreto “Salva Italia”) dà attuazione alle nuove disposizioni in materia di imposta di bollo su conti correnti e strumenti finanziari, fornendo anche le indicazioni sul pagamento del tributo.
Si ricorda, infatti, che il decreto “Salva Italia” ha modificato l’art. 13 della Tariffa, Parte I, allegata al DPR 642/72:
- modificando la disciplina dell’imposta di bollo dovuta sui conti correnti e libretti di risparmio
- e rinnovando la disciplina dell’imposta di bollo sugli strumenti finanziari, come introdotta dal DL 6 luglio 2011 n. 98.
Per espressa previsione del comma 5 dell’art. 19 del DL 201/2011, l’attuazione di queste nuove norme in materia di imposta di bollo richiedeva l’emanazione di un decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze, che è stato pubblicato ieri sulla Gazzetta Ufficiale.
Il DM 24 maggio 2012 si compone di 4 articoli. Il primo fornisce alcune definizioni, tra le quali si segnalano quelle di:
- “cliente”, che viene mutuata dal Provvedimento del Governatore della Banca d’Italia 9 febbraio 2011, secondo il quale il cliente è “qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, che ha in essere un rapporto contrattuale o che intenda entrare in relazione con l’intermediario”. Tale definizione è indispensabile per individuare il campo di applicazione del comma 2-bis dell’art. 13 della Tariffa, Parte I, allegata al DPR 642/72 che fa riferimento, per l’appunto, agli estratti conti “inviati dalle banche ai clienti”;
- “prodotti finanziari”, indispensabile per comprendere i confini di applicazione dell’art. 13, comma 2-ter della Tariffa, Parte I, allegata al DPR 642/72, che (come modificato in sede di conversione del DL 16/2012) non tassa più le comunicazioni relative sia agli strumenti che ai prodotti finanziari, bensì solo a quelle relative ai “prodotti finanziari”.
L’art. 2 del Decreto attuativo si sofferma sulle questioni relative all’imposta di bollo su conti correnti (bancari e postali) e rendiconto di libretti di risparmio anche postali, precisando che l’imposta (dovuta nella misura di 34,20 euro annui per gli estratti inviati alle persone fisiche e di 100 euro per gli estratti inviati a soggetti diversi dalle persone fisiche) non è dovuta, se il cliente è una persona fisica, per gli estratti conto ed i rendiconti il cui valore medio di giacenza non superi 5.000 euro.
Bollo di 34,20 euro per le persone fisiche e di 100 per i soggetti diversi
Al fine di verificare il raggiungimento di tale soglia, è necessario considerare unitariamente tutti i rapporti di conto corrente ed i libretti di risparmio che abbiano la stessa intestazione, intrattenuti con la medesima Banca, con Poste Italiane o emessi da Cassa Depositi e Prestiti. Nel computo non vanno compresi i conti correnti con giacenza media negativa (per i quali, comunque, non è dovuta l’imposta di bollo, se intestati a persone fisiche).
Inoltre, il Decreto chiarisce che, nel caso di estratti o rendiconti inviati a società fiduciarie, ai fini della determinazione dell’imposta (34,20 o 100 euro) rileva la natura del fiduciante, sicché l’imposta è dovuta nella misura di 34,20 euro se il fiduciante è una persona fisica. Per i libretti al portatore, si considera il soggetto che ne ha richiesto l’emissione.
In caso di più rapporti di conto corrente o libretti identicamente intestati, l’imposta di bollo è dovuta con riferimento a ciascun rapporto o libretto.
Per quanto concerne il periodo di riferimento per il calcolo dell’imposta, esso è costituito dall’anno civile, sicché, se gli estratti sono inviati periodicamente (ovvero in caso di estinzione o apertura di rapporti in corso d’anno) l’imposta è rapportata al periodo rendicontato.
L’imposta viene applicata dall’ente gestore, che la richiede al 31 dicembre di ogni anno in caso di periodicità annuale di invio, ovvero nel caso in cui il documento non sia stato inviato. Invece, nel caso in cui il contratto preveda l’invio infrannuale, l’imposta è applicata alla fine del periodo rendicontato. Infine, in ipotesi di estinzione infrannuale del rapporto, l’imposta è dovuta alla data di cessazione.
 / Anita MAURO fONTE: EUTEKNE

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