Imposte sostitutive
Minimi e cessazione attività, attenzione a ricavi e compensi fatturati nel 2011
La circolare n. 17/2012 ha offerto chiarimenti sul trattamento contabile e dichiarativo dei ricavi e dei compensi fatturati e non ancora riscossi
Nel momento di crisi economica che stiamo vivendo, è molto probabile che si manifesti la cessazione dell’attività da parte di imprese o di professionisti. Peraltro, le modifiche normative intervenute di recente portano il contribuente a valutare la propria posizione fiscale, specie in un periodo dedicato alla redazione della dichiarazione dei redditi relativa al 2011. La circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 17/2012 fornisce utili chiarimenti in merito al trattamento contabile e dichiarativo dei ricavi e dei compensi fatturati e non ancora riscossi in costanza di applicazione del regime fiscale di vantaggio, qualora avvenisse la cessazione dell’attività da parte del contribuente. L’indirizzo interpretativo contenuto nel documento di prassi, tuttavia, è applicabile anche a coloro che hanno cessato l’attività al 31 dicembre 2011, avendo applicato nei precedenti periodi d’imposta l’ex regime dei minimi. Ne consegue che occorre prestare attenzione ai ricavi e ai compensi fatturati nel periodo d’imposta 2011 e precedenti e non ancora riscossi al momento di cessazione attività.
Va tenuto presente che le regole concernenti la determinazione del reddito del regime fiscale di vantaggio ovvero per gli ex minimi stabiliscono che l’imputazione delle spese, dei ricavi e dei compensi al periodo d’imposta deve essere effettuata sulla base del “principio di cassa”. In pratica, si considerano il momento di effettiva percezione del ricavo e del compenso, nonché l’effettivo sostenimento del costo e della spesa. In conformità a detto principio, i componenti positivi e negativi partecipano alla formazione del reddito nel periodo in cui si verifica la relativa manifestazione finanziaria.
In tema di cessazione attività, la circolare in commento ha richiamato i chiarimenti già contenuti nella precedente circolare n. 11 del 16 febbraio 2007, par. 7.1. In realtà, quest’ultimo documento di prassi ha trattato la cessione della clientela nell’ambito del reddito di lavoro autonomo; tuttavia, le precisazioni ivi indicate possono essere applicate anche alla cessazione di attività nell’ambito del regime fiscale di vantaggio (o agli ex minimi), visto che il “principio di cassa” è attuabile anche nella determinazione del reddito d’impresa, in deroga al “principio di competenza”. Pertanto, il soggetto che ha crediti da incassare o costi e/o spese da pagare, avendo applicato il regime fiscale di vantaggio, non può considerare cessata l’attività fino all’esaurimento di tutte le operazioni. Questo perché non si è concretizzata la manifestazione finanziaria negli anni d’imposta di permanenza nel regime.
Rimangono alcuni dubbi. Quale imposta sostitutiva si applica per un credito relativo al periodo 2011 e precedenti incassato nel 2012: il 20% o il 5%? Se il contribuente decide di aspettare l’incasso del credito e, quindi, di dichiarare il ricavo o compenso nell’anno di effettiva percezione, ma ha già presentato la denuncia di cessazione attività con chiusura di partita IVA al 31 dicembre 2011, quale adempimento deve osservare? Si resta in attesa di ulteriori chiarimenti. / Francesco BARONE
fonte: eutekne
Va tenuto presente che le regole concernenti la determinazione del reddito del regime fiscale di vantaggio ovvero per gli ex minimi stabiliscono che l’imputazione delle spese, dei ricavi e dei compensi al periodo d’imposta deve essere effettuata sulla base del “principio di cassa”. In pratica, si considerano il momento di effettiva percezione del ricavo e del compenso, nonché l’effettivo sostenimento del costo e della spesa. In conformità a detto principio, i componenti positivi e negativi partecipano alla formazione del reddito nel periodo in cui si verifica la relativa manifestazione finanziaria.
In tema di cessazione attività, la circolare in commento ha richiamato i chiarimenti già contenuti nella precedente circolare n. 11 del 16 febbraio 2007, par. 7.1. In realtà, quest’ultimo documento di prassi ha trattato la cessione della clientela nell’ambito del reddito di lavoro autonomo; tuttavia, le precisazioni ivi indicate possono essere applicate anche alla cessazione di attività nell’ambito del regime fiscale di vantaggio (o agli ex minimi), visto che il “principio di cassa” è attuabile anche nella determinazione del reddito d’impresa, in deroga al “principio di competenza”. Pertanto, il soggetto che ha crediti da incassare o costi e/o spese da pagare, avendo applicato il regime fiscale di vantaggio, non può considerare cessata l’attività fino all’esaurimento di tutte le operazioni. Questo perché non si è concretizzata la manifestazione finanziaria negli anni d’imposta di permanenza nel regime.
Quadro CM di UNICO fino alla conclusione delle operazioni
In proposito, la citata circolare n. 17, par. 5.1, chiarisce che il contribuente è tenuto ad adempiere agli obblighi dichiarativi, compilando il quadro CM del modello UNICO, fino a conclusione delle operazioni relative alla riscossione dei crediti e al pagamento dei debiti. Non può chiedere, dunque, la chiusura della partita IVA. In altri termini, tenendo conto, come già precisato, che tali principi sono validi per coloro che nell’anno 2011 e precedenti abbiano applicato il regime degli ex minimi, chi ha, per esempio, un credito di 1.000 euro per una fattura emessa il 27 dicembre 2011, non ancora incassato, non può aver chiuso la partita IVA, in quanto la manifestazione finanziaria non si è concretizzata. Il contribuente, quindi, se il credito è incassato nel 2012, dovrà compilare il quadro CM relativo all’UNICO 2013 concernente il periodo d’imposta 2012. In alternativa a questa possibilità, in un’ottica di semplificazione che tiene conto delle dimensioni dell’impresa, il contribuente può determinare il reddito relativo all’ultimo anno di attività, tenendo conto anche delle operazioni che non hanno avuto in quell’anno la manifestazione finanziaria. Ritornando all’esempio, il contribuente può aver cessato l’attività al 31 dicembre 2011, ma il credito di 1.000 euro deve essere dichiarato nel quadro CM dell’UNICO 2012, anche se non è stato incassato.Rimangono alcuni dubbi. Quale imposta sostitutiva si applica per un credito relativo al periodo 2011 e precedenti incassato nel 2012: il 20% o il 5%? Se il contribuente decide di aspettare l’incasso del credito e, quindi, di dichiarare il ricavo o compenso nell’anno di effettiva percezione, ma ha già presentato la denuncia di cessazione attività con chiusura di partita IVA al 31 dicembre 2011, quale adempimento deve osservare? Si resta in attesa di ulteriori chiarimenti. / Francesco BARONE
fonte: eutekne
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