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mercoledì 27 giugno 2012

immobili Non ha effetto retroattivo l’accatastamento dei fabbricati rurali

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Non ha effetto retroattivo l’accatastamento dei fabbricati rurali

Lo ha affermato la C.T. Reg. di Milano, relativamente alle domande di variazione catastale per l’attribuzione delle categorie A/6 e D/10

/ Lunedì 25 giugno 2012
La storia infinita del trattamento ICI dei fabbricati rurali ha ripreso il suo cammino. Il nuovo percorso riguarda, in particolare, i fabbricati rurali strumentali destinati all’agriturismo: secondo i giudici tributari regionali meneghini, le domande di variazione catastale per l’attribuzione delle categorie A/6 (classe “R”) e D/10 non producono effetti retroattivi e, quindi, rimane dovuta l’ICI sulle costruzioni rurali a uso sia abitativo, sia strumentale per lo svolgimento delle attività agricole. Lo si desume dalla sentenza n. 77/01/12 depositata il 24 maggio 2012, con cui la C.T. Reg. di Milano ha respinto l’appello di un imprenditore agricolo professionale (IAP) esercente l’attività agrituristica, in conformità alla L. n. 96/2006. Perciò, secondo questo nuovo indirizzo giurisprudenziale poco condivisibile, i soggetti che si sono avvalsi della norma sopravvenuta (art. 7, comma 2-bis, del D.L. n. 70/2011 convertito dalla L. n. 106/2011) e delle modalità operative stabilite dal DM 14 settembre 2011 per l’attribuzione delle citate categorie catastali (A/6 per i fabbricati abitativi e D/10 per i fabbricati strumentali), non sarebbero esclusi per tali immobili dal pagamento dell’ICI, così come non sarebbero legittimati a richiedere il rimborso dell’imposta per le annualità precedenti al 2012.
Nel caso di specie, un imprenditore agricolo esercente l’attività agrituristica aveva sostenuto, per i fabbricati destinati all’esercizio della propria attività, l’esclusione dal pagamento dell’ICI per l’anno 2008, trattandosi di costruzioni rurali strumentali, anche se censite alle categorie catastali A/10, C/2, C/6, D/1 e D/7. La C.T. Prov. di Brescia, con sentenza n. 53/12/11, aveva respinto il ricorso alla luce del noto consolidato orientamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, secondo cui, ai fini dell’applicazione dell’ICI, la ruralità può essere riconosciuta soltanto ai fabbricati (o porzioni di essi) destinati a edilizia abitativa accatastati alla categoria A/6 e a quelli strumentali allo svolgimento delle attività agricole accatastati alla categoria D/10 (sentenza n. 18565 del 21 agosto 2009; conforme, sezione tributaria, fra le ultime, ordinanza n. 3420 del 5 marzo 2012).
Nell’atto d’appello, il contribuente ha evidenziato di avere presentato all’ufficio provinciale dell’Agenzia del Territorio competente, dopo il deposito della sentenza impugnata, le domande di variazione catastale il 29 settembre 2011, in virtù delle disposizioni di cui al citato comma 2-bis dell’art. 7 del DL n. 70/2011 e al DM 14 settembre 2011 (si veda Agenzia del Territorio, circolare n. 6/T del 22 settembre 2011). Dal canto suo, il Comune impositore competente ha osservato che l’ufficio dell’Agenzia del Territorio non ha convalidato le domande di riclassamento e che la norma di legge sopravvenuta è stata espressamente abrogata dal Decreto Monti (art. 13, comma 14, lettera d-bis), del DL n. 201/2011 convertito dalla L. n. 214/2011). Infine, con apposita memoria, l’appellante ha ricordato in particolare che il comma 14-bis del medesimo art. 13 del Decreto Monti ha fatto salvi gli effetti previsti in relazione al riconoscimento del requisito di ruralità, fermo restando il classamento originario dei soli fabbricati rurali ad uso abitativo. Previsione, quest’ultima, riaffermata anche dal comma 8 dell’art. 29 del DL n. 216/2011 (convertito dalla L. n. 14/2012), secondo cui restano salvi gli effetti delle domande di variazione della categoria catastale presentate ai sensi dell’art. 7, comma 2-bis, del DL n. 70/2011, “anche dopo la scadenza dei termini originariamente previsti dallo stesso comma (30 settembre 2011, n.d.A.) e comunque entro e non oltre il 30 giugno 2012 in relazione al riconoscimento del requisito di ruralità”, fermo restando il classamento originario degli immobili rurali a uso abitativo.
Il Collegio regionale, nel respingere l’appello del contribuente, ha ritenuto in sostanza che la sopravvenuta richiesta di riconoscimento del requisito di ruralità “non può avere valore retroattivo al 2008, ma se mai alla data di presentazione della domanda stessa”. Secondo i giudici di merito, l’autocertificazione di una destinazione rurale di fatto nei cinque anni anteriori non può “modificare il dato catastale”. È probabile che alla Commissione sia sfuggito, in particolare, il fatto che la norma sopravvenuta ha voluto porre fine al riconoscimento del requisito di ruralità dei fabbricati (abitativi e strumentali) mediante la presentazione delle domande di variazione catastale da parte dei soggetti interessati, offrendo di fatto a partire dal 1° gennaio 2006 la possibilità di precisare la qualità o natura dell’immobile per l’esclusione dal pagamento dell’ICI. In buona sostanza, si tratterebbe di una chiara norma “innovativa” con efficacia “retroattiva”. Se così non fosse, la norma sarebbe completamente inutile perché destinata a produrre effetti per le annualità per le quali l’ICI non esiste più, essendo stata assorbita dall’IMU. La storia infinita dei fabbricati rurali è destinata a continuare in materia di ICI. Fortunatamente, ai fini IMU i fabbricati rurali a uso sia abitativo sia strumentale sono sufficientemente individuati e disciplinati (C.M. n. 3/DF del 18 maggio 2012, paragrafo 7.3).
 / Antonio PICCOLO FONTE:EUTEKNE

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