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mercoledì 13 giugno 2012

agevolazioni

La rinuncia ai crediti, anche commerciali, rileva ai fini ACE

Assonime, con la circolare 17, si sofferma sulle variazioni in aumento rilevanti per l’agevolazione

/ Martedì 12 giugno 2012
Con riferimento alle modalità di calcolo dell’ACE, la recente circ. Assonime 17/2012 si sofferma, tra l’altro, sulla rilevanza, quali conferimenti in denaro, delle rinunce ai crediti dei soci, conferimenti atipici del tutto assimilabili ai versamenti a fondo perduto.
L’art. 5 del DM 14 marzo 2012 prevede che rilevino come elementi positivi della variazione del capitale proprio i conferimenti in denaro versati dai soci o partecipanti nonché quelli versati per acquisire la qualificazione di soci o partecipanti; si considera conferimento in denaro la rinuncia incondizionata dei soci al diritto alla restituzione dei crediti verso la società, nonché la compensazione dei crediti in sede di sottoscrizione di aumenti del capitale.
La rinuncia ad un credito da parte di un socio non è diversa dalla fattispecie in cui il socio venga saldato per un suo credito e contestualmente riversi il medesimo importo in favore della società partecipata a titolo di versamento a fondo perduto.
Al riguardo, Assonime segnala che, sia con riferimento alle fattispecie di rinuncia che a quelle di compensazione dei crediti, la relazione al Decreto precisa che, “in coerenza con il dettato normativo, la rinuncia ai crediti o la loro compensazione non può che riguardare esclusivamente i crediti aventi natura finanziaria, cioè derivanti da precedenti finanziamenti in denaro”.
Pertanto, la relazione ha limitato la rilevanza alle sole rinunce (o agli utilizzi in compensazione per aumenti di capitale) a crediti derivanti da precedenti finanziamenti.
Con riguardo alle fattispecie di compensazione, l’esclusione dei crediti di natura commerciale risponde forse all’intento di valutare la sussistenza o meno di un apporto in denaro non in base al solo credito oggetto di compensazione, ma piuttosto in funzione del bene o servizio sottostante. In effetti, a stretto rigore, ciò che viene compensato è il diritto di credito, a prescindere dalla sua origine, sicché sul piano sistematico si poteva ritenere che anche la compensazione di crediti commerciali o diversi potesse considerarsi alla stregua di un apporto in denaro.
L’impostazione restrittiva della relazione, secondo Assonime, è ispirata a ragioni di cautela fiscale, dal momento che ove si fosse ammessa la rilevanza delle compensazioni di tutte le tipologie di crediti, la disciplina ACE si sarebbe esposta a facili arbitraggi.
Discorso a parte per i crediti commerciali
Come sottolineato dalla circolare Assonime 17/2012, un discorso parzialmente diverso vale per le rinunce ai crediti commerciali e diversi.
In questo caso, l’esclusione dal novero degli apporti in denaro delle rinunce in questione non sembra possa implicare la loro totale irrilevanza ai fini della agevolazione, dal momento che esse possono comportare l’emersione di componenti positivi di reddito che assumono autonoma e indefettibile rilevanza ai fini dell’ACE.
Le rinunce ai crediti commerciali e diversi, infatti, vengono normalmente rilevate tra le sopravvenienze attive del Conto economico e, quindi, sono già destinate a confluire nell’utile di esercizio.
Per quanto riguarda, poi, il calcolo del limite del patrimonio netto, Assonime (circ. 17/2012, paragrafo 2.2.5) sottolinea che la contrazione del patrimonio netto non fa decadere l’incremento produttivo di ACE come accade per le attribuzioni ai soci, ma semplicemente ne determina una sospensione finché il livello di patrimonio netto non dovesse esser ripristinato anche attraverso conferimenti in natura o altre voci di bilancio che di per sé non danno ACE.
 / Pamela ALBERTI
FONTE:EUTEKNE

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