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lunedì 4 giugno 2012

Correzione contabile dell’errata imputazione a periodo

ilcasodelgiorno

Correzione contabile dell’errata imputazione a periodo

La sopravvenienza che deriva dalla correzione del bilancio non può essere imponibile, per la peculiarità della fattispecie

/ Lunedì 04 giugno 2012
In vari interventi è stato specificato che, dal punto di vista fiscale, l’errore concernente l’imputazione a periodo può essere sanato mediante la presentazione di una o due dichiarazioni integrative, e che, per evitare la duplicazione d’imposta, è sempre ammessa la domanda di rimborso (si vedano, ad esempio, “L’Agenzia amplia la difesa negli accertamenti sulla competenza fiscale” del 28 giugno 2011 e “Accertamenti sulla competenza fiscale nulli se non c’è danno per l’Erario” del 14 luglio 2011).
Il problema, come noto, nasce qualora il contribuente, a titolo esemplificativo, deduca un costo nell’esercizio non di competenza e debba per questo motivo sanare la situazione, oppure ove, a seguito della notifica di un avviso di accertamento relativo all’errata imputazione a periodo del costo, sorga il diritto al rimborso delle maggiori imposte pagate nell’anno in cui il costo avrebbe dovuto essere dedotto.
Sovente, la questione scaturisce da un’errata iscrizione in bilancio della relativa componente reddituale (si pensi all’ipotesi in cui competenza civile e fiscale coincidono), per cui occorre specificare i nessi tra correzione dell’errore dal punto di vista contabile e trattamento fiscale dell’eventuale sopravvenienza attiva.
Il documento OIC n. 29 (§ C.IV.b) specifica che, in ipotesi di errore contabile, la riapprovazione del bilancio è necessaria solo se l’errore è determinante, ovvero se ha un impatto così forte da rendere inattendibile l’intero bilancio.
Se l’errore non è determinante, invece, bisogna rettificare la posta patrimoniale a suo tempo interessata dall’errore, con contropartita nella voce “E - Proventi straordinari” del Conto economico (documento OIC n. 29, § C.IV.a).
A questo punto, la sopravvenienza attiva che, per effetto della derivazione, confluisce in dichiarazione non può essere tassata, quindi è necessario apportare una variazione in diminuzione.
In caso di successiva verifica fiscale, relativa al recupero a tassazione della sopravvenienza, il contribuente dovrebbe far presente subito la questione, ad esempio mediante le memorie difensive prodotte a seguito di PVC.
Necessaria una variazione in diminuzione
Si pensi al caso di un contribuente che, per errore, rilevi in bilancio e deduca un costo nell’anno 2010, in realtà di competenza del 2011.
Al fine di regolarizzare la questione dal punto di vista contabile, si ritiene di non riapprovare il bilancio in quanto l’errore non ha carattere determinante, per cui, nel bilancio 2011, si iscrive a Conto economico un provento straordinario, in coerenza con quanto previsto dal documento OIC n. 29.
Dal punto di vista fiscale, per sanare la situazione, il contribuente dichiara il costo correttamente nella dichiarazione dell’anno 2011 (UNICO 2012) e presenta, entro il 30 settembre 2012, una dichiarazione integrativa espungendo il costo indebitamente dedotto (UNICO 2011 integrativo), avvalendosi del ravvedimento operoso in merito alle sanzioni da infedele dichiarazione.
Nella dichiarazione del 2011 (UNICO 2012), è necessario apportare una variazione in diminuzione per evitare la tassazione della sopravvenienza attiva, iscritta a Conto economico solo per regolarizzare il problema dal punto di vista contabile.
L’iscrizione della sopravvenienza attiva a Conto economico è avvenuta, come detto, al solo fine di sanare l’errore contabile, quindi non può esserne sostenuta l’imponibilità, siccome non si tratta, ad esempio, di ricavi o altri proventi conseguiti a fronte di spese, perdite od oneri dedotti o di passività iscritte in bilancio in precedenti esercizi ex art. 88 del TUIR.
 / Alfio CISSELLO e Silvia LATORRACA
FONTE : EUTEKNE

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