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giovedì 21 giugno 2012

agevolazioni IVA al 4% per il leasing auto di disabili

agevolazioni

IVA al 4% per il leasing auto di disabili

L’Agenzia estende l’agevolazione soltanto in caso di leasing «traslativo»

/ Giovedì 21 giugno 2012
L’IVA al 4% è applicabile non solo all’acquisto di veicoli da parte di soggetti disabili, ma anche in caso di acquisizione mediante leasing “traslativo”. L’aliquota agevolata viene quindi estesa ai canoni di locazione finanziaria e al prezzo di riscatto, a condizione che dalle clausole contrattuali emerga la volontà delle parti di concretizzare il trasferimento di proprietà al beneficiario. Queste le precisazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate, nell’ambito di una consulenza giuridica, con la risoluzione n. 66/2012 di ieri.
La norma di riferimento è il n. 31) della Tabella A, Parte II, allegata al DPR 633/72, in virtù del quale possono beneficiare dell’aliquota IVA agevolata nella misura del 4%:
- le autovetture, gli autoveicoli per il trasporto promiscuo, gli autoveicoli per trasporti specifici (art. 54, comma 1, lett. a), c) ed f) del DLgs. 285/92), di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici se con motore a benzina, e a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel, anche prodotti in serie, adattati per la locomozione dei soggetti portatori di handicap di cui all’art. 3 della L. 5 febbraio 1992 n. 104, con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, ceduti ai citati soggetti o ai familiari di cui essi sono fiscalmente a carico;
- le autovetture, gli autoveicoli per il trasporto promiscuo, gli autoveicoli per trasporti specifici di cilindrata fino a 2000 centimetri cubici se con motore a benzina, e a 2800 centimetri cubici se con motore diesel, ceduti a soggetti non vedenti e a soggetti sordomuti, ovvero ai familiari di cui essi sono fiscalmente a carico.
L’art. 30, comma 7, della L. n. 388/2000 ha esteso l’agevolazione ai veicoli ceduti ai soggetti con handicap psichico o mentale di gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento e agli invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni, a prescindere dall’adattamento del veicolo.
Il DM 16 maggio 1986 contiene i dettagli procedurali per l’applicazione dell’aliquota ridotta alla cessione dei suddetti veicoli. In particolare, l’art. 1 prevede che il beneficiario, al fine di ottenere l’aliquota IVA agevolata, deve produrre al cedente, anteriormente all’effettuazione della cessione – vale a dire, all’atto della cessione stessa – la documentazione attestante il diritto all’agevolazione, tra cui la certificazione relativa alla condizione di disabilità e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che nel quadriennio anteriore alla data di acquisto del veicolo non ha acquistato un analogo veicolo agevolato. L’articolo 2 prevede poi che i veicoli debbano essere immatricolati e iscritti nel pubblico registro automobilistico nei confronti dell’acquirente avente diritto all’applicazione dell’aliquota agevolata.
Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate sottolinea che la disciplina richiamata fa riferimento al trasferimento di proprietà del mezzo in capo al disabile (o al familiare che lo ha a carico) e non alla mera concessione in godimento del bene; non a caso, la normativa richiede l’intestazione del veicolo all’acquirente avente diritto dell’agevolazione. Di conseguenza, nell’ipotesi di acquisizione del veicolo tramite leasing, l’agevolazione in esame può essere applicata solo nel caso in cui si tratti di un contratto di tipo “traslativo”, vale a dire un contratto da cui emerga la volontà delle parti di concretizzare il trasferimento della proprietà del veicolo locato a beneficio del soggetto utilizzatore, mediante il riscatto, alla fine della locazione.
Resta fermo che, all’atto della stipula del contratto di leasing, devono sussistere le altre condizioni richieste dalla legge, quali, a mero titolo esemplificativo, l’annotazione sulla carta di circolazione degli eventuali adattamenti del veicolo. L’Agenzia si sofferma, poi, sul requisito dell’intestazione del veicolo all’acquirente avente diritto all’applicazione dell’aliquota IVA “ridotta”, precisando che tale requisito, in caso di immatricolazione del veicolo a nome del locatore, è validamente sostituito dall’annotazione sulla carta di circolazione del nominativo del locatario e della data di scadenza del relativo contratto; tali indicazioni sono riportate nell’iscrizione al P.R.A. secondo quanto stabilito dall’art. 91 del DLgs. 285/1992.
Inoltre, la documentazione necessaria per fruire dell’agevolazione deve essere prodotta, alla società di leasing, all’atto di stipula del contratto di locazione finanziaria; la società provvederà a comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati identificativi dell’operazione.
Viene inoltre precisato che, dalla data di stipula del contratto, decorre il periodo di quattro anni durante il quale il beneficiario non può avvalersi nuovamente dell’agevolazione; dalla medesima data, decorre altresì il periodo di due anni durante il quale deve mantenere la disponibilità del veicolo, pena la decadenza dell’agevolazione.
In caso di cessione del veicolo prima del suddetto termine, la società di leasing – in quanto proprietaria del veicolo – deve emettere una fattura integrativa per il recupero della differenza fra l’imposta dovuta in assenza di agevolazioni e quella risultante dall’applicazione delle agevolazioni stesse; deve, altresì, effettuare l’integrazione della rivalsa nei confronti dell’utilizzatore al fine di recuperare la maggior imposta dovuta.
 / Pamela ALBERTI
FONTE:EUTEKNE

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