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mercoledì 27 giugno 2012

accertamento Prorogata al 29 ottobre la comunicazione dei contratti di leasing e noleggio

accertamento

Prorogata al 29 ottobre la comunicazione dei contratti di leasing e noleggio

Con un provvedimento direttoriale di ieri, l’Agenzia ha disposto, per il 2012, il differimento del termine, originariamente previsto per il 30 giugno

/ Mercoledì 27 giugno 2012
L’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento direttoriale n. 94713/2012 di ieri, ha disposto la proroga, dal 30 giugno al 29 ottobre 2012, dell’obbligo di comunicazione dei dati relativi ai contratti – in essere nell’anno precedente – stipulati dalle società di leasing, nonché dagli operatori commerciali che svolgono attività di locazione o noleggio, ai sensi dell’art. 7, comma 12 del DPR n. 605/1973.
La disposizione stabilisce, infatti, che l’Amministrazione finanziaria possa richiedere ad enti pubblici, organismi ed imprese, anche limitatamente ad alcune categorie, di comunicare all’Anagrafe tributaria dati e notizie in proprio possesso.
Nel caso di specie, le modalità operative dell’incombente erano state, successivamente, definite dal provvedimento direttoriale n. 119563/2011, mediante il quale erano stati individuati, in primo luogo, i soggetti obbligati all’adempimento: le società che esercitano attività di leasing finanziario ed operativo, gli operatori commerciali che concedono in locazione o noleggio alcuni specifici beni mobili, quali autovetture, caravan, altri veicoli, unità da diporto ed aeromobili.
In tale sede, era stato, inoltre, delineato il contenuto della comunicazione, rappresentato dai dati anagrafici dei clienti, compreso il codice fiscale, con i quali hanno stipulato contratti in essere, con riguardo al bene ed ai corrispettivi percepiti nell’anno di riferimento.
Nel caso delle imprese in contabilità semplificata, non tenute alla rilevazione contabile dei movimenti finanziari, la comunicazione deve essere effettuata considerando, in luogo degli incassi, i canoni fatturati.
In assenza di dati da trasmettere per l’anno, i predetti soggetti devono comunque fare una comunicazione, cosiddetta negativa.
L’adempimento, la cui scadenza, per il 2012, è prorogata al 29 ottobre, fermo restando il termine del 30 giugno per le annualità successive, deve essere assolto in via telematica, mediante il servizio telematico Entratel e Fisconline, oppure tramite uno degli intermediari abilitati individuati dall’art. 3, comma 3 del DPR n. 322/1998.
I dati inviati saranno raccolti dall’Amministrazione finanziaria, con l’intento di potenziare gli accertamenti sintetici e da redditometro di cui all’art. 38, commi 4 e ss. del DPR n. 600/1973: in particolare, è prevista la possibilità di verificare il reddito della persona fisica sulla base dell’importo delle spese sostenute nel corso del periodo d’imposta, salva la prova che il relativo finanziamento è stato onorato con le risorse derivanti da redditi diversi da quelli posseduti nel corso del periodo d’imposta, oppure esenti, soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o, comunque, legalmente esclusi dalla base imponibile.
La comunicazione effettuata può anche essere annullata, entro 30 giorni dalla data indicata nella ricevuta telematica: la trasmissione di un file in sostituzione di un altro precedentemente inviato, per il medesimo periodo d’imposta, è possibile soltanto dopo il decorso di 30 giorni dalla ricezione del file da rimpiazzare.
Si rammenta, infine, che l’assolvimento di tale adempimento comporta – così come ribadito anche dal provvedimento direttoriale n. 119563/2011 – l’esonero dalla presentazione della comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA di cui all’art. 21 del DL n. 78/2010 convertito.
Operatori commerciali “occasionali” soggetti anche allo spesometro
Nel caso degli operatori commerciali che svolgono soltanto occasionalmente attività di locazione e noleggio di beni mobili, è, tuttavia, previsto un duplice adempimento: la comunicazione all’Anagrafe tributaria per i contratti di locazione e lo spesometro per tutte le altre fattispecie, qualora rientranti del corrispondente ambito di operatività, osservando le relative scadenze.
Al contrario, i soggetti finanziari sono tenuti a trasmettere all’Anagrafe tributaria non soltanto i dati dei contratti di leasing relativi al periodo d’imposta precedente, ma anche quelli riguardanti operazioni differenti (attive e passive), qualora di importo non inferiore a 3.000 euro.
 / Michele BANA FONTE:EUTEKNE

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