IRAP
Focus dell’Agenzia sulla derivazione della base imponibile IRAP dal bilancio
Sotto esame il trattamento di accantonamenti, costi capitalizzati, bonus R&S e svalutazioni
A distanza di quasi tre anni dagli ultimi chiarimenti organici in materia, l’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 26 pubblicata ieri, torna ad occuparsi della determinazione della base imponibile IRAP per società di capitali e soggetti assimilati, nonché per le società di persone e gli imprenditori individuali che hanno optato per il calcolo del valore della produzione in base al bilancio, affrontando alcune delle questioni rimaste ancora dubbie dopo i precedenti interventi.
Con riferimento ai costi di post chiusura delle discariche (§ 4) e agli “ammortamenti” dei beni dell’azienda condotta in affitto o usufrutto (§ 5), vengono recepiti i chiarimenti resi, rispettivamente, dalla nota Agenzia delle Entrate 27 maggio 2010 prot. n. 2010/85997 (si veda “Costi di post-chiusura delle discariche deducibili per competenza” del 6 ottobre 2010) e dalla nota 2 dicembre 2011 n. 954-164620/2011 (si veda “«Ammortamenti» dei beni dell’azienda in affitto deducibili ai fini IRAP” del 15 dicembre 2011).
Così, è stato ribadito che:
- gli accantonamenti effettuati a fronte dei costi da sostenere per la manutenzione delle discariche dopo le operazioni di conferimento e gestione dei rifiuti sono deducibili già nell’esercizio di competenza (vale a dire, in quello della relativa contabilizzazione nelle voci B.12 o B.13 del Conto economico), senza dover attendere l’effettivo sostenimento dell’onere;
- gli accantonamenti al fondo di ripristino dei beni dell’azienda condotta in affitto o usufrutto sono deducibili, in capo all’affittuario (usufruttuario), per il valore imputato a Conto economico, in quanto oneri stanziati, in conformità al documento OIC n. 19 (§ C.V.d), “sulla base di elementi oggettivi e valida documentazione”, nonché delle aliquote di ammortamento fiscalmente riconosciute in deduzione, sicché sono sottratti alla discrezionalità degli amministratori.
Ulteriore chiarimento di rilievo attiene alla deducibilità dei costi per il personale addetto alla ricerca e sviluppo prevista dall’art. 11 comma 1 lett. a) n. 5 del DLgs. 446/97. Per poter fruire dell’agevolazione, si richiede, tra l’altro, l’attestazione dell’effettività delle spese sostenute, la quale può essere rilasciata dal presidente del Collegio sindacale ovvero da un professionista iscritto all’albo dei revisori legali, dei dottori commercialisti ed esperti contabili o dei consulenti del lavoro, nelle forme previste dall’art. 13 comma 2 del DL 79/97 (conv. L. 140/97), ovvero dal responsabile del Centro Assistenza Fiscale.
Risolvendo il dubbio che era sorto al riguardo, l’Amministrazione finanziaria (§ 7) precisa che il rimando operato dall’art. 11 comma 1 lett. a) n. 5 del DLgs. 446/97 all’art. 13 comma 2 del DL 79/97, conv. L. 140/97 (in base al quale all’attestazione in commento deve accompagnarsi anche “la perizia giurata di un professionista competente in materia, iscritto al relativo albo professionale, attestante la congruità e l’inerenza delle spese alle tipologie ammissibili”) attiene unicamente alle formalità di attestazione delle spese. Pertanto, ai fini della fruizione del beneficio, tale perizia deve considerarsi non necessaria.
Riguardo agli interessi passivi e ai costi per il personale capitalizzati a incremento del costo del bene cui si riferiscono, la circ. n. 26 (§ 6) osserva che:
- gli interessi passivi iscritti nella voce C.17 del Conto economico e le spese per il personale iscritte nella voce B.9 dello stesso Conto economico costituiscono comunque oneri esclusi dalla determinazione della base imponibile IRAP;
- i corrispondenti proventi iscritti nella voce A.4 del Conto economico, nel processo di capitalizzazione delle suddette voci di costo, concorrono alla determinazione della base imponibile IRAP.
Nei successivi esercizi, le quote di ammortamento, calcolate facendo riferimento al valore delle immobilizzazioni materiali o immateriali iscritto nello Stato patrimoniale (comprensivo degli interessi passivi e dei costi per il personale capitalizzati), sono da considerare interamente deducibili ai fini del tributo regionale.
Last but not least, la circolare si sofferma sul trattamento degli ammortamenti dei beni materiali e immateriali oggetto di svalutazione (§ 1).
Con riferimento ai beni acquisiti dal 2008 (oppure acquisiti nel vigore della disciplina previgente, ma che al 1° gennaio 2008 non presentavano alcun disallineamento tra valore civile e valore fiscale), viene ribadito che le svalutazioni sono irrilevanti, in quanto contabilizzate nella voce B.10.c di Conto economico, la quale non concorre alla formazione del valore della produzione netta.
Conseguentemente, l’ammortamento deducibile ai fini IRAP deve essere determinato incrementando la quota imputata a Conto economico per la parte proporzionalmente riferibile al minor valore non riconosciuto, operando apposita variazione in diminuzione in sede di dichiarazione IRAP. La posizione dell’Agenzia appare conforme a quella assunta da Assonime nella circolare n. 20 del 15 giugno 2010.
Luca FORNERO
FONTE:EUTEKNE
Con riferimento ai costi di post chiusura delle discariche (§ 4) e agli “ammortamenti” dei beni dell’azienda condotta in affitto o usufrutto (§ 5), vengono recepiti i chiarimenti resi, rispettivamente, dalla nota Agenzia delle Entrate 27 maggio 2010 prot. n. 2010/85997 (si veda “Costi di post-chiusura delle discariche deducibili per competenza” del 6 ottobre 2010) e dalla nota 2 dicembre 2011 n. 954-164620/2011 (si veda “«Ammortamenti» dei beni dell’azienda in affitto deducibili ai fini IRAP” del 15 dicembre 2011).
Così, è stato ribadito che:
- gli accantonamenti effettuati a fronte dei costi da sostenere per la manutenzione delle discariche dopo le operazioni di conferimento e gestione dei rifiuti sono deducibili già nell’esercizio di competenza (vale a dire, in quello della relativa contabilizzazione nelle voci B.12 o B.13 del Conto economico), senza dover attendere l’effettivo sostenimento dell’onere;
- gli accantonamenti al fondo di ripristino dei beni dell’azienda condotta in affitto o usufrutto sono deducibili, in capo all’affittuario (usufruttuario), per il valore imputato a Conto economico, in quanto oneri stanziati, in conformità al documento OIC n. 19 (§ C.V.d), “sulla base di elementi oggettivi e valida documentazione”, nonché delle aliquote di ammortamento fiscalmente riconosciute in deduzione, sicché sono sottratti alla discrezionalità degli amministratori.
Ulteriore chiarimento di rilievo attiene alla deducibilità dei costi per il personale addetto alla ricerca e sviluppo prevista dall’art. 11 comma 1 lett. a) n. 5 del DLgs. 446/97. Per poter fruire dell’agevolazione, si richiede, tra l’altro, l’attestazione dell’effettività delle spese sostenute, la quale può essere rilasciata dal presidente del Collegio sindacale ovvero da un professionista iscritto all’albo dei revisori legali, dei dottori commercialisti ed esperti contabili o dei consulenti del lavoro, nelle forme previste dall’art. 13 comma 2 del DL 79/97 (conv. L. 140/97), ovvero dal responsabile del Centro Assistenza Fiscale.
Risolvendo il dubbio che era sorto al riguardo, l’Amministrazione finanziaria (§ 7) precisa che il rimando operato dall’art. 11 comma 1 lett. a) n. 5 del DLgs. 446/97 all’art. 13 comma 2 del DL 79/97, conv. L. 140/97 (in base al quale all’attestazione in commento deve accompagnarsi anche “la perizia giurata di un professionista competente in materia, iscritto al relativo albo professionale, attestante la congruità e l’inerenza delle spese alle tipologie ammissibili”) attiene unicamente alle formalità di attestazione delle spese. Pertanto, ai fini della fruizione del beneficio, tale perizia deve considerarsi non necessaria.
Riguardo agli interessi passivi e ai costi per il personale capitalizzati a incremento del costo del bene cui si riferiscono, la circ. n. 26 (§ 6) osserva che:
- gli interessi passivi iscritti nella voce C.17 del Conto economico e le spese per il personale iscritte nella voce B.9 dello stesso Conto economico costituiscono comunque oneri esclusi dalla determinazione della base imponibile IRAP;
- i corrispondenti proventi iscritti nella voce A.4 del Conto economico, nel processo di capitalizzazione delle suddette voci di costo, concorrono alla determinazione della base imponibile IRAP.
Nei successivi esercizi, le quote di ammortamento, calcolate facendo riferimento al valore delle immobilizzazioni materiali o immateriali iscritto nello Stato patrimoniale (comprensivo degli interessi passivi e dei costi per il personale capitalizzati), sono da considerare interamente deducibili ai fini del tributo regionale.
Last but not least, la circolare si sofferma sul trattamento degli ammortamenti dei beni materiali e immateriali oggetto di svalutazione (§ 1).
Con riferimento ai beni acquisiti dal 2008 (oppure acquisiti nel vigore della disciplina previgente, ma che al 1° gennaio 2008 non presentavano alcun disallineamento tra valore civile e valore fiscale), viene ribadito che le svalutazioni sono irrilevanti, in quanto contabilizzate nella voce B.10.c di Conto economico, la quale non concorre alla formazione del valore della produzione netta.
Conseguentemente, l’ammortamento deducibile ai fini IRAP deve essere determinato incrementando la quota imputata a Conto economico per la parte proporzionalmente riferibile al minor valore non riconosciuto, operando apposita variazione in diminuzione in sede di dichiarazione IRAP. La posizione dell’Agenzia appare conforme a quella assunta da Assonime nella circolare n. 20 del 15 giugno 2010.
Luca FORNERO
FONTE:EUTEKNE
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