reddito d’impresa
Beni ai soci tassati per competenza
Con la circ. 24/2012 l’Agenzia chiarisce che, in quanto redditi diversi, si considerano conseguiti alla data di maturazione
/ Venerdì 22 giugno 2012
Con la circolare n. 24 del 15 giugno scorso, l’Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti circa la disciplina concernente la concessione in godimento di beni relativi all’impresa a soci o familiari dell’imprenditore per fini privati. Si ricorda, infatti, che l’art. 2, commi da 36-terdecies a 36-duodevicies, del DL n. 138/2011, convertito dalla legge n. 148/2011, contempla una nuova ipotesi di tassazione per l’uso di beni intestati fittiziamente a società.
In estrema sintesi, viene considerata reddito diverso, ai fini IRPEF, la differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo per la concessione in godimento di beni dell’impresa a soci o familiari dell’imprenditore e dei soci stessi. Inoltre è prevista l’indeducibilità dei costi relativi ai beni concessi in godimento, individuati non solo come i costi sostenuti per l’acquisto dei beni in parola, ma anche le altre spese e componenti negativi relativi agli stessi beni, quali, per esempio, le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria, le spese di gestione e tutte le altre spese inerenti. Con riguardo ai beni oggetto della disposizione, il documento di prassi chiarisce che sono quelli strumentali, beni-merce e gli immobili-patrimonio.
Tanto precisato, occorre prestare attenzione su due puntualizzazioni contenute nella circolare, vale a dire:
- il reddito diverso si dichiara per competenza, in quanto si considera conseguito alla data di maturazione;
- nel caso in cui il bene venga concesso in godimento ai soci o loro familiari da una società di persone o da una società a responsabilità limitata in regime di trasparenza, che ha optato per tale regime ai sensi dell’art. 116 del TUIR, il maggior reddito derivante dall’indeducibilità dei costi andrà imputato esclusivamente ai soci utilizzatori, anche nel caso in cui il bene sia utilizzato dai loro familiari.
Con riguardo al primo punto, appare doveroso porre l’accento sul fatto che, in genere, i redditi diversi si dichiarano seguendo il principio di cassa. Sembra logico ritenere che la scelta di tassare il reddito diverso, scaturente dalle disposizioni in esame, in base alla data di maturazione, deriva dal fatto che i costi inerenti i beni concessi in godimento sono imputabili con il criterio di competenza nella contabilità dell’imprenditore o della società. Questi ultimi, una volta rientranti nell’ambito applicativo della norma, devono rendere indeducibili i costi nel periodo d’imposta nel quale, i soci o i familiari dell’imprenditore o dei soci, hanno beneficiato dei beni relativi all’impresa nella propria sfera privata. La correlazione, dunque, tra la tassazione del reddito diverso e l’indeducibilità dei costi per l’impresa, non poteva che manifestarsi con il criterio, condivisibile, di maturazione dell’operazione.
Ne consegue che:
- il maggior reddito della società derivante dall’indeducibilità dei costi si imputa esclusivamente al socio che utilizza il bene della società;
- il maggior reddito della società derivante dall’indeducibilità dei costi si imputa esclusivamente al socio anche che se il bene della società è utilizzato dal proprio familiare.
Questa nuova impostazione fa “saltare” il principio contenuto nell’art. 5 del TUIR che vuole che i redditi o le perdite siano imputati a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione, in proporzione alla propria quota di partecipazione agli utili.
In estrema sintesi, viene considerata reddito diverso, ai fini IRPEF, la differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo per la concessione in godimento di beni dell’impresa a soci o familiari dell’imprenditore e dei soci stessi. Inoltre è prevista l’indeducibilità dei costi relativi ai beni concessi in godimento, individuati non solo come i costi sostenuti per l’acquisto dei beni in parola, ma anche le altre spese e componenti negativi relativi agli stessi beni, quali, per esempio, le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria, le spese di gestione e tutte le altre spese inerenti. Con riguardo ai beni oggetto della disposizione, il documento di prassi chiarisce che sono quelli strumentali, beni-merce e gli immobili-patrimonio.
Tanto precisato, occorre prestare attenzione su due puntualizzazioni contenute nella circolare, vale a dire:
- il reddito diverso si dichiara per competenza, in quanto si considera conseguito alla data di maturazione;
- nel caso in cui il bene venga concesso in godimento ai soci o loro familiari da una società di persone o da una società a responsabilità limitata in regime di trasparenza, che ha optato per tale regime ai sensi dell’art. 116 del TUIR, il maggior reddito derivante dall’indeducibilità dei costi andrà imputato esclusivamente ai soci utilizzatori, anche nel caso in cui il bene sia utilizzato dai loro familiari.
Con riguardo al primo punto, appare doveroso porre l’accento sul fatto che, in genere, i redditi diversi si dichiarano seguendo il principio di cassa. Sembra logico ritenere che la scelta di tassare il reddito diverso, scaturente dalle disposizioni in esame, in base alla data di maturazione, deriva dal fatto che i costi inerenti i beni concessi in godimento sono imputabili con il criterio di competenza nella contabilità dell’imprenditore o della società. Questi ultimi, una volta rientranti nell’ambito applicativo della norma, devono rendere indeducibili i costi nel periodo d’imposta nel quale, i soci o i familiari dell’imprenditore o dei soci, hanno beneficiato dei beni relativi all’impresa nella propria sfera privata. La correlazione, dunque, tra la tassazione del reddito diverso e l’indeducibilità dei costi per l’impresa, non poteva che manifestarsi con il criterio, condivisibile, di maturazione dell’operazione.
I costi indeducibili comportano incremento nel reddito di partecipazione
Quanto al secondo punto, i costi indeducibili per via dell’utilizzo, da parte dei familiari dei soci, del bene di proprietà della società di persone o della srl in trasparenza, comportano un incremento del reddito di partecipazione. Sotto l’aspetto contabile e pratico, la soluzione cui è pervenuta l’Agenzia, non poteva portare a risultati diversi, visto che i costi indeducibili vanno trattati nella dichiarazione dei redditi della società come variazioni in aumento, che “sfociano” in un maggior reddito d’impresa da imputare ai soci. Il familiare del socio non è partecipe della società e, quindi, sembra consequenziale che non può dichiarare un reddito di partecipazione. In sostanza, dunque, il socio della società riceverà un maggior reddito di partecipazione in virtù del fatto che il proprio familiare beneficia del bene di proprietà della società. Agli altri soci, invece, viene imputato l’ordinario reddito di partecipazione, che non terrà conto dei maggiori costi risultati indeducibili per effetto delle nuove disposizioni.Ne consegue che:
- il maggior reddito della società derivante dall’indeducibilità dei costi si imputa esclusivamente al socio che utilizza il bene della società;
- il maggior reddito della società derivante dall’indeducibilità dei costi si imputa esclusivamente al socio anche che se il bene della società è utilizzato dal proprio familiare.
Questa nuova impostazione fa “saltare” il principio contenuto nell’art. 5 del TUIR che vuole che i redditi o le perdite siano imputati a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione, in proporzione alla propria quota di partecipazione agli utili.
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