accertamento
Redditometro con insidia degli incrementi patrimoniali
Pare prevalere un compromesso tra la «vecchia» presunzione e la nuova versione senza alcuna presunzione di spalmatura retroattiva della spesa
Ora che hanno trovato autorevoli conferme, da parte dei vertici istituzionali, le tesi prospettate da Eutekne.info circa l’effettiva portata delle “lettere di primavera”, è necessario evidenziare ulteriormente un aspetto problematico per la posizione del contribuente per il periodo d’imposta 2010.
Ci riferiamo all’annosa questione della scomparsa, nel testo dell’articolo 38 del DPR 600/1973 rinovellato dal DL n. 78/2010, della presunzione in materia dei cosiddetti “incrementi patrimoniali”: aspetto sul quale, ci sia consentito ricordarlo, Eutekne.info aveva già lanciato l’allarme circa due anni fa (si veda “Nuovo redditometro «orfano» degli incrementi patrimoniali” del 14 luglio 2010), all’indomani delle predette modifiche legislative.
La vicenda è ormai nota.
Il “vecchio” comma 5 dell’articolo 38 prevedeva che, nel caso in cui l’ufficio avesse determinato sinteticamente il reddito complessivo in relazione alla spesa per incrementi patrimoniali, la stessa si presumeva sostenuta, salvo prova contraria, con redditi conseguiti, in quote costanti, nell’anno in cui è stata effettuata e nei quattro precedenti. Con il nuovo redditometro tutto ciò viene meno, atteso che nel testo vigente dell’articolo 38 non trova più spazio la presunzione della “provvista fondi” per il sostenimento della spesa “per quinti”, a favore di una concentrazione reddituale nel periodo d’imposta oggetto di controllo.
In altre parole, una spesa concernente un elemento patrimoniale – ad esempio, un’abitazione, un terreno o un’autovettura – effettuata nel 2010, per la parte risultante al netto dell’eventuale ricorso al capitale di terzi, a fini di ricostruzione reddituale sintetica potrebbe essere imputata “per intero” nell’anno di competenza.
La questione, data la sua rilevanza, fu rimessa all’attenzione dell’Agenzia delle Entrate nel gennaio 2011, all’atto delle consuete manifestazioni con la stampa specializzata, e accadde quanto segue: fu chiesto, quanto alla novità in esame, se fosse sufficiente per il contribuente dimostrare la congruità dell’acquisto effettuato grazie alla capienza reddituale degli anni precedenti e alle giacenze su conti correnti e strumenti finanziari.
La risposta pro tempore formulata, abbastanza rigida, fu la seguente: “In base a quanto stabilito dal novellato quarto comma dell’art. 38 del DPR 600/73 il contribuente, al fine di evitare la concretizzazione della pretesa erariale, può provare che il finanziamento della spesa sostenuta è avvenuto attraverso redditi “diversi” da quelli posseduti nello stesso periodo d’imposta, o con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile. Le modalità attraverso le quali si riterrà assolto tale onere probatorio saranno valutate volta per volta in ragione della fattispecie concreta. Non è, pertanto, sufficiente l’astratta riferibilità della spesa alla capienza reddituale degli anni precedenti”, che lasciò perplessi e fu oggetto di critiche anche su queste colonne (si veda “Nuovo redditometro, prova ardua per giustificare gli incrementi patrimoniali” del 26 gennaio 2011).
Successivamente, però, nella circolare n. 28/2011, “di ratifica” delle risposte fornite nelle predette manifestazioni, non trovò conferma la detta posizione, sì da farci ritenere perlomeno meritevole l’intento dell’Agenzia delle Entrate di (ri)meditare la questione (si veda “Nuovo redditometro: incrementi patrimoniali «in meditazione»” del 23 giugno 2011).
Attualmente la vicenda sembrerebbe aver preso la direzione di un compromesso tra la “vecchia” presunzione di legge e la nuova versione che non ammette(rebbe) alcuna presunzione di spalmatura retroattiva della spesa.
Infatti, nelle slide concernenti il nuovo redditometro, diffuse dall’Agenzia delle Entrate in occasione della conferenza stampa del 25 ottobre 2011, riguardo gli “investimenti immobiliari e mobiliari netti”, versione sostanziale riveduta e corretta degli “incrementi patrimoniali” che spazia dalle spese per immobili sino all’oro da investimento e alla numismatica, passando per veicoli e strumenti finanziari, viene riferito che essi saranno “separatamente valorizzati con riferimento al biennio precedente ed all’anno in stima”: in sostanza, una ricaduta presuntiva su un triennio complessivo, incluso l’anno di acquisto.
Certamente la questione è tutt’altro che definita, nell’attesa del varo definitivo dello strumento, ma proprio questo potrebbe essere l’aspetto di maggiore preoccupazione per coloro che, destinatari e non delle “lettere di primavera”, hanno effettuato una spesa del genere nel biennio 2009/2010, oggetto di applicazione dello strumento accertativo nella sua nuova versione.
/ Carlo NOCERA
FONTE:EUTEKNE
Ci riferiamo all’annosa questione della scomparsa, nel testo dell’articolo 38 del DPR 600/1973 rinovellato dal DL n. 78/2010, della presunzione in materia dei cosiddetti “incrementi patrimoniali”: aspetto sul quale, ci sia consentito ricordarlo, Eutekne.info aveva già lanciato l’allarme circa due anni fa (si veda “Nuovo redditometro «orfano» degli incrementi patrimoniali” del 14 luglio 2010), all’indomani delle predette modifiche legislative.
La vicenda è ormai nota.
Il “vecchio” comma 5 dell’articolo 38 prevedeva che, nel caso in cui l’ufficio avesse determinato sinteticamente il reddito complessivo in relazione alla spesa per incrementi patrimoniali, la stessa si presumeva sostenuta, salvo prova contraria, con redditi conseguiti, in quote costanti, nell’anno in cui è stata effettuata e nei quattro precedenti. Con il nuovo redditometro tutto ciò viene meno, atteso che nel testo vigente dell’articolo 38 non trova più spazio la presunzione della “provvista fondi” per il sostenimento della spesa “per quinti”, a favore di una concentrazione reddituale nel periodo d’imposta oggetto di controllo.
In altre parole, una spesa concernente un elemento patrimoniale – ad esempio, un’abitazione, un terreno o un’autovettura – effettuata nel 2010, per la parte risultante al netto dell’eventuale ricorso al capitale di terzi, a fini di ricostruzione reddituale sintetica potrebbe essere imputata “per intero” nell’anno di competenza.
La questione, data la sua rilevanza, fu rimessa all’attenzione dell’Agenzia delle Entrate nel gennaio 2011, all’atto delle consuete manifestazioni con la stampa specializzata, e accadde quanto segue: fu chiesto, quanto alla novità in esame, se fosse sufficiente per il contribuente dimostrare la congruità dell’acquisto effettuato grazie alla capienza reddituale degli anni precedenti e alle giacenze su conti correnti e strumenti finanziari.
La risposta pro tempore formulata, abbastanza rigida, fu la seguente: “In base a quanto stabilito dal novellato quarto comma dell’art. 38 del DPR 600/73 il contribuente, al fine di evitare la concretizzazione della pretesa erariale, può provare che il finanziamento della spesa sostenuta è avvenuto attraverso redditi “diversi” da quelli posseduti nello stesso periodo d’imposta, o con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile. Le modalità attraverso le quali si riterrà assolto tale onere probatorio saranno valutate volta per volta in ragione della fattispecie concreta. Non è, pertanto, sufficiente l’astratta riferibilità della spesa alla capienza reddituale degli anni precedenti”, che lasciò perplessi e fu oggetto di critiche anche su queste colonne (si veda “Nuovo redditometro, prova ardua per giustificare gli incrementi patrimoniali” del 26 gennaio 2011).
Successivamente, però, nella circolare n. 28/2011, “di ratifica” delle risposte fornite nelle predette manifestazioni, non trovò conferma la detta posizione, sì da farci ritenere perlomeno meritevole l’intento dell’Agenzia delle Entrate di (ri)meditare la questione (si veda “Nuovo redditometro: incrementi patrimoniali «in meditazione»” del 23 giugno 2011).
Attualmente la vicenda sembrerebbe aver preso la direzione di un compromesso tra la “vecchia” presunzione di legge e la nuova versione che non ammette(rebbe) alcuna presunzione di spalmatura retroattiva della spesa.
Infatti, nelle slide concernenti il nuovo redditometro, diffuse dall’Agenzia delle Entrate in occasione della conferenza stampa del 25 ottobre 2011, riguardo gli “investimenti immobiliari e mobiliari netti”, versione sostanziale riveduta e corretta degli “incrementi patrimoniali” che spazia dalle spese per immobili sino all’oro da investimento e alla numismatica, passando per veicoli e strumenti finanziari, viene riferito che essi saranno “separatamente valorizzati con riferimento al biennio precedente ed all’anno in stima”: in sostanza, una ricaduta presuntiva su un triennio complessivo, incluso l’anno di acquisto.
Certamente la questione è tutt’altro che definita, nell’attesa del varo definitivo dello strumento, ma proprio questo potrebbe essere l’aspetto di maggiore preoccupazione per coloro che, destinatari e non delle “lettere di primavera”, hanno effettuato una spesa del genere nel biennio 2009/2010, oggetto di applicazione dello strumento accertativo nella sua nuova versione.
/ Carlo NOCERA
FONTE:EUTEKNE
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