riporto delle perdite
La perdita della srl in trasparenza si trasferisce ai soci
Le perdite utilizzabili dai soci in costanza del nuovo regime di riporto sono trasferite nel limite del patrimonio netto contabile della società
Il nuovo utilizzo delle perdite, da computare in diminuzione del reddito dei periodi d’imposta successivi, è una delle novità concernente la disciplina del reddito d’impresa contenute nell’UNICO SC.
Va ricordato che l’art. 23, comma 9, del DL n. 98/2011, convertito con modificazioni dalla L. n. 111/2011, ha modificato l’articolo 84 del TUIR, per effetto del quale, ora, per i soggetti IRES, le perdite relative ai periodi di imposta precedenti, diventano riportabili senza limite di tempo, ma con un “confine” quantitativo, ovvero in misura non superiore all’80% del reddito imponibile di ciascun anno. Tale regola non vale per le perdite dei primi tre esercizi, che rimangono interamente compensabili senza limiti temporali.
Va ricordato altresì che, prima delle modifiche, le perdite di un periodo d’imposta potevano essere computate in diminuzione del reddito dei periodi d’imposta successivi entro i limiti temporali quinquennali e, in ogni caso, per l’intero ammontare che trovava capienza nel reddito imponibile di ciascuno dei periodi d’imposta successivi. La circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 53 del 6 dicembre 2011 ha precisato che il nuovo è un sistema a regime, rispondente ad una duplice esigenza, vale a dire, da un lato, quella di escludere un limite temporale quinquennale di riportabilità e, dall’altro, quella di introdurre un limite quantitativo (80%) di periodo all’utilizzo delle perdite.
In tema di utilizzo delle perdite, è opportuno conoscere gli effetti delle nuove disposizioni nel regime di trasparenza. Ai sensi dell’art. 115 del TUIR, le perdite fiscali della società partecipata, in applicazione del regime di trasparenza, sono imputate ai soci in proporzione alle relative quote di partecipazione ed entro il limite della propria quota del patrimonio netto contabile. Le perdite dei soci realizzate nei periodi anteriori a quello di inizio della tassazione per trasparenza non possono essere utilizzate per compensare i redditi imputate dalle società partecipate. In proposito, l’Agenzia indica un differente trattamento:
- delle perdite formatesi in capo alle società partecipata e partecipanti prima dell’ingresso nel regime;
- delle perdite utilizzabili dai soci partecipanti in costanza del regime.
Quanto alle prime perdite, la società partecipata imputa il reddito ai soci dopo aver scomputato le perdite pregresse nei limiti dell’80%. Le perdite utilizzabili dai soci partecipanti in costanza del regime sono trasferite ai soci nel limite del patrimonio netto contabile della società trasparente riferibile a ciascun socio. L’eccedenza, rispetto al patrimonio netto contabile, rimane nella disponibilità della partecipata e deve essere computata in diminuzione dal reddito nei limiti dell’ottanta per cento. Valga il seguente esempio: Partecipata A con perdita di 350 euro da imputare ai soci B e C, aventi ciascuno una quota del 50%. Patrimonio netto per un importo di 300. La perdita da imputare ai soci è pari a 300, mentre l’eccedenza di 50 rimane alla partecipata A, che la utilizzerà in diminuzione dai propri redditi futuri.
- le perdite realizzate dalla società trasparente nei primi tre periodi d’imposta dalla data di costituzione possono essere computate in diminuzione del reddito d’impresa e/o partecipazione dei periodi d’imposta successivi, senza alcun limite di tempo, a condizione che si riferiscano ad una nuova attività produttiva;
- le perdite derivanti da partecipazioni in società trasparenti possono essere compensate in ciascun periodo d’imposta con i redditi derivanti da attività commerciali (redditi d’impresa o di partecipazione), limitatamente all’importo che trova capienza in essi. L’eccedenza può essere portata in diminuzione dei redditi derivanti dalle predette attività e/o partecipazione negli esercizi successivi ma non oltre il quinto, indicandola nel quadro RS;
- le perdite derivanti da partecipazione in società trasparenti possono compensare il reddito d’impresa dei soggetti in contabilità semplificata, compilando il rigo RG25, colonna 2, del quadro RG.
/ Francesco BARONE
Va ricordato che l’art. 23, comma 9, del DL n. 98/2011, convertito con modificazioni dalla L. n. 111/2011, ha modificato l’articolo 84 del TUIR, per effetto del quale, ora, per i soggetti IRES, le perdite relative ai periodi di imposta precedenti, diventano riportabili senza limite di tempo, ma con un “confine” quantitativo, ovvero in misura non superiore all’80% del reddito imponibile di ciascun anno. Tale regola non vale per le perdite dei primi tre esercizi, che rimangono interamente compensabili senza limiti temporali.
Va ricordato altresì che, prima delle modifiche, le perdite di un periodo d’imposta potevano essere computate in diminuzione del reddito dei periodi d’imposta successivi entro i limiti temporali quinquennali e, in ogni caso, per l’intero ammontare che trovava capienza nel reddito imponibile di ciascuno dei periodi d’imposta successivi. La circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 53 del 6 dicembre 2011 ha precisato che il nuovo è un sistema a regime, rispondente ad una duplice esigenza, vale a dire, da un lato, quella di escludere un limite temporale quinquennale di riportabilità e, dall’altro, quella di introdurre un limite quantitativo (80%) di periodo all’utilizzo delle perdite.
In tema di utilizzo delle perdite, è opportuno conoscere gli effetti delle nuove disposizioni nel regime di trasparenza. Ai sensi dell’art. 115 del TUIR, le perdite fiscali della società partecipata, in applicazione del regime di trasparenza, sono imputate ai soci in proporzione alle relative quote di partecipazione ed entro il limite della propria quota del patrimonio netto contabile. Le perdite dei soci realizzate nei periodi anteriori a quello di inizio della tassazione per trasparenza non possono essere utilizzate per compensare i redditi imputate dalle società partecipate. In proposito, l’Agenzia indica un differente trattamento:
- delle perdite formatesi in capo alle società partecipata e partecipanti prima dell’ingresso nel regime;
- delle perdite utilizzabili dai soci partecipanti in costanza del regime.
Quanto alle prime perdite, la società partecipata imputa il reddito ai soci dopo aver scomputato le perdite pregresse nei limiti dell’80%. Le perdite utilizzabili dai soci partecipanti in costanza del regime sono trasferite ai soci nel limite del patrimonio netto contabile della società trasparente riferibile a ciascun socio. L’eccedenza, rispetto al patrimonio netto contabile, rimane nella disponibilità della partecipata e deve essere computata in diminuzione dal reddito nei limiti dell’ottanta per cento. Valga il seguente esempio: Partecipata A con perdita di 350 euro da imputare ai soci B e C, aventi ciascuno una quota del 50%. Patrimonio netto per un importo di 300. La perdita da imputare ai soci è pari a 300, mentre l’eccedenza di 50 rimane alla partecipata A, che la utilizzerà in diminuzione dai propri redditi futuri.
La nuova disciplina non si applica alle società a ristretta base proprietaria
Per quanto attiene le società a ristretta base proprietaria quali, per esempio, società a responsabilità limitata partecipata da soci persone fisiche nel limite di 10, soggette al regime di trasparenza di cui all’art. 116 del TUIR, la circolare chiarisce che la nuova disciplina non si applica ai soci partecipanti, in quanto trattasi di soggetti IRPEF che devono osservare le regole sul riporto delle perdite previste dall’art. 8 del TUIR. Questa puntualizzazione porta a sostenere che le perdite della società trasparente trasferite ai soci si “trasformano” in perdite IRPEF e, quindi, devono essere utilizzate da questi ultimi, nell’UNICO PF, secondo le seguenti regole:- le perdite realizzate dalla società trasparente nei primi tre periodi d’imposta dalla data di costituzione possono essere computate in diminuzione del reddito d’impresa e/o partecipazione dei periodi d’imposta successivi, senza alcun limite di tempo, a condizione che si riferiscano ad una nuova attività produttiva;
- le perdite derivanti da partecipazioni in società trasparenti possono essere compensate in ciascun periodo d’imposta con i redditi derivanti da attività commerciali (redditi d’impresa o di partecipazione), limitatamente all’importo che trova capienza in essi. L’eccedenza può essere portata in diminuzione dei redditi derivanti dalle predette attività e/o partecipazione negli esercizi successivi ma non oltre il quinto, indicandola nel quadro RS;
- le perdite derivanti da partecipazione in società trasparenti possono compensare il reddito d’impresa dei soggetti in contabilità semplificata, compilando il rigo RG25, colonna 2, del quadro RG.
/ Francesco BARONE
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