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giovedì 21 giugno 2012

Riscossione L’intimazione ad adempiere non serve per l’ipoteca esattoriale

Riscossione

L’intimazione ad adempiere non serve per l’ipoteca esattoriale

Rimane ovviamente ferma la necessità di comunicazione preventiva circa l’intenzione di iscrivere ipoteca

/ Giovedì 21 giugno 2012
Ove l’ipoteca esattoriale non sia stata disposta entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, Equitalia non deve necessariamente notificare al contribuente l’intimazione ad adempiere prevista dall’art. 50 del DPR 602/73, siccome questa è imprescindibile solo nel caso dell’espropriazione vera e propria.
Questo è il principio affermato dalla Suprema Corte con la sentenza n. 10234/2012, depositata ieri.
È necessario sgombrare il campo da un potenziale equivoco: la pronuncia concerne l’intimazione disciplinata, come anticipato, dall’art. 50 del DPR 602/73 e non intacca la necessità, ora avente fondamento positivo, di notiziare il contribuente circa l’intenzione dell’Agente della Riscossione di procedere con l’ipoteca esattoriale.
La norma citata sancisce che ove il pignoramento non sia stato adottato entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l’espropriazione non può iniziare se Equitalia non notifica apposita intimazione ad adempiere l’obbligo risultante dal ruolo entro i cinque giorni successivi.
Tale intimazione, peraltro, è necessaria anche nel caso degli accertamenti esecutivi.
La Cassazione afferma in sostanza che:
- l’ipoteca, come la Corte ha già chiarito nel caso del fermo amministrativo di beni mobili registrati, “non può più essere considerato un mezzo preordinato all’espropriazione forzata che si inserisce nel processo di espropriazione forzata esattoriale quale mezzo di realizzazione del credito, di fronte alla chiara volontà del legislatore...di escludere il fermo dei beni mobili registrati dalla sfera tipica dell’esecuzione forzata vera e propria”;
- l’art. 77 del DPR 602/73 rinvia al solo primo comma dell’art. 50 del medesimo decreto e “non si intenderebbe il senso di un richiamo monco ad una disposizione che invece il legislatore avesse supposto applicabile in toto”.
Aggiungiamo che la chiara volontà del legislatore dovrebbe essere rinvenibile nel fatto che ora l’art. 19 del DLgs. 546/92 comprende, tra gli atti impugnabili in Commissione tributaria, anche il fermo e l’ipoteca, cosa che non sarebbe stata possibile se si trattasse di atti direttamente preordinati all’espropriazione successivi alla cartella di pagamento, la cui giurisdizione dovrebbe sempre essere quella ordinaria.
Ipoteca non sempre preordinata all’espropriazione
In effetti, recenti sentenze della Cassazione hanno sostenuto esattamente la tesi opposta, ossia che l’ipoteca è un mezzo preordinato all’espropriazione, da qui, prima dell’intervento del DL 201/2011, l’estensione all’ipoteca dei limiti quantitativi contemplati per l’espropriazione esattoriale (si veda “Ipoteca sotto gli 8.000 euro illegittima, anche prima del «decreto incentivi»” del 13 aprile 2012).
Ad ogni modo, viene così sconfessata una tesi che aveva avuto un non trascurabile riscontro nella giurisprudenza di merito.
Bisogna rilevare che l’art. 77 del DPR 602/73 post DL 16/2012 afferma che l’ipoteca può essere iscritta anche al solo fine di garantire il credito, implicitamente sostenendo, quindi, che si tratta di misura non necessariamente preordinata all’espropriazione. Prendendo le mosse da ciò, appare ancora più fondata la tesi sostenuta dai giudici.
 / Alfio CISSELLO
FONTE:EUTEKNE

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