accertamento
Le lettere sul nuovo redditometro non preludono all’accertamento
Almeno tre motivi fanno ritenere che la «campagna di primavera» dell’Agenzia debba preoccupare relativamente clienti e professionisti
In un precedente intervento (si veda “Al via la «campagna di primavera» del nuovo redditometro” del 31 maggio) abbiamo dato notizia dell’avvio degli invii, da parte dell’Agenzia delle Entrate, delle segnalazioni concernenti la ritenuta non congruità del reddito dichiarato da alcuni contribuenti nel 2010 rispetto alla presenza di elementi indice di capacità contributiva rilevati dall’Anagrafe tributaria per lo stesso periodo d’imposta.
Cerchiamo di fare dunque il punto degli adempimenti che un professionista potrebbe considerare in ragione del ricevimento della lettera da parte di un suo cliente e degli errori da non commettere, anche alla luce delle precisazioni fornite su Eutekne.info dal Direttore Magistro (si veda “Magistro: «La lettera dell’Agenzia non è un avviso di accertamento»” del 1° giugno).
Cominciamo col dire, ribadendo quanto sottolineato nel precedente intervento, che per il destinatario non sorge alcun obbligo di corrispondere alla segnalazione ricevuta: pertanto, anche nel caso di completa inerzia, il contribuente non rischia alcuna conseguenza derivante dalla mancata risposta.
Ciò in quanto la missiva ricevuta non può essere considerata un “questionario” o una “richiesta” di cui all’art. 32 del DPR n. 600/1973, i quali, se non corrisposti dal contribuente, lo espongono ad una serie di sanzioni “dirette” ed “indirette” che vanno dalla pena pecuniaria per l’omessa risposta, prevista dal DLgs. n. 471/1997, sino alla “sterilizzazione” di quanto non addotto malgrado la richiesta ricevuta, in sede amministrativa e processuale, prevista dal penultimo comma dell’art. 32 del DPR n. 600/1973.
Prova ne è, infatti, che la stessa lettera dell’Agenzia delle Entrate “suggerisce” di avvalersi dell’istituto del “ravvedimento” che, come noto, è invece precluso laddove il contribuente abbia avuto formale conoscenza dell’avvio di un controllo nei suoi confronti.
Detto ciò, è altresì da escludere che la comunicazione dell’Agenzia delle Entrate rappresenti, automaticamente, una sorta di “anticamera” dell’accertamento sintetico: e ciò per più di un motivo.
Il primo: la “segnalazione” è stata redatta alla sola stregua delle risultanze dell’Anagrafe tributaria e perciò tutte da verificare in termini qualitativi e quantitativi: potrebbe dunque trattarsi di una strategia comunicativa – e di marketing – vocata all’incremento della tanto auspicata compliance del contribuente, come peraltro ammesso dal Direttore Magistro nelle citata intervista.
Il secondo: la “segnalazione” non tiene certamente conto di elementi soggettivi certamente sconosciuti al Fisco al momento di selezionare i “fortunati” che l’hanno ricevuta, quali, solo per fare qualche esempio, dismissioni patrimoniali o disponibilità finanziarie derivanti dal montante reddituale dei componenti della famiglia o, ancora, da redditi esenti, non imponibili o imponibili “convenzionalmente” (come i redditi agrari).
Il terzo: il nuovo procedimento di controllo sintetico appare maggiormente garantista rispetto al passato, per tradursi in una duplice – eventuale – fase, la prima delle quali consistente nella richiesta di chiarimenti al contribuente e fornitura di documenti, dati e notizie. Di conseguenza, nella peggiore delle ipotesi, ossia qualora la “segnalazione” desse in futuro adito all’avvio del controllo “sintetico”, l’incontro con l’Ufficio è certamente rinviato a data da destinarsi.
Tuttavia, ci permettiamo di suggerire la formazione di un apposito fascicolo, legato alla lettera dell’Agenzia delle Entrate, nel quale fare confluire la documentazione utile – quella esemplificata al secondo motivo sopra evidenziato – a contrastare eventuali richieste e contestazioni future: sarà un’economia “di scala” che potrà agevolare le eventuali future attività difensive, in considerazione del fatto che, trattandosi del periodo d’imposta 2010, ragionevolmente la relativa attività di controllo non sarà avviata prima dell’autunno 2013.
/ Carlo NOCERA
Cerchiamo di fare dunque il punto degli adempimenti che un professionista potrebbe considerare in ragione del ricevimento della lettera da parte di un suo cliente e degli errori da non commettere, anche alla luce delle precisazioni fornite su Eutekne.info dal Direttore Magistro (si veda “Magistro: «La lettera dell’Agenzia non è un avviso di accertamento»” del 1° giugno).
Cominciamo col dire, ribadendo quanto sottolineato nel precedente intervento, che per il destinatario non sorge alcun obbligo di corrispondere alla segnalazione ricevuta: pertanto, anche nel caso di completa inerzia, il contribuente non rischia alcuna conseguenza derivante dalla mancata risposta.
Ciò in quanto la missiva ricevuta non può essere considerata un “questionario” o una “richiesta” di cui all’art. 32 del DPR n. 600/1973, i quali, se non corrisposti dal contribuente, lo espongono ad una serie di sanzioni “dirette” ed “indirette” che vanno dalla pena pecuniaria per l’omessa risposta, prevista dal DLgs. n. 471/1997, sino alla “sterilizzazione” di quanto non addotto malgrado la richiesta ricevuta, in sede amministrativa e processuale, prevista dal penultimo comma dell’art. 32 del DPR n. 600/1973.
Prova ne è, infatti, che la stessa lettera dell’Agenzia delle Entrate “suggerisce” di avvalersi dell’istituto del “ravvedimento” che, come noto, è invece precluso laddove il contribuente abbia avuto formale conoscenza dell’avvio di un controllo nei suoi confronti.
Detto ciò, è altresì da escludere che la comunicazione dell’Agenzia delle Entrate rappresenti, automaticamente, una sorta di “anticamera” dell’accertamento sintetico: e ciò per più di un motivo.
Il primo: la “segnalazione” è stata redatta alla sola stregua delle risultanze dell’Anagrafe tributaria e perciò tutte da verificare in termini qualitativi e quantitativi: potrebbe dunque trattarsi di una strategia comunicativa – e di marketing – vocata all’incremento della tanto auspicata compliance del contribuente, come peraltro ammesso dal Direttore Magistro nelle citata intervista.
Il secondo: la “segnalazione” non tiene certamente conto di elementi soggettivi certamente sconosciuti al Fisco al momento di selezionare i “fortunati” che l’hanno ricevuta, quali, solo per fare qualche esempio, dismissioni patrimoniali o disponibilità finanziarie derivanti dal montante reddituale dei componenti della famiglia o, ancora, da redditi esenti, non imponibili o imponibili “convenzionalmente” (come i redditi agrari).
Il terzo: il nuovo procedimento di controllo sintetico appare maggiormente garantista rispetto al passato, per tradursi in una duplice – eventuale – fase, la prima delle quali consistente nella richiesta di chiarimenti al contribuente e fornitura di documenti, dati e notizie. Di conseguenza, nella peggiore delle ipotesi, ossia qualora la “segnalazione” desse in futuro adito all’avvio del controllo “sintetico”, l’incontro con l’Ufficio è certamente rinviato a data da destinarsi.
Consigliabile, però, conservare un fascicolo con la documentazione utile
Questi i motivi che riteniamo possano infondere un minimo di tranquillità al cliente destinatario e al suo professionista che, lasciata alla spalle la trasmissione dei bilanci, è già proiettato sulla prossima tornata dichiarativa.Tuttavia, ci permettiamo di suggerire la formazione di un apposito fascicolo, legato alla lettera dell’Agenzia delle Entrate, nel quale fare confluire la documentazione utile – quella esemplificata al secondo motivo sopra evidenziato – a contrastare eventuali richieste e contestazioni future: sarà un’economia “di scala” che potrà agevolare le eventuali future attività difensive, in considerazione del fatto che, trattandosi del periodo d’imposta 2010, ragionevolmente la relativa attività di controllo non sarà avviata prima dell’autunno 2013.
/ Carlo NOCERA
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