società non operative
«Doppio» esame per le società di comodo
Ai fini sia dell’interpello che della disapplicazione automatica, sussistono differenze tra società non operative e società in perdita sistemica
/ Venerdì 22 giugno 2012
Le società di comodo si dividono radicalmente in due categorie: le società non operative e le società in perdita sistemica: è ciò che emerge inequivocabilmente dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 23 dell’11 giugno 2012.
Da tale assunto discendono alcuni riflessi rilevanti, primo tra tutti che l’interpello per la disapplicazione dovrà essere distinto e se una società presenta entrambe le problematiche dovrà presentare due istanze separate tra loro. Inoltre, si dovrà considerare che le eventuali situazioni che permettono la disapplicazione automatica senza interpello vanno valutate anch’esse in modo separato a seconda del problema che si intende risolvere, cioè lo status di comodo da non operatività o da perdita sistemica. Tuttavia, restano elementi normativi comuni alla due categorie: basti pensare alla cause di esclusione o alle conseguenze dello status di comodo.
La cause di disapplicazione automatica derivano da due distinti provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate: per le società non operative bisogna far riferimento solo al provvedimento del 14 febbraio 2008 (integrato con due nuove situazioni), mentre per le società in perdita sistemica valgono le nuove cause indicate con il provvedimento dell’11 giugno 2012.
Nel primo caso, la causa va individuata nel periodo per il quale non si vuole applicare la normativa di cui all’art. 30 della L. 724/94 (ad esempio, nel periodo d’imposta 2011, la società deteneva solo immobili locati ad equo canone), mentre, nel secondo caso, la causa riguarda esclusivamente uno dei tre periodi di monitoraggio delle perdita e serve per escludere quel periodo dal computo triennale, in modo tale da far decorrere il triennio dall’anno successivo a quello della disapplicazione. Ad esempio, una società che nel 2010 avesse un MOL (margine operativo lordo) positivo inizierebbe a conteggiare il triennio delle perdite dal 2011, il che comporterebbe che il primo anno di eventuale status di comodo sarebbe, eventualmente, il 2014.
Una particolare situazione si manifesta per le società che detengono partecipazioni, le quali dovranno verificare se rientrano nello status di comodo alla luce dei due distinti approcci: potrebbero verificarsi cause di disapplicazione automatica da provvedimento del 14 febbraio 2008 o da quello dell’11 giugno 2012.
Poniamo che Alfa srl detenga nell’attivo patrimoniale solo due partecipazioni: Beta, pari a 60 e Delta, pari a 40. Per la partecipazione Beta, si manifesta una causa di esclusione ex Provvedimento 14 febbraio 2008 (poiche Beta è operativa ancorché in perdita sistemica), mentre la partecipazione Delta partecipa al test: la società non è di comodo poiché i dividendi ricevuti superano i ricavi figurativi calcolati su Delta. La società Alfa presenta però anche perdite fiscali, dato che i dividendi sono imponibili solo al 5%, mentre i costi sono deducibili al 100%. Per superare questo secondo problema, è necessario che si manifesti una delle situazioni di cui al provvedimento 11 giugno 2012 e potrebbe, viceversa, emergere che il valore economico della partecipazione in Beta (operativa ma in perdita sistemica) sia superiore a quello di Delta (non operativa ma non in perdita), il che renderebbe Alfa società di comodo, poiché in perdita sistemica, salvo verificare la presenza di altre cause di esclusione, o fare istanza di interpello.
Se, ad esempio, una società è in perdita nel triennio 2009/2011 e nel 2011 è anche non operativa, potrebbe escludere qualunque riflesso da società di comodo se fosse, sempre nel 2011, congrua e coerente agli studi di settore, mentre per escludere conseguenze negative da perdita sistemica occorre che sia congrua e coerente anche nel 2012.
Altro elemento normativo comune è rappresentato dalle conseguenze dello status di comodo: sia che tale status derivi da non operatività, sia che derivi da perdita sistemica, si avranno sempre i quattro aspetti negativi, e cioè reddito minimo, limitazione all’utilizzo del credito IVA, irriportabilità delle perdite se non in presenza di reddito effettivo superiore a quello minimo ed infine valore della produzione figurativo ai fini del calcolo dell’IRAP.
Da tale assunto discendono alcuni riflessi rilevanti, primo tra tutti che l’interpello per la disapplicazione dovrà essere distinto e se una società presenta entrambe le problematiche dovrà presentare due istanze separate tra loro. Inoltre, si dovrà considerare che le eventuali situazioni che permettono la disapplicazione automatica senza interpello vanno valutate anch’esse in modo separato a seconda del problema che si intende risolvere, cioè lo status di comodo da non operatività o da perdita sistemica. Tuttavia, restano elementi normativi comuni alla due categorie: basti pensare alla cause di esclusione o alle conseguenze dello status di comodo.
La cause di disapplicazione automatica derivano da due distinti provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate: per le società non operative bisogna far riferimento solo al provvedimento del 14 febbraio 2008 (integrato con due nuove situazioni), mentre per le società in perdita sistemica valgono le nuove cause indicate con il provvedimento dell’11 giugno 2012.
Nel primo caso, la causa va individuata nel periodo per il quale non si vuole applicare la normativa di cui all’art. 30 della L. 724/94 (ad esempio, nel periodo d’imposta 2011, la società deteneva solo immobili locati ad equo canone), mentre, nel secondo caso, la causa riguarda esclusivamente uno dei tre periodi di monitoraggio delle perdita e serve per escludere quel periodo dal computo triennale, in modo tale da far decorrere il triennio dall’anno successivo a quello della disapplicazione. Ad esempio, una società che nel 2010 avesse un MOL (margine operativo lordo) positivo inizierebbe a conteggiare il triennio delle perdite dal 2011, il che comporterebbe che il primo anno di eventuale status di comodo sarebbe, eventualmente, il 2014.
Una particolare situazione si manifesta per le società che detengono partecipazioni, le quali dovranno verificare se rientrano nello status di comodo alla luce dei due distinti approcci: potrebbero verificarsi cause di disapplicazione automatica da provvedimento del 14 febbraio 2008 o da quello dell’11 giugno 2012.
Poniamo che Alfa srl detenga nell’attivo patrimoniale solo due partecipazioni: Beta, pari a 60 e Delta, pari a 40. Per la partecipazione Beta, si manifesta una causa di esclusione ex Provvedimento 14 febbraio 2008 (poiche Beta è operativa ancorché in perdita sistemica), mentre la partecipazione Delta partecipa al test: la società non è di comodo poiché i dividendi ricevuti superano i ricavi figurativi calcolati su Delta. La società Alfa presenta però anche perdite fiscali, dato che i dividendi sono imponibili solo al 5%, mentre i costi sono deducibili al 100%. Per superare questo secondo problema, è necessario che si manifesti una delle situazioni di cui al provvedimento 11 giugno 2012 e potrebbe, viceversa, emergere che il valore economico della partecipazione in Beta (operativa ma in perdita sistemica) sia superiore a quello di Delta (non operativa ma non in perdita), il che renderebbe Alfa società di comodo, poiché in perdita sistemica, salvo verificare la presenza di altre cause di esclusione, o fare istanza di interpello.
Restano elementi normativi comuni alle due categorie
Le cause di esclusione di cui all’art. 30 della L. 724/94 si applicano ad entrambe le categorie di società di comodo, per cui è sufficiente che se ne verifichi una per azzerare totalmente la problematica delle società di comodo. Ovviamente, con riferimento al periodo d’imposta 2011 (se il periodo è coincidente con anno solare), la questione si pone solo a proposito del test di operatività, mentre per il 2012 si pone anche con riferimento alla perdita sistemica.Se, ad esempio, una società è in perdita nel triennio 2009/2011 e nel 2011 è anche non operativa, potrebbe escludere qualunque riflesso da società di comodo se fosse, sempre nel 2011, congrua e coerente agli studi di settore, mentre per escludere conseguenze negative da perdita sistemica occorre che sia congrua e coerente anche nel 2012.
Altro elemento normativo comune è rappresentato dalle conseguenze dello status di comodo: sia che tale status derivi da non operatività, sia che derivi da perdita sistemica, si avranno sempre i quattro aspetti negativi, e cioè reddito minimo, limitazione all’utilizzo del credito IVA, irriportabilità delle perdite se non in presenza di reddito effettivo superiore a quello minimo ed infine valore della produzione figurativo ai fini del calcolo dell’IRAP.
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