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venerdì 22 giugno 2012

imposte patrimoniali

Sui conti correnti Ue, obbligatorio versare 34 euro

In base alle specifiche tecniche del rigo RM33 di UNICO, la cifra va sempre versata a prescindere da numero di cointestatari e periodo di possesso
/ Venerdì 22 giugno 2012
L’imposta sostitutiva delle attività finanziarie detenute all’estero (IAFE) riguarda tutte le persone fisiche residenti fiscalmente in Italia che posseggono attività finanziarie all’estero (partecipazioni, titoli, conti correnti bancari e libretti di risparmio, ecc.). L’imposta è dovuta dal 2011 e si liquida nei righi RM33 e RM34 del modello UNICO PF, fascicolo secondo. La norma, contenuta nell’art. 19, commi 18 e ss. del DL n. 201/2011, è stata emendata dal DL n. 16/2012 (conv. L. n. 44/2012) e ha subito ulteriori aggiustamenti con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 5 giugno 2012.
Ne consegue che neanche l’errata corrige a modelli e istruzioni del 18 maggio scorso ha potuto contenere le ulteriori innovazioni stabilite dal citato provvedimento, di attuazione della disciplina di cui trattasi. In particolare il provvedimento, al paragrafo 5.1, dopo aver ricordato che l’imposta è dovuta nella misura dell’1 per mille per il 2011 e il 2012, nonché del 1,5 per mille per gli anni successivi, stabilisce che, per conti correnti e libretti di risparmio detenuti in Paesi appartenenti all’Unione europea o in Paesi aderenti allo Spazio economico europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni (vale a dire Norvegia e Islanda), l’imposta è stabilita in misura fissa, pari a quella prevista dall’art. 13, comma 2-bis, lett. a) della Tariffa, Allegato A, Parte prima, del DPR n. 642/72 (34,20 euro). L’imposta è rapportata ai giorni di detenzione ed è ripartita in base alla percentuale di possesso in caso di conti correnti o libretti di risparmio cointestati.
La disposizione è chiara, tuttavia: le istruzioni al rigo RM33, senza distinguere tra immobili all’estero e attività finanziarie all’estero, indicano che il ragguaglio in base al possesso va fatto a mese (e non a giorni), quando tale conclusione è riferibile solo agli immobili esteri laddove, in sintonia con l’IMU nazionale, si deve adottare la tecnica del più o meno 15 giorni nel mese; le specifiche tecniche pubblicate il 24 maggio 2012, riferite al rigo RM33, che guidano gli automatismi del software redditi, indicano testualmente (pag. 181), con riferimento al campo 5: “Se è compilato il campo RM033002 ed è barrata la col. 8, deve essere uguale a 34”.
Le specifiche tecniche, se il campo 2 (importo attività finanziaria) e il campo 8 (barrare la casella per i conti correnti UE) sono compilati, prevedono che nel campo 5 (imposta lorda), vada sempre indicato 34 euro, trascurando che il conto corrente potrebbe essere cointestato e magari acceso solo gli ultimi giorni del 2011. Anche i successivi aggiornamenti alle specifiche tecniche (senza data), pur apportando alcune modifiche al rigo RM33, confermano tale impostazione.
Così, ad esempio, nell’ipotesi di conto corrente UE intestato a 3 fratelli e acceso il 31 dicembre 2011, ognuno di loro deve versare nel proprio UNICO per il 2011 una patrimoniale di 34 euro. La norma, presumibilmente, doveva essere di favore ed equiparare il trattamento dei suddetti conti esteri a quelli dei conti italiani, ma l’effetto, tenuto conto dello stato dei fatti, non è quello voluto. Basti pensare che, nel caso di specie, il conto estero ha reso all’Erario 102 euro (34x3). Se si fosse applicata la patrimoniale dell’1 per mille dovuta su qualsivoglia altra attività finanziaria estera, per arrivare a 102 euro il saldo del conto al 31 dicembre 2011 avrebbe dovuto essere di ben 102.000 euro e il conto corrente acceso sin dal primo giorno dell’anno. Per risolvere il problema, senza voler mettere mano alle istruzioni al modello, occorrerebbe sbloccare la specifiche tecniche, evitando la forzatura dei 34 euro e consentendo i necessari ragguagli.
Un altro aspetto rilevante è dato dal citato passaggio del provvedimento in cui si prevede che “l’imposta non è dovuta quando il valore medio di giacenza annuo risultante dagli estratti e dai libretti è complessivamente non superiore a euro 5.000”. L’imposta quindi non è dovuta, ma non si parla di esonero dalla compilazione del rigo RM33. Volendo adeguarsi alle (attuali) specifiche tecniche, è da ritenersi che in questo caso il rigo non vada proprio compilato, poiché secondo queste ultime, la mera compilazione del campo 2 (saldo del conto) anche per l’importo di un solo euro, fa scattare l’automatismo dei 34 euro d’imposta sostitutiva.
Infine, si osserva che, per i conti correnti nazionali, il Ministero dell’Economia, con decreto del 24 maggio 2012, ha stabilito che, se il cliente è una persona fisica, l’imposta di bollo di 34,20 euro non è dovuta se il valore medio di giacenza nell’anno non supera 5.000 euro; inoltre, l’imposta non è dovuta qualora il valore della giacenza media risulti negativo (tali conti correnti non concorrono a formare il valore medio di giacenza ai fini dell’esenzione di 5.000 euro). A tal fine, viene precisato che sono unitariamente considerati tutti i rapporti di conto corrente e i libretti di risparmio identicamente intestati, intrattenuti con la medesima banca, con Poste italiane spa o emessi da Cassa Depositi e Prestiti. Per quanto tali disposizioni siano riferibili solo ai conti di casa nostra, sarebbe ragionevole che venisse chiarito che si applicano anche per i conti esteri.

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