diritto fallimentare
Ristrutturazione dei debiti, maggiori certezze per i creditori estranei
L’integrale pagamento deve avvenire entro 120 giorni dall’omologazione, se già scaduti
L’art. 33, comma 1, lett. e), del Decreto Sviluppo ha apportato alcune modifiche alla disciplina degli accordi di ristrutturazione dei debiti, tese a porre rimedio alle criticità emerse nel corso dei primi anni di applicazione dell’istituto previsto dall’art. 182-bis del RD n. 267/1942 (L. fall.), avente ad oggetto l’istanza di omologazione dell’accordo raggiunto con i creditori rappresentanti almeno il 60% delle proprie passività. La principale novità normativa riguarda l’attestazione da allegare all’istanza, che deve soddisfare diverse condizioni, attinenti la figura del professionista incaricato.
In particolare, la nomina compete esclusivamente al debitore, tra i soggetti iscritti nel Registro dei revisori legali ed in possesso dei requisiti di cui all’art. 67, comma 3, lett. d) L. fall. È, quindi, necessario che risulti verificato il presupposto dell’indipendenza – sia dal debitore che dai creditori e dagli altri interessati all’operazione di risanamento – e non ricorrano le cause di ineleggibilità e decadenza di cui all’art. 2399 c.c. stabilite per i sindaci: il professionista non deve, neppure per il tramite di propri associati, aver altresì prestato, negli ultimi cinque anni, attività di lavoro autonomo o subordinato in favore del debitore, né partecipato agli organi di amministrazione e controllo dello stesso.
L’attestazione, poi, non riguarda più esclusivamente l’attuabilità del piano di ristrutturazione dei debiti, ma anche la propedeutica veridicità dei dati aziendali, così come già previsto dal concordato preventivo, ed esteso – sempre dal Decreto Sviluppo – anche ai piani attestati di risanamento.
Per quanto concerne l’attuabilità dell’accordo, sono stabiliti vincoli maggiormente puntuali, con riferimento all’idoneità del progetto a soddisfare i creditori estranei all’intesa: il professionista deve attestare se il piano è in grado di garantire il pagamento al 100% entro 120 giorni, decorrenti dall’omologazione – nel caso dei crediti già scaduti alla data del decreto del tribunale – oppure dalla scadenza degli stessi.
Il novellato l’art. 182-bis, comma 1, L. fall. (così come i successivi commi 6 e 7) non fa, infatti, più riferimento al “regolare pagamento”, definizione che aveva suscitato – soprattutto con riferimento ai crediti già scaduti – diversi dubbi interpretativi, risolti in via estensiva, in quanto l’avvenuto decorso del termine rappresenta un’ipotesi particolarmente frequente nelle situazioni di difficoltà del debitore (cosiddetto scaduto fisiologico): rileva, invece, il concetto di “integrale pagamento”, maggiormente coerente con l’estinzione dell’obbligazione dell’imprenditore in stato di crisi. Tale terminologia dovrebbe, inoltre, indurre a ritenere che l’attestazione non verta soltanto sull’importo dovuto in linea capitale, bensì pure sugli accessori, come gli interessi.
Il Decreto Sviluppo ha, inoltre, stabilito – con l’introduzione dell’art. 182-quinquies, comma 5, L. fall. – un ulteriore caso in cui è necessaria la relazione del professionista designato dal debitore, in possesso dei requisiti per l’attestazione dei piani attestati di risanamento (art. 67, comma 3, lett. d), L. fall.), ovvero quando l’imprenditore in crisi richiede l’autorizzazione al pagamento di crediti anteriori all’istanza relativa all’accordo di ristrutturazione. Al ricorrere di tale ipotesi, il predetto professionista deve attestare che tali pagamenti “preferenziali” si riferiscono ad acquisti di beni e a prestazioni di servizi “essenziali per la prosecuzione dell’attività d’impresa e funzionali ad assicurare la migliore soddisfazione dei creditori”, salvo il caso in cui pervengano al debitore nuove risorse finanziarie sufficienti al pagamento, senza obbligo di restituzione, oppure il cui rimborso sia postergato rispetto alla soddisfazione dei creditori.
È, inoltre, integrato il comma 3 dell’art. 182-bis L. fall., per effetto del quale il divieto, posto a carico dei creditori, di iniziare o proseguire – dalla data di pubblicazione, presso il Registro delle imprese, dell’accordo di ristrutturazione dei debiti, e per i 60 giorni successivi – azioni esecutive o cautelari sul patrimonio del debitore è esteso all’acquisizione di “titoli di prelazione se non concordati”. È stato, inoltre, previsto che, qualora il debitore – nel termine di cui all’art. 182-bis, comma 7, L. fall., concesso dal tribunale per il deposito dell’accordo di ristrutturazione dei debiti, in pendenza del divieto di azioni esecutive e cautelari, esteso al periodo delle trattative – depositi il ricorso per concordato preventivo, si conservano gli effetti prodotti del predetto divieto (art. 182-bis, comma 8, L. fall.).
Le suddette novità normative, analogamente a quelle riguardanti il concordato preventivo, saranno efficaci soltanto nei confronti dei procedimenti per l’omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti introdotti a partire dal 30° giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione.
/ Michele BANA fonte:eutekne
In particolare, la nomina compete esclusivamente al debitore, tra i soggetti iscritti nel Registro dei revisori legali ed in possesso dei requisiti di cui all’art. 67, comma 3, lett. d) L. fall. È, quindi, necessario che risulti verificato il presupposto dell’indipendenza – sia dal debitore che dai creditori e dagli altri interessati all’operazione di risanamento – e non ricorrano le cause di ineleggibilità e decadenza di cui all’art. 2399 c.c. stabilite per i sindaci: il professionista non deve, neppure per il tramite di propri associati, aver altresì prestato, negli ultimi cinque anni, attività di lavoro autonomo o subordinato in favore del debitore, né partecipato agli organi di amministrazione e controllo dello stesso.
L’attestazione, poi, non riguarda più esclusivamente l’attuabilità del piano di ristrutturazione dei debiti, ma anche la propedeutica veridicità dei dati aziendali, così come già previsto dal concordato preventivo, ed esteso – sempre dal Decreto Sviluppo – anche ai piani attestati di risanamento.
Per quanto concerne l’attuabilità dell’accordo, sono stabiliti vincoli maggiormente puntuali, con riferimento all’idoneità del progetto a soddisfare i creditori estranei all’intesa: il professionista deve attestare se il piano è in grado di garantire il pagamento al 100% entro 120 giorni, decorrenti dall’omologazione – nel caso dei crediti già scaduti alla data del decreto del tribunale – oppure dalla scadenza degli stessi.
Il novellato l’art. 182-bis, comma 1, L. fall. (così come i successivi commi 6 e 7) non fa, infatti, più riferimento al “regolare pagamento”, definizione che aveva suscitato – soprattutto con riferimento ai crediti già scaduti – diversi dubbi interpretativi, risolti in via estensiva, in quanto l’avvenuto decorso del termine rappresenta un’ipotesi particolarmente frequente nelle situazioni di difficoltà del debitore (cosiddetto scaduto fisiologico): rileva, invece, il concetto di “integrale pagamento”, maggiormente coerente con l’estinzione dell’obbligazione dell’imprenditore in stato di crisi. Tale terminologia dovrebbe, inoltre, indurre a ritenere che l’attestazione non verta soltanto sull’importo dovuto in linea capitale, bensì pure sugli accessori, come gli interessi.
Il Decreto Sviluppo ha, inoltre, stabilito – con l’introduzione dell’art. 182-quinquies, comma 5, L. fall. – un ulteriore caso in cui è necessaria la relazione del professionista designato dal debitore, in possesso dei requisiti per l’attestazione dei piani attestati di risanamento (art. 67, comma 3, lett. d), L. fall.), ovvero quando l’imprenditore in crisi richiede l’autorizzazione al pagamento di crediti anteriori all’istanza relativa all’accordo di ristrutturazione. Al ricorrere di tale ipotesi, il predetto professionista deve attestare che tali pagamenti “preferenziali” si riferiscono ad acquisti di beni e a prestazioni di servizi “essenziali per la prosecuzione dell’attività d’impresa e funzionali ad assicurare la migliore soddisfazione dei creditori”, salvo il caso in cui pervengano al debitore nuove risorse finanziarie sufficienti al pagamento, senza obbligo di restituzione, oppure il cui rimborso sia postergato rispetto alla soddisfazione dei creditori.
È, inoltre, integrato il comma 3 dell’art. 182-bis L. fall., per effetto del quale il divieto, posto a carico dei creditori, di iniziare o proseguire – dalla data di pubblicazione, presso il Registro delle imprese, dell’accordo di ristrutturazione dei debiti, e per i 60 giorni successivi – azioni esecutive o cautelari sul patrimonio del debitore è esteso all’acquisizione di “titoli di prelazione se non concordati”. È stato, inoltre, previsto che, qualora il debitore – nel termine di cui all’art. 182-bis, comma 7, L. fall., concesso dal tribunale per il deposito dell’accordo di ristrutturazione dei debiti, in pendenza del divieto di azioni esecutive e cautelari, esteso al periodo delle trattative – depositi il ricorso per concordato preventivo, si conservano gli effetti prodotti del predetto divieto (art. 182-bis, comma 8, L. fall.).
Le suddette novità normative, analogamente a quelle riguardanti il concordato preventivo, saranno efficaci soltanto nei confronti dei procedimenti per l’omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti introdotti a partire dal 30° giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione.
/ Michele BANA fonte:eutekne
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