imposte sostitutive
Deducibili dai familiari i contributi previdenziali dei minimi
Sulla determinazione del reddito nell’ambito del regime di vantaggio, confermata l’applicabilità dei chiarimenti forniti per i contribuenti minimi
/ Sabato 09 giugno 2012
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare 17/2012, ha fornito chiarimenti in tema di determinazione del reddito e dell’imposta sostitutiva dei nuovi contribuenti minimi.
Innanzitutto, si ricorda che il DL 98/2011 non è intervenuto in merito ai criteri di determinazione del reddito dei “nuovi contribuenti minimi”. Come precisato dalla circolare in esame, sono confermate le regole di determinazione del reddito d’impresa o di lavoro autonomo in base al principio di cassa, vigenti già nel previgente regime, con i relativi chiarimenti ufficiali. Il documento di prassi, peraltro, fornisce innovative precisazioni rispetto ad alcuni punti.
In merito alla deducibilità dei contributi previdenziali ed assistenziali, viene affermato che l’eventuale eccedenza dei contributi, versati da un contribuente che applica il regime fiscale di vantaggio e che sia fiscalmente a carico di altri soggetti, può essere dedotta, ai sensi dell’art. 10, comma 2 del TUIR, dai familiari indicati nell’art. 433 c.c., di cui il soggetto risulti a carico (vale a dire dal coniuge, dai figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi e dai discendenti prossimi anche naturali, dai genitori e dagli ascendenti prossimi, anche naturali, dagli adottanti, da generi e nuore, da suocero e suocera, da fratelli e sorelle germani o unilaterali).
Seppur fornito con riferimento al nuovo regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile, si ritiene che tale chiarimento possa operare anche nell’ambito del previgente regime dei contribuenti minimi.
Inoltre, sempre ai fini della determinazione del reddito, viene chiarito che l’indennità di maternità (così come qualsiasi altra indennità sostitutiva del reddito d’impresa, ai sensi dell’art. 6 del TUIR) costituisce componente positivo di reddito del contribuente minimo, che deve essere dichiarato nel quadro CM di UNICO.
Tale indennità, tuttavia, non deve essere considerata per verificare il superamento del limite di 30.000 di ricavi o compensi ai fini della permanenza nel regime agevolato.
In merito all’imposta sostitutiva del 5%, i chiarimenti forniti dalla circolare hanno confermato soluzioni avanzate in precedenza su Eutekne.info.
Il primo intervento riguarda l’applicazione della ritenuta d’acconto sulle fatture emesse durante il regime dei contribuenti minimi, ma incassate durante l’applicazione del regime di vantaggio (che non prevede l’assoggettamento a ritenuta dei ricavi o compensi).
Può accadere, infatti, che il contribuente minimo abbia emesso nel 2011 una fattura, con esposizione della ritenuta, che verrà pagata nel 2012. In tal caso, poiché sia le regole previste per l’applicazione delle ritenute da parte del sostituto d’imposta, sia le regole di determinazione del reddito per i nuovi contribuenti minimi, prevedono il regime di “cassa”, è opportuno che il contribuente proceda:
- ad annullare la fattura emessa nel 2011, che verrà incassata nel 2012;
- ad emettere una nuova fattura senza l’esposizione della ritenuta, rilasciando la dichiarazione attestante l’assoggettamento della somma all’imposta sostitutiva del 5% (si veda “Nuovi minimi senza ritenuta” del 28 dicembre 2011). Quanto sopra è stato confermato dalla circ. Agenzia delle Entrate 30 maggio 2012 n. 17 (§ 5.1).
Sempre in tema di fatturazione, la circolare 17/2012 (§ 5.3.1) ha ulteriormente confermato che le fatture emesse dal contribuente soggetto al regime di vantaggio non devono recare l’addebito dell’IVA.
L’esclusione dall’imposta opera rispetto a tutte quelle operazioni (cessioni di beni o prestazioni di servizi) che sono state effettuate, secondo i criteri dell’art. 6 del DPR 633/72, nel periodo di applicazione del regime agevolato. Conseguentemente, la fattura emessa durante il periodo di fruizione del regime di vantaggio, ma incassata dopo la fuoriuscita dallo stesso, non deve essere integrata con l’IVA, posto che l’operazione si considera effettuata al momento di emissione della fattura.
Quanto sopra vale anche rispetto a quelle operazioni per cui sono state emesse fatture senza IVA durante l’applicazione del previgente regime dei contribuenti minimi (ad esempio nel 2011), ma che verranno pagate a seguito della fuoriuscita dallo stesso, ad esempio nel 2012 (si veda “Senza modifiche le fatture non pagate degli ex minimi” del 27 febbraio 2012.
Innanzitutto, si ricorda che il DL 98/2011 non è intervenuto in merito ai criteri di determinazione del reddito dei “nuovi contribuenti minimi”. Come precisato dalla circolare in esame, sono confermate le regole di determinazione del reddito d’impresa o di lavoro autonomo in base al principio di cassa, vigenti già nel previgente regime, con i relativi chiarimenti ufficiali. Il documento di prassi, peraltro, fornisce innovative precisazioni rispetto ad alcuni punti.
In merito alla deducibilità dei contributi previdenziali ed assistenziali, viene affermato che l’eventuale eccedenza dei contributi, versati da un contribuente che applica il regime fiscale di vantaggio e che sia fiscalmente a carico di altri soggetti, può essere dedotta, ai sensi dell’art. 10, comma 2 del TUIR, dai familiari indicati nell’art. 433 c.c., di cui il soggetto risulti a carico (vale a dire dal coniuge, dai figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi e dai discendenti prossimi anche naturali, dai genitori e dagli ascendenti prossimi, anche naturali, dagli adottanti, da generi e nuore, da suocero e suocera, da fratelli e sorelle germani o unilaterali).
Seppur fornito con riferimento al nuovo regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile, si ritiene che tale chiarimento possa operare anche nell’ambito del previgente regime dei contribuenti minimi.
Inoltre, sempre ai fini della determinazione del reddito, viene chiarito che l’indennità di maternità (così come qualsiasi altra indennità sostitutiva del reddito d’impresa, ai sensi dell’art. 6 del TUIR) costituisce componente positivo di reddito del contribuente minimo, che deve essere dichiarato nel quadro CM di UNICO.
Tale indennità, tuttavia, non deve essere considerata per verificare il superamento del limite di 30.000 di ricavi o compensi ai fini della permanenza nel regime agevolato.
In merito all’imposta sostitutiva del 5%, i chiarimenti forniti dalla circolare hanno confermato soluzioni avanzate in precedenza su Eutekne.info.
Il primo intervento riguarda l’applicazione della ritenuta d’acconto sulle fatture emesse durante il regime dei contribuenti minimi, ma incassate durante l’applicazione del regime di vantaggio (che non prevede l’assoggettamento a ritenuta dei ricavi o compensi).
Può accadere, infatti, che il contribuente minimo abbia emesso nel 2011 una fattura, con esposizione della ritenuta, che verrà pagata nel 2012. In tal caso, poiché sia le regole previste per l’applicazione delle ritenute da parte del sostituto d’imposta, sia le regole di determinazione del reddito per i nuovi contribuenti minimi, prevedono il regime di “cassa”, è opportuno che il contribuente proceda:
- ad annullare la fattura emessa nel 2011, che verrà incassata nel 2012;
- ad emettere una nuova fattura senza l’esposizione della ritenuta, rilasciando la dichiarazione attestante l’assoggettamento della somma all’imposta sostitutiva del 5% (si veda “Nuovi minimi senza ritenuta” del 28 dicembre 2011). Quanto sopra è stato confermato dalla circ. Agenzia delle Entrate 30 maggio 2012 n. 17 (§ 5.1).
Sempre in tema di fatturazione, la circolare 17/2012 (§ 5.3.1) ha ulteriormente confermato che le fatture emesse dal contribuente soggetto al regime di vantaggio non devono recare l’addebito dell’IVA.
L’esclusione dall’imposta opera rispetto a tutte quelle operazioni (cessioni di beni o prestazioni di servizi) che sono state effettuate, secondo i criteri dell’art. 6 del DPR 633/72, nel periodo di applicazione del regime agevolato. Conseguentemente, la fattura emessa durante il periodo di fruizione del regime di vantaggio, ma incassata dopo la fuoriuscita dallo stesso, non deve essere integrata con l’IVA, posto che l’operazione si considera effettuata al momento di emissione della fattura.
Quanto sopra vale anche rispetto a quelle operazioni per cui sono state emesse fatture senza IVA durante l’applicazione del previgente regime dei contribuenti minimi (ad esempio nel 2011), ma che verranno pagate a seguito della fuoriuscita dallo stesso, ad esempio nel 2012 (si veda “Senza modifiche le fatture non pagate degli ex minimi” del 27 febbraio 2012.
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