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mercoledì 27 giugno 2012

ilcasodelgiorno Accantonamenti non dedotti: documenti da conservare fino allo storno del fondo

ilcasodelgiorno

Accantonamenti non dedotti: documenti da conservare fino allo storno del fondo

Secondo la C.T. Reg. Torino, il contribuente deve dimostrare con idonea documentazione che il costo era stato già tassato

/ Mercoledì 27 giugno 2012
La questione relativa al termine di conservazione della documentazione fiscale, ancora lontana da una soluzione univoca (si veda “Conservazione delle fatture anche per 38 anni” del 2 febbraio 2011), assume rilievo non soltanto in relazione alla deduzione delle quote di ammortamento dei beni strumentali, ma anche con riferimento ad altri componenti di reddito, come le spese di manutenzione capitalizzate, aventi come tratto comune il fatto di incidere sulla determinazione del reddito in più periodi d’imposta.
Tra questi si possono annoverare, se si pensa bene, anche alcuni accantonamenti ai fondi per rischi e oneri.
Si ricorda infatti che, ai sensi dell’art. 107 comma 4 del TUIR, non sono ammesse deduzioni per accantonamenti diversi da quelli espressamente previsti dalle disposizioni relative alla determinazione del reddito d’impresa. Gli oneri relativi a tali accantonamenti sono, quindi, deducibili se e nella misura in cui sono effettivamente sostenuti.
Conseguentemente, qualora il periodo d’imposta di effettivo sostenimento dell’onere non coincida con quello di accantonamento al fondo, occorrerà:
- nel periodo d’imposta in cui l’accantonamento viene stanziato a Conto economico, procedere alla relativa ripresa a tassazione, effettuando una variazione in aumento del risultato d’esercizio;
- all’atto dell’utilizzo del fondo, apportare una variazione in diminuzione nel modello UNICO, ai sensi dell’art. 109 comma 4 lett. a) del TUIR (ris. Agenzia delle Entrate 19 maggio 2008 n. 204).
Quanto appena detto deve essere coordinato con le disposizioni in materia di conservazione delle scritture contabili, soprattutto se lo storno contabile del fondo non avviene per effetto del sostenimento di costi od oneri, ma a seguito del venir meno delle condizioni che ne avevano determinato la rilevazione.
Più in particolare, cosa accade se, al momento dell’utilizzo del fondo, sono già decorsi i termini previsti dall’art. 22 del DPR 600/73 per la conservazione della documentazione fiscale relativa all’accantonamento?
Il caso è stato oggetto di pronuncia da parte della C.T. Reg. di Torino, con la sentenza 1° aprile 2010 n. 29/38/10.
Nel caso di specie, il contribuente aveva rilevato, in esercizi precedenti al 1998, un fondo rischi diversi, all’interno del quale erano stati accantonati, in via prudenziale, importi per far fronte a un previsto rinnovo contrattuale di categoria.
In ossequio all’art. 107 comma 4 del TUIR, gli accantonamenti non erano stati fiscalmente dedotti nell’esercizio del loro stanziamento a Conto economico, trattandosi di accantonamenti diversi da quelli espressamente previsti dalle disposizioni relative alla determinazione del reddito d’impresa.
Il fondo era stato mantenuto in bilancio fino all’esercizio 2003, durante il quale il contribuente aveva stornato il fondo, rilevando in contropartita una sopravvenienza attiva considerata non imponibile.
Con avviso di accertamento notificato nel corso del 2007, l’Agenzia delle Entrate aveva contestato il comportamento adottato dal contribuente, riprendendo a tassazione la sopravvenienza attiva ex art. 88 comma 1 del TUIR, stante la mancanza di documentazione comprovante il fatto che il costo era stato sottoposto a tassazione.
La C.T. Reg. ha confermato la sentenza di primo grado e, quindi, avvalorato l’operato dell’Ufficio, affermando che il contribuente, per evitare di sottoporre a tassazione la sopravvenienza, avrebbe dovuto produrre (e quindi conservare) idonea documentazione, in modo tale da dimostrare che il costo era già stato tassato, e ciò “pur non essendone obbligato per trascorsi termini”.
La sentenza porterebbe quindi a ritenere che, nel caso in esame, il termine di conservazione della documentazione fiscale relativa all’accantonamento decorra dal momento in cui il fondo viene stornato dal Conto economico e, dunque, la fattispecie cessa di avere rilevanza fiscale.
Appare qui evidente l’analogia con la fattispecie delle fatture relative a beni strumentali e, più in particolare, con quel filone giurisprudenziale (C.T. Prov. di Torino 24 aprile 2009 n. 47/14/09 e C.T. Iº Trento 13 gennaio 2011 n. 7) che ritiene corretto “legare” il termine di conservazione al periodo d’imposta in cui viene dedotta l’ultima quota di ammortamento (si veda “La conservazione della fattura si aggancia all’ammortamento” dell’11 febbraio 2010)./ Silvia LATORRACA fonte:eutekne

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