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giovedì 21 giugno 2012

immobili Per il bonus del 36%, vanno conservate le ricevute di pagamento dell’ICI

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Per il bonus del 36%, vanno conservate le ricevute di pagamento dell’ICI

L’Agenzia, con la circolare n. 25, ha fornito precisazioni sui documenti da conservare e sulla detrazione del 36% non utilizzata in tutto o in parte
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/ Mercoledì 20 giugno 2012
Il soggetto che fruisce della detrazione IRPEF del 36% delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio è tenuto a conservare ed esibire, a richiesta degli Uffici, le ricevute di pagamento dell’ICI se è obbligato anche al pagamento dell’imposta comunale. Il chiarimento è stato fornito dall’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 25 di ieri (19 giugno 2012), § 1.1.
Il soggetto passivo dell’ICI, infatti, può essere diverso da colui che usufruisce dell’agevolazione del 36%.
La documentazione inerente l’intervento agevolato deve essere conservata per essere esibita agli uffici, su richiesta di questi ultimi, fino allo spirare del termine previsto dall’art. 43 del DPR n. 600/1973 per l’azione di accertamento.
Al riguardo, disponeva in passato l’art. 1 comma 1 lett. c) del DM n. 41/98, che richiamava soltanto le fatture e le ricevute dei bonifici. Successivamente, l’Agenzia delle Entrate, con il provv. 2 novembre 2011 n. 149646 (emanato ai sensi dell’art. 7 comma 2 lett. q) del DL n. 70/2011, conv. L. n. 106/2011), ha stilato l’elenco completo della documentazione che deve essere conservata a cura del contribuente.
Oltre alle ricevute di pagamento dell’ICI (se dovuta), devono essere conservate le abilitazioni amministrative richieste in relazione alla tipologia di lavori da realizzare (concessione, autorizzazione o comunicazione di inizio lavori) oppure, nel caso in cui non sia richiesto alcun titolo abilitativo, la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ove sia indicata la data di inizio dei lavori e l’attestazione che gli interventi eseguiti rientrano fra quelli agevolabili, la domanda di accatastamento per gli immobili non ancora censiti, la delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori in caso di interventi su parti comuni di edifici e la tabella millesimale di ripartizione delle spese, la dichiarazione di consenso del possessore dell’immobile nel caso in cui i lavori siano eseguiti dal detentore e questi non sia un familiare residente convivente del possessore, la comunicazione preventiva di inizio lavori inviata all’Azienda sanitaria locale (ASL), quando obbligatoria, e le fatture e le ricevute fiscali (o altra idonea documentazione fiscale, quali le ricevute con bollo) e i bonifici di pagamento.
Alle vendite di immobili avvenute a partire dal 1° gennaio 2012, si applica la nuova disciplina prevista a regime dall’art. 16-bis comma 8 del TUIR. La citata norma dispone che il diritto alla detrazione del 36% non utilizzata in tutto o in parte si trasferisce automaticamente, per le rate residue, in capo all’acquirente persona fisica dell’unità immobiliare, salvo diverso accordo delle parti. È quindi possibile stabilire che il venditore continui a beneficiare della detrazione anche successivamente alla cessione dell’immobile; tuttavia, se nulla viene stabilito, la detrazione viene automaticamente trasferita all’acquirente.
Valgono le stesse regole per donazioni e permute
Con la circ. n. 25/2012 in oggetto (§ 1.2), l’Agenzia delle Entrate, confermando i chiarimenti della precedente circolare n. 57 del 24 febbraio 1998, ha precisato che l’espressione “vendita” si deve riferire a tutte le ipotesi in cui si realizza una cessione dell’immobile, anche a titolo gratuito. Quindi, anche nel caso della donazione le parti potranno stabilire che la detrazione rimanga in capo al donante. Stesse regole valgono anche per le permute alle quali, ai sensi dell’art. 1555 c.c., si applicano le norme stabilite per le vendite.
In generale, pare utile segnalare un passo importante della circolare in commento, che testualmente recita: “Come evidenziato nella relazione illustrativa al menzionato articolo 16-bis, restano confermati non solo l’ambito, soggettivo e oggettivo, di applicazione delle disposizioni relative alla suddetta detrazione – introdotta dall’articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 – ma anche le condizioni di spettanza del beneficio fiscale, così da consentire di fare salvo il consolidato orientamento di prassi formatosi in materia”.
Se viene ceduto non già l’intero immobile agevolato, bensì soltanto una quota di comproprietà, la detrazione si trasmette alla parte acquirente soltanto se diventa proprietaria esclusiva dell’immobile (in tal senso il § 1.3 della circ. n. 25/2012). È l’ipotesi di un comproprietario al 50% che acquista l’altro 50%.
In caso contrario, ossia se l’acquirente non diventa proprietario esclusivo dell’immobile, la detrazione delle quote residue rimane in capo al cedente.
  Arianna ZENI
FONTE:EUTEKNE

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