Diritto societario
Bilancio di srl nullo se è violato il diritto di informazione del socio
Il socio, però, deve dimostrare il nesso tra il mancato o ritardato accesso agli atti sociali ed il contenuto della delibera
Il socio di srl che subisce la violazione del diritto all’informazione di cui all’art. 2476, comma 2 c.c. può richiedere che sia dichiarata l’invalidità della successiva delibera assembleare di approvazione del bilancio, ex art. 2479-ter c.c., ma deve dimostrare che la documentazione non fornita (o fornita solo tardivamente) dalla società avrebbe consentito una conoscenza piena della realtà economica e patrimoniale della stessa, necessaria per l’adozione della delibera impugnata. Il socio, in particolare, deve allegare e provare il nesso concreto ed effettivo tra il mancato (o ritardato) accesso agli atti ed il contenuto della delibera di approvazione del bilancio.
È questo il principio sancito dal Tribunale di Nola, nella sentenza 13 marzo 2012, relativamente al caso di un socio di srl che chiedeva la declaratoria di invalidità (nullità o annullabilità) del bilancio d’esercizio relativo al 2009, dal momento che, pur avendo fatto preventiva richiesta di accesso ai documenti sociali, ex art. 2476, comma 2 c.c., non aveva ottenuto positivo riscontro, tanto da dovere ricorrere, pochi giorni prima dell’assemblea, all’intervento del Tribunale, che emetteva un provvedimento cautelare rimasto ineseguito anche a seguito dell’introduzione del giudizio di merito. Occorreva, quindi, verificare se tale contestazione fosse riconducibile all’ipotesi di nullità di cui all’art. 2479-ter, comma 3 c.c., ai sensi del quale possono essere impugnate da chiunque vi abbia interesse, entro tre anni dalla trascrizione nell’apposito libro, le decisioni assunte “in assenza assoluta di informazione”.
A giudizio del Tribunale di Nola, tenuto conto dei contrapposti interessi in gioco nell’art. 2476 c.c. (quello ad un regolare e spedito andamento della gestione e quello ad una piena informazione a vantaggio del socio), la dizione “mancanza assoluta di informazione” può ragionevolmente intendersi come fonte di invalidità della delibera assembleare nel caso in cui al socio sia stato negato l’accesso ai documenti della società.
Questo coordinamento, però, non può trasformarsi in un’automatica equazione, che renda il fatto stesso di non fornire i documenti richiesti al socio fonte di nullità della delibera assembleare inerente ai documenti richiesti. Il legislatore non ha sancito espressamente un simile automatismo come “sanzione”, rimettendo all’apprezzamento dell’autorità giudiziaria, sulla base delle circostanze del caso concreto, il compito di verificare quando l’inottemperanza dell’obbligo informativo gravante sulla società a vantaggio del singolo socio che ne faccia richiesta causi una totale assenza di informazione in grado di minare irrimediabilmente l’espressione del voto da parte del socio.
Nel caso in cui la società si sottragga all’obbligo di fornire i documenti sociali richiesti, infatti, il socio potrà ricorrere all’autorità giudiziaria e far eseguire coattivamente l’ordine emesso dal Tribunale. Una volta eseguito l’ordine giudiziale, il socio potrà attivare – sulla base della documentazione presa in esame ed in presenza dei presupposti – i rimedi previsti dall’art. 2476 c.c. (azione di responsabilità e richiesta di revoca dell’amministratore). Egli potrà anche richiedere che sia dichiarata l’invalidità della delibera, ma a tali fini dovrà dimostrare che la documentazione fornita (in tal caso) soltanto in ritardo dalla società avrebbe consentito, se ottenuta tempestivamente, una conoscenza piena della realtà economico-patrimoniale della stessa, ai fini della delibera impugnata, prima inesistente.
Diversamente, considerare che il fatto stesso di non aver assicurato in modo pieno o tempestivo il diritto di informativa del socio sia necessariamente alla base dell’invalidità assoluta della deliberazione assembleare condurrebbe ad un formalismo paralizzante per la società, senza rispondere a concrete e fondate aspettative di giustizia.
In conclusione, nel caso di specie, il non avere circostanziatamente allegato e provato il nesso concreto ed effettivo tra il mancato (o ritardato) accesso agli atti sociali ed il contenuto della delibera di approvazione del bilancio di esercizio relativo al 2009 rendeva la richiesta di dichiararne l’invalidità priva di fondamento, con conseguente rigetto della stessa.
/ Maurizio MEOLI
fonte:eutekne
È questo il principio sancito dal Tribunale di Nola, nella sentenza 13 marzo 2012, relativamente al caso di un socio di srl che chiedeva la declaratoria di invalidità (nullità o annullabilità) del bilancio d’esercizio relativo al 2009, dal momento che, pur avendo fatto preventiva richiesta di accesso ai documenti sociali, ex art. 2476, comma 2 c.c., non aveva ottenuto positivo riscontro, tanto da dovere ricorrere, pochi giorni prima dell’assemblea, all’intervento del Tribunale, che emetteva un provvedimento cautelare rimasto ineseguito anche a seguito dell’introduzione del giudizio di merito. Occorreva, quindi, verificare se tale contestazione fosse riconducibile all’ipotesi di nullità di cui all’art. 2479-ter, comma 3 c.c., ai sensi del quale possono essere impugnate da chiunque vi abbia interesse, entro tre anni dalla trascrizione nell’apposito libro, le decisioni assunte “in assenza assoluta di informazione”.
A giudizio del Tribunale di Nola, tenuto conto dei contrapposti interessi in gioco nell’art. 2476 c.c. (quello ad un regolare e spedito andamento della gestione e quello ad una piena informazione a vantaggio del socio), la dizione “mancanza assoluta di informazione” può ragionevolmente intendersi come fonte di invalidità della delibera assembleare nel caso in cui al socio sia stato negato l’accesso ai documenti della società.
Questo coordinamento, però, non può trasformarsi in un’automatica equazione, che renda il fatto stesso di non fornire i documenti richiesti al socio fonte di nullità della delibera assembleare inerente ai documenti richiesti. Il legislatore non ha sancito espressamente un simile automatismo come “sanzione”, rimettendo all’apprezzamento dell’autorità giudiziaria, sulla base delle circostanze del caso concreto, il compito di verificare quando l’inottemperanza dell’obbligo informativo gravante sulla società a vantaggio del singolo socio che ne faccia richiesta causi una totale assenza di informazione in grado di minare irrimediabilmente l’espressione del voto da parte del socio.
Nel caso in cui la società si sottragga all’obbligo di fornire i documenti sociali richiesti, infatti, il socio potrà ricorrere all’autorità giudiziaria e far eseguire coattivamente l’ordine emesso dal Tribunale. Una volta eseguito l’ordine giudiziale, il socio potrà attivare – sulla base della documentazione presa in esame ed in presenza dei presupposti – i rimedi previsti dall’art. 2476 c.c. (azione di responsabilità e richiesta di revoca dell’amministratore). Egli potrà anche richiedere che sia dichiarata l’invalidità della delibera, ma a tali fini dovrà dimostrare che la documentazione fornita (in tal caso) soltanto in ritardo dalla società avrebbe consentito, se ottenuta tempestivamente, una conoscenza piena della realtà economico-patrimoniale della stessa, ai fini della delibera impugnata, prima inesistente.
Possibili impugnativa del bilancio non veritiero e azione di responsabilità
Tuttavia, osserva il Tribunale di Nola, il corredo documentale che il legislatore reputa necessario mettere a disposizione dei soci ai fini della consapevole approvazione del bilancio è specificamente indicato dall’art. 2429 c.c. e, ove emerga il carattere non veritiero dello stesso, sarà possibile impugnare il bilancio e far valere la responsabilità risarcitoria in capo all’organo amministrativo.Diversamente, considerare che il fatto stesso di non aver assicurato in modo pieno o tempestivo il diritto di informativa del socio sia necessariamente alla base dell’invalidità assoluta della deliberazione assembleare condurrebbe ad un formalismo paralizzante per la società, senza rispondere a concrete e fondate aspettative di giustizia.
In conclusione, nel caso di specie, il non avere circostanziatamente allegato e provato il nesso concreto ed effettivo tra il mancato (o ritardato) accesso agli atti sociali ed il contenuto della delibera di approvazione del bilancio di esercizio relativo al 2009 rendeva la richiesta di dichiararne l’invalidità priva di fondamento, con conseguente rigetto della stessa.
/ Maurizio MEOLI
fonte:eutekne
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