La ris. Agenzia delle Entrate n. 69 pubblicata
sul sito dell’Agenzia il 21 giugno 2012, contenente chiarimenti in relazione al DPCM 6 giugno 2012 di
proroga dei
versamenti per l’anno
2012 (si veda “
Versamento del saldo IVA al 9 luglio con maggiorazione dell’1,2%” del 22 giugno), aveva sollevato alcune
perplessità in relazione a due aspetti:
- la possibilità o meno di usufruire della
proroga da parte dei soggetti (diversi dalle persone fisiche) per i quali ricorrano cause di
esclusione dall’applicazione degli
studi di settore, diverse dalla dichiarazione di ricavi o compensi superiori al limite di 5.164.569 euro;
- l’applicabilità della proroga al versamento dell’imposta
sostitutiva per la
rivalutazione dei
terreni, ai sensi dell’art. 2 del DL 282/2002.
La
nuova versione del documento di prassi,
attualmente disponibile sul sito dell’Agenzia, supera i dubbi appena citati
eliminando dalla risoluzione le imperfezioni lessicali fonte di perplessità.
Con riferimento al primo aspetto, la ris. 69/2012 affermava che la proroga
ex DPCM 6 giugno 2012, in relazione ai soggetti diversi dalle persone fisiche, interessava “i soggetti tenuti ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia d’imposta regionale sulle attività produttive, dalla dichiarazione unificata annuale entro il 18 giugno 2012, che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli
studi di
settore e dichiarano ricavi o compensi di ammontare
non superiore al
limite stabilito per ciascuno studio di settore dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’economia e delle finanze ai quali gli stessi siano applicabili”.
Rispetto al testo del DPCM 6 giugno 2012, la ris. 69/2012
inseriva la locuzione “ai quali gli stessi siano
applicabili”, il cui significato non appariva chiaro.
Infatti, fermo restando che i contribuenti che superano il limite di 5.164.569 euro di ricavi o compensi dichiarati sono da sempre stati
esclusi dalle
proroghe dei versamenti, poiché i vari DPCM hanno sempre condizionato l’applicazione della proroga al fatto di non superare tale limite, si poneva il problema dei contribuenti per i quali ricorrano altre cause di
inapplicabilità degli studi di settore (es. inizio o cessazione attività, non normale svolgimento dell’attività, determinazione forfettaria del reddito, ecc.).
La circolare dell’Agenzia delle Entrate del 6 luglio 2007 n. 41 (§ 4), in relazione all’analogo differimento dei termini di versamento previsto dal DPCM 14 giugno 2007, aveva affermato che “considerato che la proroga riguarda soggetti che esercitano attività per la quale è stato approvato il relativo studio di settore, tra i soggetti che fruiscono della proroga rientrano
anche quelli interessati da una causa di
esclusione o di
inapplicabilità dello studio di settore”,
diversa da quella espressamente prevista della dichiarazione di ricavi o compensi superiori al limite di 5.164.569 euro.
Tale chiarimento è stato ritenuto applicabile anche negli anni successivi, stante l’
analogia del dato letterale dei vari DPCM di proroga che sono stati emanati.
Al riguardo, non appariva quindi chiaro se la ris. 69/2012, inserendo la suddetta locuzione, avesse voluto porsi in una posizione di
discontinuità rispetto al precedente orientamento, con l’intenzione di limitare l’applicazione delle proroghe ai soli contribuenti per i quali fossero effettivamente applicabili gli studi di settore, quindi per i quali non ricorresse alcuna causa di esclusione o di inapplicabilità degli stessi.
La nuova versione della risoluzione n. 69 elimina la citata locuzione “ai quali gli stessi siano applicabili”, confermando la validità della circolare n. 41/2007.
In relazione al secondo aspetto, nella ris. 69/2012 si affermava che “risultano oggetto di proroga”, tra gli altri, il versamento relativo “all’imposta sulla rivalutazione del valore dei terreni ai sensi dell’art. 2, D.L. n. 282 del 2002 e succ. modificazioni”. Si tratta del versamento del totale o della prima rata dell’imposta
sostitutiva del
4% per la
rideterminazione del costo o valore di acquisto dei
terreni, posseduti al 1° luglio 2011 al di fuori dell’ambito d’impresa, per effetto della riapertura disposta dall’art. 7, comma 2 del DL 70/2011.
Le perplessità derivavano dal fatto che il termine per il versamento dell’imposta sostitutiva in esame non è stabilito al 18 giugno 2012 (presupposto che giustifica la proroga
ex DPCM 6 giugno 2012, come affermato anche dalla ris. 69/2012), ma al
30 giugno 2012 (che, cadendo di sabato, slitta a lunedì
2 luglio 2012). Analoghe considerazioni riguardano il versamento del totale o della prima rata dell’imposta sostitutiva del
2-4% per la rivalutazione delle
partecipazioni non quotate.
Anche su tale aspetto è intervenuta l’Agenzia, modificando il testo della risoluzione n. 69 che nella versione attuale non cita più il
versamento relativo all’imposta sulle rivalutazioni dei terreni.
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