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mercoledì 27 giugno 2012

riscossione

Sulla proroga dei versamenti, l’Agenzia aggiusta il tiro

Pubblicata sul sito dell’Agenzia delle Entrate una nuova versione della risoluzione 69 che supera le incertezze del documento originario
/ Martedì 26 giugno 2012
La ris. Agenzia delle Entrate n. 69 pubblicata sul sito dell’Agenzia il 21 giugno 2012, contenente chiarimenti in relazione al DPCM 6 giugno 2012 di proroga dei versamenti per l’anno 2012 (si veda “Versamento del saldo IVA al 9 luglio con maggiorazione dell’1,2%” del 22 giugno), aveva sollevato alcune perplessità in relazione a due aspetti:
- la possibilità o meno di usufruire della proroga da parte dei soggetti (diversi dalle persone fisiche) per i quali ricorrano cause di esclusione dall’applicazione degli studi di settore, diverse dalla dichiarazione di ricavi o compensi superiori al limite di 5.164.569 euro;
- l’applicabilità della proroga al versamento dell’imposta sostitutiva per la rivalutazione dei terreni, ai sensi dell’art. 2 del DL 282/2002.
La nuova versione del documento di prassi, attualmente disponibile sul sito dell’Agenzia, supera i dubbi appena citati eliminando dalla risoluzione le imperfezioni lessicali fonte di perplessità.
Con riferimento al primo aspetto, la ris. 69/2012 affermava che la proroga ex DPCM 6 giugno 2012, in relazione ai soggetti diversi dalle persone fisiche, interessava “i soggetti tenuti ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia d’imposta regionale sulle attività produttive, dalla dichiarazione unificata annuale entro il 18 giugno 2012, che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore e dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascuno studio di settore dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’economia e delle finanze ai quali gli stessi siano applicabili”.
Rispetto al testo del DPCM 6 giugno 2012, la ris. 69/2012 inseriva la locuzione “ai quali gli stessi siano applicabili”, il cui significato non appariva chiaro.
Infatti, fermo restando che i contribuenti che superano il limite di 5.164.569 euro di ricavi o compensi dichiarati sono da sempre stati esclusi dalle proroghe dei versamenti, poiché i vari DPCM hanno sempre condizionato l’applicazione della proroga al fatto di non superare tale limite, si poneva il problema dei contribuenti per i quali ricorrano altre cause di inapplicabilità degli studi di settore (es. inizio o cessazione attività, non normale svolgimento dell’attività, determinazione forfettaria del reddito, ecc.).
La circolare dell’Agenzia delle Entrate del 6 luglio 2007 n. 41 (§ 4), in relazione all’analogo differimento dei termini di versamento previsto dal DPCM 14 giugno 2007, aveva affermato che “considerato che la proroga riguarda soggetti che esercitano attività per la quale è stato approvato il relativo studio di settore, tra i soggetti che fruiscono della proroga rientrano anche quelli interessati da una causa di esclusione o di inapplicabilità dello studio di settore”, diversa da quella espressamente prevista della dichiarazione di ricavi o compensi superiori al limite di 5.164.569 euro.
Tale chiarimento è stato ritenuto applicabile anche negli anni successivi, stante l’analogia del dato letterale dei vari DPCM di proroga che sono stati emanati.
Al riguardo, non appariva quindi chiaro se la ris. 69/2012, inserendo la suddetta locuzione, avesse voluto porsi in una posizione di discontinuità rispetto al precedente orientamento, con l’intenzione di limitare l’applicazione delle proroghe ai soli contribuenti per i quali fossero effettivamente applicabili gli studi di settore, quindi per i quali non ricorresse alcuna causa di esclusione o di inapplicabilità degli stessi.
La nuova versione della risoluzione n. 69 elimina la citata locuzione “ai quali gli stessi siano applicabili”, confermando la validità della circolare n. 41/2007.
In relazione al secondo aspetto, nella ris. 69/2012 si affermava che “risultano oggetto di proroga”, tra gli altri, il versamento relativo “all’imposta sulla rivalutazione del valore dei terreni ai sensi dell’art. 2, D.L. n. 282 del 2002 e succ. modificazioni”. Si tratta del versamento del totale o della prima rata dell’imposta sostitutiva del 4% per la rideterminazione del costo o valore di acquisto dei terreni, posseduti al 1° luglio 2011 al di fuori dell’ambito d’impresa, per effetto della riapertura disposta dall’art. 7, comma 2 del DL 70/2011.
Le perplessità derivavano dal fatto che il termine per il versamento dell’imposta sostitutiva in esame non è stabilito al 18 giugno 2012 (presupposto che giustifica la proroga ex DPCM 6 giugno 2012, come affermato anche dalla ris. 69/2012), ma al 30 giugno 2012 (che, cadendo di sabato, slitta a lunedì 2 luglio 2012). Analoghe considerazioni riguardano il versamento del totale o della prima rata dell’imposta sostitutiva del 2-4% per la rivalutazione delle partecipazioni non quotate.
Anche su tale aspetto è intervenuta l’Agenzia, modificando il testo della risoluzione n. 69 che nella versione attuale non cita più il versamento relativo all’imposta sulle rivalutazioni dei terreni.
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