Accertamento
Il diniego di rimborso deve avvenire entro i termini per l’accertamento
Nel rimborso da dichiarazione, il Fisco non può negare la restituzione 13 anni dopo l’invio del Modello
/ Sabato 09 giugno 2012
È utile una breve premessa, per chiarire i termini della fattispecie.
Le cosiddette liti di rimborso si dividono in due aree: le cause che originano da apposita domanda del contribuente e quelle che derivano dalla richiesta delle somme eccedenti direttamente in dichiarazione.
Nel primo caso, occorre presentare la domanda, a pena di decadenza, entro 48 mesi dalla data del pagamento indebito (a meno che non si rientri nell’ipotesi del termine biennale di cui all’art. 21 del DLgs. 546/92, ma questo è un altro discorso), e impugnare il diniego o entro sessanta giorni dal ricevimento dell’atto, sempre a pena di decadenza, o entro la prescrizione decennale nel silenzio-rifiuto.
Invece, nel rimborso richiesto in dichiarazione (caso in cui il contribuente non opta né per la compensazione né per il riporto a nuovo), non ci sono termini decadenziali, siccome la restituzione può essere domandata entro il termine di prescrizione decennale. Invero, su tale aspetto vi sono state discussioni in dottrina: alcuni ritengono comunque necessaria la domanda di rimborso, siccome indispensabile per la precostituzione di un provvedimento impugnabile, quindi per l’accesso alla giurisdizione tributaria, altri invece pensano che la domanda di rimborso in dichiarazione tenga luogo della normale istanza e che successivamente si possa considerare già formato il silenzio-rifiuto.
Tanto premesso, nella sentenza ci si chiede entro che termini il Fisco, nel secondo tipo di rimborso, può negare il diritto alla restituzione, in sostanza rettificando i contenuti della dichiarazione.
La risposta è la seguente: l’Agenzia delle Entrate può difendersi a tutto campo, ma lo deve fare entro i termini decadenziali previsti da ciascuna legge d’imposta, quindi, a seconda delle circostanze, o entro i termini quadriennali per l’accertamento o entro i termini decadenziali per la notifica delle cartelle di pagamento (attenzione quindi, perchè si profila necessario, data questa affermazione, vagliare il motivo del diniego, in quanto solo in tal modo si può appurare se operano i termini per l’accertamento o per la notifica delle cartelle di pagamento; se il diniego deriva dalla presunta indicazione di un’eccedenza superiore per un semplice errore di calcolo, si rientrerebbe nel 36-bis, con conseguente applicazione dei termini ex art. 25 del DPR 602/73).
Vale il principio di corretta amministrazione
La tesi sostenuta dalla Corte di Cassazione si è resa necessaria in quanto, nella specie, il diniego è stato opposto ben 13 anni dopo la presentazione della dichiarazione dei redditi.Se la tempistica non fosse in linea con l’organizzazione amministrativa delle Agenzie fiscali, il principio non muta, sino a quando il legislatore non interverrà sulla questione, come del resto è avvenuto per l’IVA, ove l’art. 57 del DPR 633/72 prevede lo specifico caso del termine di decadenza per l’accertamento in caso di domanda di rimborso.
Vi è però un’affermazione nella sentenza che merita un approfondimento.
Si dice che il discorso effettuato vale nel solo caso di rimborso da dichiarazione siccome nell’altra ipotesi (rimborso scaturente da apposita domanda) la legislazione vigente prevede già termini entro cui il Fisco deve erogare le somme, vedasi la normativa in tema di IVA e l’art. 38 comma 7 del DPR 602/73.
Ora, per l’IVA ciò può essere condiviso, ma per le imposte sui redditi sorgono perplessità, siccome la norma richiamata riguarda un caso molto particolare, ove il rimborso deve essere erogato entro un anno dalla data di presentazione della richiesta, che concerne i contribuenti non residenti e le stabili organizzazioni.
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