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sabato 9 giugno 2012

IMPOSTE PATRIMONIALI

Patrimoniale sui conti correnti Ue solo sopra i 5.000 euro

Lo ha chiarito il provvedimento dell’Agenzia sulle attività finanziarie detenute all’estero
/ Giovedì 07 giugno 2012
Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 5 giugno 2012 n. 72442 reca le disposizioni attuative in materia di imposte patrimoniali dovute dalle persone fisiche che possiedono immobili situati all’estero e detengono attività finanziarie all’estero. Nello specifico, si tratta delle due imposte patrimoniali introdotte dal decreto Monti, a seguito del quale:
- a decorrere dal 2011, le persone fisiche residenti in Italia che possiedono immobili situati all’estero sono soggette ad un’imposta dello 0,76% sul costo e, in mancanza, secondo il valore di mercato dei medesimi;
- a decorrere dal 2011, le persone fisiche residenti in Italia sono soggette ad un’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero pari allo 0,1% per il 2011 e il 2012 e allo 0,15% a regime.
Le imposte sopracitate sono dovute a partire dal 2011; pertanto, i chiarimenti contenuti nel provvedimento citato hanno effetto già sulla compilazione del modello UNICO 2012.
Con riferimento all’imposta sulle attività finanziarie detenute all’estero, il provvedimento dell’Agenzia precisa che:
- sono soggette all’imposta anche le attività finanziarie che sono state oggetto di operazioni di emersione mediante la procedura della regolarizzazione;
- non si considerano, invece, detenute all’estero le attività finanziarie rimpatriate (sia fisicamente che giuridicamente).
Si applica, inoltre, una sorta di principio di alternanza con l’imposta di bollo ordinaria. Si afferma, infatti, che le attività finanziarie oggetto di un contratto di amministrazione con una società fiduciaria residente o di gestione con un intermediario residente sono soggette all’imposta di bollo e sulle stesse non è dovuta l’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero.
L’imposta è rapportata ai giorni di detenzione ed è ripartita in base alla percentuale di possesso in caso di attività finanziarie cointestate.
Secondo l’art. 19, comma 18 del DL 201/2011, il valore delle attività finanziarie su cui calcolare l’imposta è costituito dal valore di mercato, rilevato al termine di ciascun anno solare nel luogo in cui esse sono detenute.
Il provvedimento precisa che, qualora le attività non siano più possedute alla data del 31 dicembre dell’anno, si deve fare riferimento al valore delle attività rilevata al termine del periodo di detenzione. Pertanto, l’imposta risulta dovuta anche se al termine dell’anno solare non si possiedono più attività finanziarie perché si è proceduto alla loro dismissione.
Per i titoli negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri si deve fare riferimento al valore puntuale di quotazione rilevato alla data del 31 dicembre di ciascun anno o al termine del periodo di detenzione. A tal fine, può essere utilizzata la documentazione dell’intermediario estero di riferimento per le singole attività ovvero dell’impresa di assicurazione estera.
Qualora alla predetta data non ci sia stata negoziazione, si deve assumere il valore di quotazione rilevato nel giorno antecedente più prossimo.
L’imposta, di 34,20 euro per il 2011, si divide tra i cointestatari dei conti
Per i conti correnti e i libretti di risparmio detenuti in Paesi appartenenti all’Unione europea o in Paesi aderenti allo Spazio economico europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni (Norvegia e Islanda), l’imposta è stabilita in misura fissa pari all’imposta di bollo dovuta per l’anno, che per il 2011 ammonta a 34,20 euro.
In merito, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che l’imposta è rapportata ai giorni di detenzione ed è ripartita in base alla percentuale di possesso in caso di conti correnti o libretti di risparmio cointestati. Si afferma, inoltre, che l’imposta non è dovuta quando il valore medio di giacenza annuo risultante dagli estratti e dai libretti è complessivamente non superiore a 5.000 euro.
In sostanza, quindi, se due coniugi sono cointestatari di un conto corrente in Belgio, che, nel corso del 2011, ha avuto una giacenza media di 6.000 euro, ciascuno di essi deve liquidare all’interno della sezione XVI del quadro RM del modello UNICO un ammontare di 17,20 euro.
Inoltre, dall’imposta si potrà dedurre, fino a concorrenza del suo ammontare, un credito d’imposta pari all’ammontare dell’eventuale imposta patrimoniale versata in relazione al medesimo periodo d’imposta nello Stato estero in cui sono detenute le attività finanziarie.
Il provvedimento, infine, ricorda che il versamento dell’imposta è effettuato in un’unica soluzione (salvo eventuali rateizzazioni) entro il termine del versamento a saldo delle imposte sui redditi e precisa che non sono dovuti acconti.

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